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Integrazione al trattamento minimo
La disciplina dell'integrazione al trattamento minimo è applicabile sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive (vedi circolare 245/84), esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori. E' in vigore dal 1° ottobre 1983 ed è regolata dall'art. 6 della legge 638 dell'11/11/1983, parzialmente modificata dall'art 4 del Dlgs 503 del 30/12/92 e dall'art. 11 comma 38 della legge 24/12/93 n. 537. La disciplina dell'art. 6 della legge 638 dell'11/11/1983 è applicata anche alle prestazioni concesse ai sensi del D.L. 622/70 ai cittadini rimpatriati dalla Libia (vedi circolare 244/84).
La legge 222 del 12 giugno 1984 ha disciplinato in modo diverso dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità (art.1 commi 3, 4 e 5 della legge 222/84).
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