Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Concessione agli uniti civilmente
- Dettagli
- Visite: 2005
Assistenza ai diversabili
Congedo straordinario e permessi 104/92
Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile
(circ.36/2022)
L'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.
Il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.
Le predette disposizioni sono state nel tempo coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, tenendo conto in particolare che:
- la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo al comma 20 dell’articolo 1, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”;
- la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3.
Pertanto, la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, precisando quanto segue:
- la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi di cui alla leggen. 104/1992,
- congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi di cui alla leggen. 104/1992.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.