Eureka Previdenza

Soggetti aventi diritto

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

Soggetti aventi diritto

La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n.151 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.

Hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

Destinatari della provvidenza erogata dall’Istituto per il congedo straordinario di cui trattasi, sono anche (purché si tratti di dipendenti da datori di lavoro privati) i genitori -oppure, nel suddetto caso di decesso, fratelli o sorelle- di soggetto handicappato appartenenti a categorie professionali per le quali non è prevista l’assicurazione per maternità, ai quali non vengono invece, come è noto, riconosciute a carico dell’INPS le prestazioni economiche per permessi ex art. 33 citato.

L’indennità in oggetto non è riconoscibile ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio, a cui, come è noto, non sono riconoscibili i permessi di cui alla legge n. 104/92.

Si coglie l’occasione per evidenziare che, conformemente alle linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisprudenziali e ai conseguenti indirizzi interpretativi del Ministero della Solidarietà Sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi ex lege 104/92 con circolare n.90/2007, non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.

Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

I dipendente di Imprese dello Stato , degli Enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, dovranno presentare regolare domanda solo al proprio datore di lavoro, in quanto per il congedo straordinario non si applica quanto previsto dal D.L. n. 112/2008 (circ. n. 114/2008).

Nessuna rilevanza viene attribuita alla cosiddetta "residenza anagrafica" (circ. 48 del 2.02.1993 lett. B nota 1). Qualora il richiedente i permessi abbia la residenza nello stesso Comune , stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) ma interni diversi ,del genitore disabile il congedo straordinario può essere concesso in quanto ciò non pregiudica l'effettività e la continuità dell'assistenza (Msg. n.6512 del 04.03.2010).

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