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Messaggio 16499 del 18 agosto 2011
Oggetto:
Ricostituzione automatica delle pensioni per contributo di perequazione.
Si fa seguito alla circolare n. 109 del 5 agosto 2011, avente per oggetto “Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011” per comunicare che le pensioni interessate sono state elaborate in applicazione della disposizione in argomento.
La procedura di ricostituzione centrale ha provveduto a memorizzare:
- l’importo del contributo mensile in GP5HG02E con codice in GP5HG01 = 677
- il codice 677 nel campo GP8MD42N e nel campo GP8MD43E l’importo del contributo;
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;
- nel campo GP1CPRD il valore SOLID.
L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0371” – “calcolo contributo di perequazione - legge 111/2011” e la data del 2 agosto 2011.
Si precisa che, nel caso in cui il contributo sia stato calcolato con riferimento a più pensioni gestite dall’INPS, il conguaglio è stato trattenuto per intero sulla prestazione di importo lordo più elevato.
I conguagli fiscali saranno posti in pagamento con la rata di settembre 2011.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.
Ai soggetti interessati è in corso di invio apposita comunicazione (allegato 1).
IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO
PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Traversa Carletti
Allegato 1
LOGO
Area Assicurato-Pensionato Data Elaborazione
Destinatario Nominativo
Destinatario Indirizzo
Destinatario Località
Oggetto: comunicazione
Gentile xxxxxxx
la informiamo che a decorrere dal mese di agosto sul trattamento pensionistico di cui è titolare cat. xxxxxx n xxxxxxxx sarà effettuata la trattenuta, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, per il contributo di perequazione istituito dall’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 2011.
Conseguentemente, sull’importo mensile del rateo di pensione di xxxxxxxxxxxxxx, Le verrà effettuata la trattenuta relativa al mese di agosto e settembre c.a.; per i mesi successivi sarà operata sul rateo di pensione spettante.
L’importo del contributo si applica sull’ammontare annuo dei trattamenti pensionistici complessivi del soggetto, se superiori a 90.000 euro lordi annui.
Il contributo di perequazione è pari al 5% della parte eccedente tra 90.000 euro fino a 150.000 euro, ed è pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
Ai precedenti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.
La norma stabilisce che la trattenuta sia applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento; inoltre l’importo del contributo non sarà considerato nell’imponibile da assoggettare a IRPEF.
Cordiali saluti.
Il direttore