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Messaggio 1418 del 17 gennaio 2008
Oggetto: Chiarimenti in merito alla decorrenza degli interessi legali sulle prestazioni a sostegno del reddito.
Testo
In risposta ai quesiti pervenuti da numerose Strutture periferiche e per fornire un quadro riepilogativo della materia in oggetto, si fa seguito al messaggio n. 29671 del 7 dicembre con ulteriori precisazioni di natura giuridica e procedurale.
1. Premessa.
L’articolo 1 comma 783 della legge finanziaria 2007 ha modificato, dal 1° gennaio 2007, la disciplina della decorrenza degli oneri accessori delle prestazioni previdenziali, individuando uno specifico dies a quo, nel caso in cui la domanda presentata dall’utente risulti incompleta delle notizie e dei dati necessari per la sua liquidazione.
Il testo dell’articolo 16 comma 6 della legge n. 412/1991, coordinato con le innovazioni introdotte dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è il seguente:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.”
2. Principali effetti sulla disciplina degli interessi legali.
Il primo periodo della norma sopra citata introduce una condizione affinché il termine di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 possa decorrere e precisamente che la domanda risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvo quelli già in possesso della pubblica amministrazione procedente e quelli acquisibili d’ufficio.
La ratio della norma, dunque, è rivolta a discernere tra i comportamenti dell’utenza, quelli improntati ad una ordinaria diligenza da quelli caratterizzati da una sostanziale incuria, lasciando invariato lo spatium deliberandi necessario all’Istituto per lo svolgimento del complesso insieme di attività rappresentato dalla liquidazione delle prestazioni.
Nel primo caso, infatti, il termine di centoventi giorni ordinariamente previsto dall’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, superato il quale insorge a favore del richiedente la prestazione il diritto agli interessi legali, decorre dalla data della presentazione della domanda, nel secondo caso dal perfezionamento della stessa.
Sostanzialmente, la normativa in esame ha lasciato invariata la disciplina della decorrenza degli oneri accessori nel caso in cui la domanda sia corredata di tutti gli atti, documenti ed elementi necessari per la definizione della domanda stessa da parte dell’Istituto, mentre ha stabilito una diversa decorrenza nel caso in cui i medesimi siano insufficienti.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, infatti, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo al suo completamento.
Si specifica ulteriormente sottolinea che la nuova disciplina trova applicazione per tutte le domande di prestazioni a sostegno del reddito presentate dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del comma 783 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
3. Effetti sulla determinazione degli oneri accessori sulle prestazioni a
sostegno del reddito.
La modifica normativa intervenuta per opera dell’articolo 1 comma 783 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è di assoluto rilievo nell’ambito delle prestazioni a sostegno nel reddito, per le quali il fenomeno del ritardo nella liquidazione a causa della carenza della documentazione è decisamente significativo. La nuova formulazione dell’articolo 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha imposto, come prima fondamentale conseguenza, la revisione delle disposizioni impartite sull’argomento in epigrafe con la circolare n. 111 del 24 maggio 2001.
Innanzitutto, occorre fare presente, che, contrariamente a quanto indicato con la sunnominata circolare, la tardiva liquidazione della prestazione dovuta a ritardo imputabile al richiedente per non aver provveduto alla presentazione della necessaria documentazione, ha comportato lo spostamento del termine iniziale di decorrenza degli interessi.
Gli interessi legali, pertanto, non sono più essere considerati automatica conseguenza della tardiva erogazione della prestazione a sostegno del reddito rispetto al normale termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'art.7 della legge 11.8.1973, n. 533, per l’adozione del provvedimento, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le cause e la responsabilità del ritardo nel pagamento.
All’opposto, come gia detto in premessa, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali decorreranno dal 121° giorno successivo al suo completamento, sempre che a tale data sussistano i requisiti per il diritto alla prestazione o le condizioni cui è subordinato il pagamento.
Tutto ciò premesso, nel seguito del presente paragrafo sono esposti i particolari effetti della nuova norma sulle singole tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le conseguenti modifiche apportate alla circolare n. 96 del 6 maggio 1998 .
Per le seguenti prestazioni temporanee, gli interessi legali saranno calcolati d’ufficio a decorrere dal 121° giorno dalla data della domanda, laddove completa ovvero dal 121° giorno dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta, fino alla data in cui ne è esigibile il pagamento :
indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti,
indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione nel settore edile e per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera,
prestazioni economiche antitubercolari,
indennità di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate,
indennità di degenza ospedaliera ai lavoratori iscritti alla gestione separata,
indennità di maternità per le categorie di assicurati per i quali è previsto a pagamento diretto,
TFR ai dipendenti dei Concessionari del servizio di riscossione dei tributi.
Per le seguenti prestazioni temporanee, la disciplina stabilita in via generale va applicata tenendo conto di alcune specificità e, pertanto, gli interessi legali decorreranno, dalla data specificatamente indicata per ciascuna di esse:
indennità di malattia per le categorie di lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, dal 121° giorno dalla data di ricevimento del relativo certificato medico e sempre che lo stesso sia completo degli elementi essenziali ,
indennità di disoccupazione agricola ordinaria, con requisiti ridotti e trattamenti speciali agricoli, in base all’articolo 1 comma 784 della stessa legge n. 296 del 27 dicembre 2006 lo spatium deliberandi di 120 giorni, superati i quali iniziano ad essere computati gli intessi legali, decorre dal 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione, data di pubblicazione degli elenchi nominativi, sempre che la domanda stessa ( che deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione ) sia completa di tutti gli atti ed i documenti necessari per l'avvio del procedimento, diversamente, decorrerà dalla data di perfezionamento ( se successiva alla data di pubblicazione degli elenchi sopra indicata),
assegno per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che viene corrisposto con cadenza semestrale posticipata, qualora la domanda sia presentata dal lavoratore prima della scadenza del rateo semestrale, poiché la prestazione non è liquidabile prima della scadenza del semestre di maturazione del diritto, la decorrenza per il calcolo degli interessi sarà fissata al 121°giorno dal 1° luglio per il 1° semestre e dal 1° gennaio per il 2° semestre. Ovviamente la decorrenza rimane fissata al 121° giorno dalla data della domanda completa, successiva a periodi di prestazione già maturati,
assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nell’ipotesi che un lavoratore interessato presenti la domanda prima del mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, la domanda resta valida, ma la stessa è considerata presentata il 1° febbraio e la decorrenza per il calcolo degli interessi è fissata al 121° giorno da tale data (1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione) e sempre che la domanda stessa sia completa di tutti gli atti ed i documenti necessari per l'avvio del procedimento,
assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli OTD nonché ai lavoratori OTI occupati per parte dell’anno che abbiano raggiunto il requisito delle 101 giornate di effettivo lavoro per i restanti assegni giornalieri non anticipati dal datore di lavoro, sempre che richiesti in occasione della domanda di indennità di disoccupazione agricola, il 121° giorno decorre dal 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione e sempre che la domanda stessa sia completa di tutti gli atti ed i documenti necessari per l'avvio del procedimento,
assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che sono corrisposti con cadenza semestrale posticipata, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno dal primo giorno utile per il pagamento ( 1° luglio per il primo semestre e 1° gennaio per il 2° semestre) e sempre che la domanda stessa sia completa di tutti gli atti ed i documenti necessari per l'avvio del procedimento.
4. Completezza della domanda.
Come enunciato in premessa e nei precedenti punti del presente messaggio, perché il termine di centoventi giorni per l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, possa decorrere dalla data di presentazione della domanda, è necessario che quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nelle schede allegate al messaggio n. 029671 del 7.12.2007 sono stati individuati ,per ciascuna tipologia di prestazione, gli atti, i documenti e gli elementi necessari affinché la relativa domanda possa essere definita completa.
Tali schede dovranno essere messe disposizione del pubblico in tutte le Sedi presso l’U. R. P. e presso i punti cliente e le isole di consulenza cui accedono i richiedenti le prestazioni a sostegno del reddito.
Per quanto possa apparir superfluo, si ribadisce la necessità inderogabile di massimizzare, nella fase di approccio, il ricorso al sistema dell’autocertificazione.
Si richiama, infine, l'attenzione delle Sedi sui comportamenti da assumere nei casi in cui le domande di prestazioni incomplete non vengano tempestivamente perfezionate.
E' emerso, infatti, che spesso le domande vengono respinte qualora la documentazione mancante non pervenga entro i 30 giorni.
In tali casi, le strutture operative, verificata l’incompletezza della domanda, provvederanno a comunicare, mediante i canali comunicativi tradizionali o innovativi (posta, telefono, e-mail, etc. ) ritenuti più idonei tale circostanza all’interessato, invitandolo a produrre gli elementi e/o documenti mancanti.
Laddove, dopo tale comunicazione, trascorrano inutilmente più di 30 giorni, le Sedi provvederanno ad inviare al richiedente la prestazione formale provvedimento di rigetto.
5. Modalità di pagamento.
In tutti i modelli di domanda di prestazione dell’Istituto è contenuta una parte dedicata alla modalità di pagamento scelta dal beneficiario, che, di norma, ha a disposizione diverse opzioni: accreditamento su conto corrente bancario, assegno circolare non trasferibile, etc. .
La mancata indicazione della modalità prescelta non deve essere considerata essenziale ai fini della completezza della domanda, perché non ostativa alla liquidazione della prestazione, essendo ben possibile, in sua carenza, provvedere al pagamento mediante assegno circolare non trasferibile presso il domicilio del creditore.
6. Adeguamento della modulistica.
Tutti i modelli di domanda di prestazioni a sostegno del reddito sono in corso di adeguamento alle disposizioni sopra esposte.
In ciascun modello e nelle relative istruzioni, verrà chiaramente indicato per ciascun campo da compilare e per ciascun documento da produrre, se si tratti o meno di dati, elementi o documenti essenziali al fine dell’esame della domanda.
IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO