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Integrazione al trattamento minimo
Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità
Vedi limiti reddito annuo per l'integrazione degli assegni di invalidità
e importo del trattamento minimo
La legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riformato l'invalidità pensionabile, ha disciplinato in maniera diversa dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, ha stabilito che:
- l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a 2 volte l'importo annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996). Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996);
- i redditi da prendere in considerazione sono gli stessi stabiliti dall'art. 6 della legge n.638/1983 ai quali si aggiungono i trattamenti di fine rapporto e l'importo, a calcolo, dello stesso assegno da integrare (dal gennaio 1995 anche per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data non si valuta più il reddito a calcolo dell'assegno stesso da integrare msg. 18883 del 31/07/97)
- l'importo dell'assegno integrato non può superare quello del trattamento minimo in vigore nella gestione di appartenenza e l'importo della quota di integrazione non può superare quello della pensione sociale (dell'assegno sociale dall'1/01/1996).
Per gli assegni di invalidità non è prevista né la cristallizzazione né la parziale integrazione al trattamento minimo, per cui il superamento dei limiti di reddito comporta comunque la esclusione dal diritto all'integrazione (vedi circolare 262/1984).