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Messaggio 24536 del 12 settembre 2006
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Oggetto:
Assegno ordinario di invalidità. Chiarimenti
1. Liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità a lavoratori in "bonus".
Alcuni lavoratori hanno presentato domanda di assegno ordinario di invalidità, dopo aver esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004. Poiché il lavoratore che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della citata legge 23 agosto 2004, n. 243 conserva lo "status" di assicurato, nei suoi confronti non vi sono preclusioni al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge. Il conseguimento dell’assegno di invalidità fa venire meno il diritto al "bonus" a far tempo dalla decorrenza del trattamento di invalidità o di inabilità. Tale provvedimento di revoca del "bonus" deve essere comunicato all’interessato e al datore di lavoro presso il quale questi svolge, in quel momento, attività da lavoro dipendente. La contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell’assegno di invalidità dà luogo ad un supplemento di pensione da liquidarsi secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981. In conformità con i criteri applicativi precisati con la circolare n. 149 del 2004, l’importo dell’assegno di invalidità da liquidare "è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo sulla base delle anzianità maturate a tale data, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti." L’importo dell’assegno, pertanto, deve essere calcolato "con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del bonus ed alle retribuzioni percepite fino a tale data, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di percezione del bonus. I periodi di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile devono essere considerati a ritroso a partire da tale ultima decorrenza." (circolare n. 149 del 2004) L’importo dell’assegno, così determinato, deve essere maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti a partire dalla data di decorrenza del "bonus"
2. Liquidazione di una pensione supplementare ai titolari di assegno ordinario di invalidità.
Si precisa che l’assegno ordinario d’invalidità, pur considerandone le peculiarità, rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito delle prestazioni pensionistiche. Pertanto i titolari di assegno d’invalidità hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile, che, relativamente agli iscritti alla gestione separata, nonché agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria privi di anzianità contributiva nell’assicurazione medesima al 1° gennaio 1996, è stabilita dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Peraltro, poiché il diritto alla pensione supplementare è collegato alla titolarità di un altro trattamento pensionistico, la revoca o la mancata conferma dell’assegno ordinario d’invalidità, comportano la conseguente revoca della pensione supplementare. Si invitano, pertanto, tutte le Sedi dell’Istituto a porre attenzione nei casi di revoca o mancata conferma di un assegno ordinario di invalidità, verificando che all’interessato non sia stata precedentemente liquidata una pensione supplementare. In caso affermativo si dovrà procedere alla revoca della pensione supplementare medesima.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori