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Messaggio 263 del 17 aprile 2002
Oggetto: Attività termale. Dipendenti Ferrovie dello Stato.
Testo
In relazione alle richieste avanzate da molte Sedi circa la possibilità di erogare le cure termali ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato - il cui fondo è gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 43 della legge 488 del 23.12.1999- si precisa quanto segue, in conformità al parere espresso in merito dall’Avvocatura Centrale.
La normativa vigente presso il soppresso Fondo Pensioni del personale dipendente delle ferrovie dello Stato non prevedeva il suddetto trattamento termale come per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Nel costituire il Fondo Speciale presso l’INPS, in sostituzione del Fondo pensioni soppresso, è stata tuttavia mantenuta espressamente in vigore (legge n.488/99, art. 43, comma 1) la normativa del fondo stesso: il che impedisce l’applicazione di regole estranee alla precedente disciplina.
Consegue che le prestazioni termali, in base all’attuale contesto normativo, non competono ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU