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Congedo straordinario
Prescrizione
(circ. 41/2009)
L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.