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Messaggio 14480 del 28 maggio 2010
OGGETTO:
Fruizione dei permessi di cui all'art.33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap grave ricoverato a tempo pieno.
Ai Direttori Centrali
Ai Direttori Regionali
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
Sono pervenute a questa Sede Centrale, da parte di più Sedi, richieste di chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.
Al riguardo è opportuno evidenziare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpello, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Rileva, in proposito, la sensibilità del Ministero verso l’organizzazione del Servizio sanitario Nazionale e Regionale che si è evoluta in un’ ottica di ottimizzazione delle risorse e dei costi, organizzazione che vede sempre più coinvolte le famiglie nella cooperazione assistenziale dei ricoverati.
Tuttavia, La suddetta nota ministeriale prevede che nelle fattispecie in oggetto “l'interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.
Questo significa, sul piano procedurale, che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda.
Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscrittesituazioni così come previste nella citata nota del Ministero.
Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi.
L’operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, acquisirà la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo richiesto e il codice “S” sia nel campo “requisiti” sia in quello “in attesa di documenti”.
Il codice, in quest’ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.
Ciò in quanto, per ogni mese in cui si sia presentata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l’interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata - in busta chiusa con la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale” – che sarà inoltrata al Centro Medico Legale di riferimento per la sua specificata trattazione.
Quest’ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto.
Successivamente, l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro delimitata ai periodi in cui l’accesso /gli accessi sono avvenuti.
In particolare, l’operatore rimuoverà la “S” apposta precedentemente nel campo “in attesa di documenti”, inserirà la data di presentazione della documentazione come “data di perfezionamento domanda” e istruirà la pratica per l’emissione della lettera di autorizzazione alla concessione dei giorni di permesso.
Qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi per il riconoscimento del beneficio, l’operatore medesimo definirà la pratica con il provvedimento di reiezione, specificando la “data di perfezionamento domanda” e provvedendo nel contempo ad eliminare il codice “S” in entrambi i campi “requisiti” e “in attesa di documenti”.
Nelle more, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo ex- post l’assenza potrà essere eventualmente convertita, secondo le modalità vigenti nei singoli contratti di lavoro, in “permesso ex art. 33 c.3 della legge 104/92”.
È opportuno evidenziare che, sebbene l’autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata non è, invece, necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto.
L’operatore infatti creerà d’ufficio le singole pratiche mensili, successive alla prima, al momento della presentazione della documentazione dimostrativa, impostando come “data di presentazione domanda” quella originaria e come “data perfezionamento domanda” quella di consegna della documentazione probante l’avvenuta assistenza.
Il Direttore generale
Nori