Eureka Previdenza

Messaggio 7040 del 27 marzo 2008

Oggetto: Circolare n. 137 del 2007 – Precisazioni.

1) Congedo di maternità
Con circ. n. 137 del 21 dicembre 2007 l’Istituto ha impartito disposizioni in merito all’estensione alle “lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste”, iscritte alla Gestione separata, della disciplina in materia di congedo di maternità prevista dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 (v. paragrafo 1).

Ad integrazione delle indicazioni relative alle categorie di lavoratrici destinatarie della suddetta tutela, si precisa che le disposizioni contenute nel par. 1 della circolare in oggetto si applicano a tutte le iscritte alla gestione separata.
Più precisamente alle lavoratrici che svolgono “prestazioni occasionali” disciplinate dall’art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 (cioè inferiori a 30 gg. di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lo stesso committente), lavoratrici riconducibili alle categorie “tipiche” (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all’art. 2222 c.c., venditori “porta a porta” ecc..)

Quanto sopra, ovviamente, nel presupposto che le suddette lavoratrici siano iscritte alla Gestione separata, non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate; deve trattarsi pertanto di soggetti tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50 per cento fino al 6/11/2007, dello 0,72 per cento dal 7/11/2007 in poi).

Si sottolinea che, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità in esame, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono astenersi dall’attività lavorativa analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti. Si rammenta, infatti, che l’indennità per i periodi di congedo ordinario, anticipato e/o prorogato è corrisposta in sostituzione del reddito che l’avente diritto non può realizzare in ragione del suddetto obbligo di astensione.

2) Congedo parentale
In merito al riconoscimento del diritto al congedo parentale, rimane fermo quanto previsto al paragrafo 2 della circolare in esame; si ribadisce, pertanto, che il beneficio in questione è riservato ai “lavoratori a progetto e categorie assimilate”, iscritti alla Gestione di cui trattasi. Sono pertanto esclusi gli associati in partecipazione, i liberi professionisti e gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006.


Il direttore centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Ruggero GOLINO

Il direttore centrale Entrate Contributive
Luigi ZICCHEDDU

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