Al riguardo, si precisa che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, che all’articolo 7, primo comma, prevede che ai dipendenti statali è concessa “a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo”.
Tale “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza - viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.
Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658), che si è pronunciata sulla natura della tredicesima mensilità, ha infatti affermato che la stessa costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.
Parimenti si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze che, nel richiamare l’orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).
L’indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato è, infatti, nel senso di ritenere che “l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento”.
Per quanto sopra rappresentato, si conferma l’interpretazione fornita dall’Istituto sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.
Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.