Eureka Previdenza

Messaggio 28706 del 16 novembre 2010

Oggetto: Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.
Premessa

Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare in applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.

Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione (vedi gli articoli da 61 a 65 del regolamento di base (CE) n. 883/2004 e gli articoli da 54 a 57 e 70 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009).

L’Istituto ha pubblicato le seguenti circolari applicative, alle quali si rimanda integralmente:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.

2) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.

3) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.

4) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.

5) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.

Alla luce delle richiamate disposizioni, si ribadisce quanto segue.

1) Pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento n. 883/2004)

A differenza di quanto previsto dai vecchi regolamenti comunitari (attualmente applicabili solamente nei rapporti con la Svizzera ed i Paesi SEE), in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

Pertanto, il dato relativo all’importo giornaliero della prestazione estera non è più necessario e, di conseguenza, a differenza del precedente formulario E303, il nuovo documento portatile U2 non riporta tale informazione.

Le Sedi sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti, in quanto in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 non è previsto alcun rimborso da parte dell’istituzione competente.

Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).

2) Calcolo delle prestazioni (articolo 62 del regolamento n. 883/2004)

In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, si ribadisce (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte I, punto 4, lettera a) che qualora la misura delle prestazioni di disoccupazione si determini sulla base dell’ammontare della retribuzione o del reddito professionale, si deve aver riguardo esclusivamente alla retribuzione o al reddito professionale percepiti dagli interessati nello Stato di ultima occupazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui costoro abbiano prestato la loro ultima attività lavorativa in Italia e vi abbiano maturato il diritto alle prestazioni, le Sedi dovranno calcolare in ogni caso le suddette prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai soli periodi assicurativi italiani. Non assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione.

Fanno eccezione alla regola generale i lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punto 3), per i quali, ai fini del calcolo delle prestazioni, l’istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma.


Il Direttore centrale
Golino

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