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Messaggio 27168 del 25 novembre 2009
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 in corso di CIG.
Sono pervenute a questa Direzione Centrale le seguenti richieste di chiarimenti circa la:
1) possibilità di fruire, durante un periodo di sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento
delle integrazioni salariali, del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5 d.lgs. n. 151/2001;
2) retribuzione di riferimento per calcolare la relativa indennità nei casi di congedo straordinario, nelle
seguenti ipotesi:
a. sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario
ridotto);
b. sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
c. periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà
stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.
Sull’argomento il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, espressamente richiesto da
questa Direzione, con interpello n. 70 del 12/10/2009, ha fornito i criteri applicativi di seguito enunciati.
1) Dal quadro normativo di riferimento si evince che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del
richiedente il congedo straordinario, costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del beneficio, in
quanto la sospensione totale del rapporto di lavoro - come nel caso di CIG a 0 ore - consente già di adempiere
alle funzioni di cura e di assistenza.
Pertanto, in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, non può essere avanzata alcuna richiesta
di congedo straordinario.
Diversa è l’ipotesi in cui la domanda di congedo straordinario sia presentata prima che l’azienda abbia
disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore. In tal caso il richiedente
ha diritto a fruire del congedo straordinario ed a percepirne la relativa indennità così come previsto dall’art.
42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
In tali casi il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di
orario per CIG, e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG stessa.
Nel caso, invece, di prestazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa
con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a ricevere il trattamento di integrazione
salariale relativamente alle ore di riduzione dell’attività lavorativa (CIG), percependo anche l’indennità per
congedo straordinario, in relazione alla presentazione lavorativa svolta. In tal caso l’indennità va calcolata
con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al “netto” del trattamento integrativo.
2) Per il parametro retributivo da prendere a base per il calcolo della misura dell’indennità per congedo
straordinario, secondo il parere espresso dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con
l’interpello sopraindicato, vale il principio per cui la misura dell’indennità prevista dall’art. 42 co. 5 d.lgs.
151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione
lavorativa, così come nel caso di contratto part-time (circolare n. 64/2001).
Analoga è la modalità di calcolo nel caso di sottoscrizione, da parte dell’azienda, di un contratto di
solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro (art. 1, L. 863/84 e art. 5, 5° comma, L. n. 236/93). In tal caso,quindi, l’indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all’ultima retribuzione percepita, decurata, eventualmente, del contributo statale se già erogato