Eureka Previdenza

Messaggio 13363 del 5 maggio 2006

Oggetto: Lavoratrici e lavoratori agricoli a tempo determinato - Requisiti per il diritto alle prestazioni previdenziali di maternità e di paternità -

Testo
In adesione a specifiche richieste del Comitato Amministratore delle Prestazioni Temporanee Lavoratori Dipendenti, questa Direzione Centrale ha acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale di questo Istituto in merito all’interpretazione del comma 2 dell’art. 63, D.Lgs 151/2001, con particolare riguardo alla valenza da attribuire alle giornate di astensione obbligatoria per congedo di maternità ai fini del perfezionamento del requisito delle 51 giornate lavorative necessarie ai lavoratori agricoli a tempo determinato per la costituzione di un valido rapporto assicurativo con l’Istituto e, quindi, per il diritto alle prestazioni di maternità e di paternità riconosciuti, alla categoria di interesse, dal citato decreto.

Il suddetto Coordinamento, con parere del 14/4/2006, nel ribadire le perplessità manifestate in precedenza riguardo all’equiparazione automatica delle giornate di congedo per maternità a quelle di lavoro effettivo ai fini della costituzione del rapporto assicurativo, conformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (v. sentenza Corte di Cassazione n. 2900/2006), ha prospettato le seguenti soluzioni interpretative in ordine alla sopra citata questione.

In merito al requisito per la fruizione del congedo parentale di cui all’art. 32 e ss. del T.U. sulla maternità, deve distinguersi tra il primo anno di vita del bambino ed i successivi.
Nel primo anno di vita del bambino è sufficiente, ai fini dell’indennizzabilità del beneficio in questione, l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente l’evento indennizzabile anche se l’astensione si protragga nell’anno successivo l’evento stesso (oltre, cioè, l’anno di validità degli elenchi nominativi)
Per gli anni successivi al primo e sino al terzo anno di vita del bambino, il congedo parentale (e la relativa indennità) potrà essere riconosciuto a condizione che l’interessata provi lo status di lavoratrice mediante l’iscrizione per le 51 giornate nell’anno precedente la richiesta del congedo stesso.

Con particolare riguardo alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’art. 39 e ss. del T.U. sulla maternità, ai fini della copertura assicurativa, dovrà essere considerato un arco temporale unico, comprensivo sia del periodo di astensione obbligatoria sia del periodo di fruizione dei riposi in questione.
Sarà, pertanto, sufficiente, ai fini erogativi di interesse, l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente l’evento indennizzabile.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ruggero Golino

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