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L'assegno ordinario di invalidità
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
Durata e Conferma (art. 1, commi 7 e 8)
L'assegno di invalidità e' riconosciuto per un periodo di 3 anni ed e' confermabile per ulteriori periodi triennali sempreché la riduzione della capacità di lavoro permanga al di sotto del limite di legge. Tale permanenza - per esplicita disposizione del 7 comma - deve essere accertata tenendo conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dall'interessato.
Per ottenere la conferma il titolare di assegno e' tenuto a presentare apposita domanda.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi (prima visita e due conferme) l'assegno e' confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione prevista dall'art. 9. In proposito si precisa che le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuità di pagamento tra l'una e l'altra per avere il titolare dell'assegno presentato la relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del precedente triennio.
Non e' equiparabile alla conferma la liquidazione di un nuovo assegno da parte dell'ex titolare.
L'assegno ordinario di invalidità
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
Durata e Conferma (art. 1, commi 7 e 8)
L'assegno di invalidità e' riconosciuto per un periodo di 3 anni ed e' confermabile per ulteriori periodi triennali sempreché la riduzione della capacità di lavoro permanga al di sotto del limite di legge. Tale permanenza - per esplicita disposizione del 7 comma - deve essere accertata tenendo conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dall'interessato.
Per ottenere la conferma il titolare di assegno e' tenuto a presentare apposita domanda.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi (prima visita e due conferme) l'assegno e' confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione prevista dall'art. 9. In proposito si precisa che le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuità di pagamento tra l'una e l'altra per avere il titolare dell'assegno presentato la relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del precedente triennio.
Non e' equiparabile alla conferma la liquidazione di un nuovo assegno da parte dell'ex titolare.
Domande presentate prima del semestre antecedente la scadenza dell'AOI
Al ricorrere di tale ipotesi le domande potranno essere considerate come validamente presentate e, conseguentemente, essere collocate in apposita evidenza nei soli casi in cui le stesse siano state presentate in epoca prossima all'inizio del semestre previsto dalla legge. Altrimenti le domade in oggetto dovranno essere archiviate con contestuale comunicazione all'interessato e all'Ente di Patronato dell'onere di presentazione di una nuova domanda di conferma nel semestre antecedente la data di scadenza dell'assegno.
Domande presentate nel semestre antecedente la data di scadenza dell'AOI
Se la domanda viene presentata nel semestre precedente la data terminale del triennio la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale data ed il pagamento dell'assegno non subisce soluzioni di continuità.
Domande presentate entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno
Se la domanda viene presentata entro i 120 giorni successivi alla data terminale del triennio la conferma ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda: il nuovo triennio deve peraltro essere computato dalla data di scadenza del precedente e non dalla data dalla quale ha effetto la conferma.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno e' confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione prevista dall'art. 9. In proposito si precisa che le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuità di pagamento tra l'una e l'altra per avere il titolare dell'assegno presentato la relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del precedente triennio.
Domande presentate oltre i 120 giorni successivi alla scadenza dell'AOI
La domanda di conferma presentata dopo la scadenza del termine di centoventi giorni deve essere considerata e definita quale nuova domanda di assegno.
Conferma dell'AOI riconosciuta nell'imminenza o dopo la scadenza del triennio
Conferma dell'AOI il cui diritto sia riconosciuto nell'imminenza o dopo la scadenza del triennio
Può verificarsi che per prime domande di assegno vengano accertati i requisiti, a seguito di ricorsi esperiti in via amministrativa e/o giudiziaria, nell'imminenza o successivamente alla scadenza del triennio stesso di riconoscimento dell'assegno.
In tali circostanze rileva la problematica se, ed eventualmente entro quali termini, debba essere richiesta la conferma dell'assegno di invalidità nel caso in cui i predetti requisiti siano stati accertati:
- nel corso del semestre precedente la scadenza del triennio;
- nel corso dei 120 giorni successivi alla scadenza;
- oltre il 120 giorno successivo alla scadenza.
Al riguardo si precisa che nelle suesposte ipotesi il tardivo accertamento del diritto presuppone, almeno in linea di massima, non soltanto la sussistenza dello stato di invalidità alla data di decorrenza dell'assegno ma la sua permanenza alla data di adozione del provvedimento di assegnazione e quindi l'esistenza dei requisiti per la conferma.
Occorre considerare, peraltro, che l'interessato potrebbe non volere la conferma per un ulteriore triennio.
In considerazione di tale eventualità, prima di adottare il formale provvedimento, di accoglimento si dovrà provvedere a notificare all'interessato, con apposita comunicazione da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento, la circostanza che e' stato accertato il diritto all'assegno per il triennio richiesto nonché per il successivo e che, pertanto, salvo diverso avviso dell'interessato stesso, si procederà alla liquidazione dell'assegno anche per l'ulteriore triennio.
L'interessato che intenda rinunziare dovrà restituire alla Sede, entro il termine di 30 gg., la predetta comunicazione compilata nella parte di competenza.
Ove peraltro, l'accertamento dei requisiti sanitari (ancorché il provvedimento sia intervenuto tardivamente) risalga ad epoca remota e comunque a più di sei mesi dalla scadenza dell'assegno, il Reparto Liquidazione Pensioni, prima di procedere alla liquidazione dell'assegno, dovrà sottoporre il fascicolo, con assoluta tempestività, all'esame dell'Ufficio Sanitario perché si pronunci sulla possibilità o meno di confermare l'assegno per l'ulteriore triennio sulla base della documentazione esistente agli atti.
Qualora l'Ufficio Sanitario si esprima in senso favorevole, il Reparto Liquidazione Pensioni adotterà la procedura già innanzi illustrata inviando all'interessato la comunicazione di cui sopra.
Nel caso in cui il predetto Ufficio Sanitario ritenga necessario per la formulazione del giudizio, sottoporre nuovamente a visita l'interessato, il Reparto Liquidazione Pensioni provvederà a porre in pagamento, nei confronti del titolare dell'assegno, un acconto sul triennio maturato e, nel dare comunicazione di tale acconto, inviterà l'interessato a presentare, nel termine di 30 gg. dalla notifica, formale domanda di conferma corredata dal modello SS3.
Ove la domanda (Mod. Io 1/C) sia presentata entro i 30 gg., l'Ufficio Liquidazione Pensioni, dato corso agli ulteriori adempimenti di aggiornamento della procedura E.A.D. 75, la trasmetterà all'Ufficio Sanitario in separata evidenza al fine di garantire un sollecito esame.
In caso di accoglimento la Sede provvederà alla liquidazione definitiva dell'assegno e della relativa proroga trattenendo l'importo dell'acconto erogato. In caso, invece, di reiezione, dopo aver provveduto alla liquidazione definitiva dell'assegno per il triennio spettante ed al recupero dell'acconto erogato, provvederà al caricamento in procedure E.A.D. 75 della domanda di conferma, al fine di procedere alla notifica del relativo provvedimento.
Qualora la domanda di proroga sia presentata oltre il previsto termine di 30 gg., la stessa dovrà essere trattata come nuova domanda di assegno.
L'Ufficio Liquidazione Pensioni, pertanto, dopo aver provveduto alla liquidazione definitiva dell'assegno, scaduto previsto recupero dell'acconto, notificherà la circostanza all'interessato dando luogo agli adempimenti relativi alla nuova domanda.
Revisione
Revisione (art. 9 legge 222/84) (circ.262/84)
I titolari di assegno ordinario di invalidità possono, in qualsiasi momento, essere sottoposti a visita di revisione da parte dell'Istituto d'ufficio o a richiesta dei titolari.
Revisione d'ufficio
Decorrenza del provvedimento di revoca
Qualora dagli accertamenti di revisione risulti venuto meno lo stato invalidante o di inabilità deve farsi luogo alla revoca della prestazione in atto con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento.
Sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno di invalidità (comma 6)
Quando, a seguito dell'accertamento di revisione disposto nei confronti del titolare di pensione di inabilità, viene accertato il recupero della capacità di lavoro entro i limiti di cui all'art. 1 della legge deve farsi luogo alla revoca della pensione di inabilità ed alla liquidazione d'ufficio, a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca, dell'assegno di invalidità.
La misura dell'assegno deve essere determinata con il computo dei contributivi figurativi accreditabili per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
Sostituzione dell'assegno di invalidità con la pensione di inabilità (comma 7)
Quando, a seguito dell'accertamento di revisione, il titolare dell'assegno di invalidità viene riconosciuto inabile deve farsi luogo alla revoca dell'assegno ed alla liquidazione della pensione di inabilità a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca.
Si ricorda che in questa ipotesi l'importo della pensione di inabilità da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
Sospensione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità (commi 4 e 5)
Decorrenza delle relative revoche
Qualora il titolare di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti di revisione disposti dall'Istituto deve procedersi alla sospensione del pagamento delle rate della prestazione.
Il provvedimento di sospensione - da comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ha effetto per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui doveva essere effettuato l'accertamento e il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'accertamento stesso e' stato effettuato.
Se l'accertamento di revisione conferma la permanenza dello stato di invalidità o di inabilità il pagamento della prestazione sospesa deve essere ripristinato con effetto dalla data di sospensione: in caso contrario la prestazione e' revocata con effetto dalla data d'inizio della sospensione - se a tale data già risultava venuto meno lo stato d'invalidità o di inabilità - ovvero con effetto da quella successiva alla quale sia possibile far risalire, con certezza, la cessazione dello stato di invalidità o di inabilità.
Peraltro, nel caso in cui dall'accertamento di revisione nei confronti del titolare di pensione di inabilità emerga la cessazione dello stato di inabilità e la sussistenza dello stato di invalidità deve farsi luogo, con effetto dalle date sopraindicate, alla revoca della pensione di inabilità ed alla liquidazione dell'assegno di invalidità con il computo dei contributi figurativi accreditabili per i periodi di godimento della pensione di inabilità revocata.
Revisione a domanda
Revisione a domanda (art. 9 legge 222/84) (circ.262/84)
Decorrenza dei provvedimenti conseguenti alla revisione
Qualora gli accertamenti di revisione confermino il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto deve provvedersi alla revoca della prestazione stessa, ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione dell'assegno di invalidità in sostituzione della pensione di inabilità o viceversa.
I provvedimenti di revoca o di modifica del trattamento in atto hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'interessato ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto qualora detto mutamento si sia verificato dopo la presentazione della domanda di revisione.
Revisione del provvedimento di rettifica o di revoca (comma 8)
L'ottavo comma dell'art. 9 stabilisce che, in caso di aggravamento delle infermità, documentato da idonea certificazione, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca. Al riguardo va tenuto presente che l'interessato, ove ritenga illegittimo il provvedimento di rettifica o di revoca, può esperire, avverso il provvedimento stesso, i consueti gravami amministrativi e giudiziari: qualora, invece, non ponendo, in discussione la legittimità del provvedimento, ritenga che il successivo aggravamento delle infermità abbia nuovamente posto in essere le condizioni per il riconoscimento della prestazione rettificata o revocata può presentare domanda per il conseguimento della prestazione stessa.
Avuto riguardo a tale circostanza le richieste di revisione presentate ai sensi del comma in esame devono considerarsi mere istanze intese a sollecitare l'eventuale autoimpugnativa da parte della Sede.
Revoca
Revoca
Qualora dagli accertamenti di revisione risulti venuto meno lo stato invalidante o di inabilità deve farsi luogo alla revoca della prestazione in atto con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento.