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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione di anzianità
Disciplina vigente anteriormente al 1° gennaio 2003
Periodo compreso entro il 31 dicembre 1994
(art. 22, comma 7 della legge 30/04/1969, n. 153 e art. 7, comma 2, della legge 29/12/1990, n. 407)
In applicazione delle disposizioni dell’art. 22, comma 7 della legge 30/04/1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni vige la totale incumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente prodotti sia in Italia che all’estero.
Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente non trova applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati occupati in qualità di operai agricoli (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 30/04/1969, n. 153 dall’articolo 23-quinquies della legge 11/08/1972, n. 485);
b) pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 30/04/1969, n. 153, dall’art. 23-quinquies della legge 11/08/1972, n. 485);
c) pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1°febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 153 del 1969, dall’articolo 23-quinquies della legge 11/08/1972, n. 485 e come modificato dall’art. 7, comma 2, della legge 29/12/1990, n. 407 e dall’art. 6, comma 8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);
La disciplina in materia di cumulo delle pensioni di anzianità vigente in tale periodo non prevede l’incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 5.2).
Periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 (31 dicembre 1996 per le pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi)
Periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996
(31 dicembre 1996 per le pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi)
Disciplina generale
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 10, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, nel testo risultante dall’art. 11, comma 9, della legge 24/12/1993, n. 537). L’incumulabilità opera, in ogni caso, fino a concorrenza dell’ammontare delle retribuzioni e del reddito.
Esclusioni dal divieto di cumulo
Il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503);
b) pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace (msg.274/2003), per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4-bis, aggiunto all’art. 11 della legge 21/11/1991, n. 374, dalla legge 6/12/1994, n. 673);
Disciplina transitoria
Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole (disciplina transitoria ex art.10, comma 8, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 come sostituito da art.11 della legge 24/12/1993, n. 537).
Per effetto di tale disposizione le pensioni di anzianità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994 e quelle con decorrenza successiva i cui requisiti sono stati maturati entro il 1994 continuano ad essere totalmente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e con i seguenti redditi da lavoro dipendente:
a) pensionati occupati in qualità di operai agricoli (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 30/04/1969, n. 153 dall’articolo 23-quinquies della legge 11/08/1972, n. 485);
b) pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 30/04/1969, n. 153, dall’art. 23-quinquies della legge 11/08/1972, n. 485);
c) pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1°febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 153 del 1969, dall’articolo 23-quinquies della legge 11/08/1972, n. 485 e come modificato dall’art. 7, comma 2, della legge 29/12/1990, n. 407 e dall’art. 6, comma 8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);
Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianità con redditi da lavoro si applica anche alla tredicesima mensilità di pensione.
Periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 (1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997 per le pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi)
Periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997
(1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997 per le pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi)
Ai fini della disciplina transitoria di cui alle lettere A) e B) si ricorda che la PREVIGENTE NORMATIVA prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non e' cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, nel testo modificato dall'art. 11, commi 9 e 10, della legge 24/12/1993, n. 537).
In sintesi, per il periodo di cui trattasi, si richiama il contenuto della circolare 26/1997.
Pensioni dei lavoratori dipendenti (VO)
Disciplina generale
A norma dell'art. 1, comma 189, della legge 23/12/1996, n. 662, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi (circolare n.263 del 28 dicembre 1996, punto 12).
Disciplina transitoria
Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 416 del 27 ottobre-4novembre 1999
Con la sentenza n. 416 del 27 ottobre-4novembre 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 189, della legge 23/12/1996, nella parte in cui, con effetto sui trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità, maturati in detto periodo, con i redditi da lavoro autonomo.
Di conseguenza per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza 1°dicembre 1996 continua a trovare applicazione la disciplina previgente alla legge n.662/1996 e cioè quella indicata dall’art.10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 come modificato dall’art. 11 della legge 24/12/1993, n. 537.
Pensioni dei lavoratori autonomi (VOART - VOCOM - VR)
Disciplina generale
A norma dell'art. 1, comma 190, della citata legge 23/12/1996, n. 662, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 1°gennaio 1997 a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi.
Disciplina transitoria
Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.
Ai fini della disciplina transitoria di cui alle lettere A) e B) si ricorda che la PREVIGENTE NORMATIVA prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non e' cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, nel testo modificato dall'art. 11, commi 9 e 10, della legge 24/12/1993, n. 537).
In sintesi, per il periodo di cui trattasi, si richiama il contenuto della circolare 26/1997.
Pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Restano confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997).
Le disposizioni dell’art. 77 della legge 23/12/1998 n. 488 non si applicano alle pensioni liquidate ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano confermate le disposizioni speciali dell’art.1, commi 185 e 186, della legge 23/12//1996, n. 662.
Pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Restano confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997).
Le disposizioni dell’art. 77 della legge 23/12/1998 n. 488 non si applicano alle pensioni liquidate ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano confermate le disposizioni speciali dell’art.1, commi 185 e 186, della legge 23/12//1996, n. 662.
Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998
L'art. 59, comma 14, della legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti il trattamento minimo del FPLD non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino alla concorrenza dei redditi stessi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°gennaio 1998 si applica la disciplina previgente, se più favorevole.
Per la disciplina previgente più favorevole applicabile alle pensioni con decorrenza anteriore al 1°gennaio 1998 si rinvia ai punti precedenti (circolare n. 263 del 28 dicembre 1996, punto 12).
Nessuna modifica è operata dall'art. 59, comma 14, della legge 27/12/1997, n. 449 al regime di totale incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente previsto dall'art. 10 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503.
Periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
Periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
Pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo quanto stabilito dall’art. 77 della legge 23/12/1998 n. 488, il cumulo con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo delle pensioni dirette liquidate con qualunque decorrenza a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria e con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 in materia di cumulo con i predetti redditi delle pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999, messaggio n.4233 del 23 luglio 1999 e circolare 20/2001 punto 3).
Le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono pertanto incumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, nella misura del 50% della quota di pensione che supera il trattamento minimo.
Ai fini dell’anzianità contributiva di 40 anni deve essere considerata tutta la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, anche se utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.
Per le prestazioni il cui diritto risulti perfezionato con almeno 40 anni di contribuzione ma che risultino calcolate sulla base di un'anzianità contributiva inferiore, condizione sufficiente, ai fini dell'applicazione della normativa in parola, è il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dalla circostanza che tale anzianità risulti conseguita ai soli fini del diritto a pensione e non per la misura della prestazione (messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianità anche nei casi di anzianità contributiva pari a 40 anni.
Pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni
Per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, continuano ad essere operanti le specifiche disposizioni in materia di cumulo precedentemente vigenti.
Pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Restano confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997).
Le disposizioni dell’art. 77 della legge 23/12/1998 n. 488 non si applicano alle pensioni liquidate ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano confermate le disposizioni speciali dell’art.1, commi 185 e 186, della legge 23/12//1996, n. 662.
Esclusioni dal divieto di cumulo
Periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 - Esclusioni dal divieto di cumulo
Per effetto del richiamo operato dall’art. 77 della legge 23/12/1998, n. 448 all’art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, che prevede talune esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro, tali esclusioni trovano applicazione anche per le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. In particolare il divieto di cumulo con i redditi da lavoro non trova applicazione nei casi di:
a. pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. L’esclusione in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell’anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine; in caso di superamento nel corso dell’anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l’esclusione dal divieto di cumulo non trova più applicazione e l’incumulabilità opera per la totalità delle giornate di lavoro effettuate;
b. pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto;
c. pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
d. pensionati occupati in qualità di operai agricoli;
e. pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;
f. pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (art. 6, comma 8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);
g. pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4-bis, aggiunto all’art. 11 della legge 21/11/1991, n. 374, dalla legge 6/12/1994, n. 673);
h. pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive per tutte le indennità comunque connesse (indennità disciplinate dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei, ecc.). Dette indennità non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (circolare n.58 del 10 marzo 1998, punto 2.1).
Deroghe al divieto di cumulo
L'art. 11, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537 stabilisce che nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia trova applicazione il previgente regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo.
Per effetto dell’art. 77 della legge 23/12/1998, n. 448 trova applicazione anche per i titolari di pensione di anzianità con anzianità contributiva superiore a 40 anni, che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia, il regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo (circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999, punto 2.3).
Periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002
PENSIONI DI ANZIANITA’ - Periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002
Pensioni liquidate con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999, messaggio n.4233 del 23 luglio 1999 e circolare 20/2001 punto 3).
Anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°gennaio 2001 con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le rate spettanti dal 1°gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianità dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n.503, nel testo sostituito dall’art. 11, comma 9, della legge 24/12/1993, n. 537 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 3).
In conclusione, dal 1°gennaio 2001 le pensioni di anzianità:
· liquidate con almeno 40 anni di contributi, sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e dipendente;
· liquidate con meno di 40 anni:
a) sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
b) sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo, entro i limiti del 30% del reddito (dunque cumulabili per il 70%).
Pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo.
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30% della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole rispetto alla previgente.
Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente.
In conclusione, dal 1°gennaio 2001 le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni:
a) sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
b) sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo, entro i limiti del 30% del reddito (dunque cumulabili per il 70%).
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
Dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile da parte del titolare, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 5).
Pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Restano confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997).
Le disposizioni dell’art. 77 della legge 23/12/1998 n. 488 non si applicano alle pensioni liquidate ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano confermate le disposizioni speciali dell’art.1, commi 185 e 186, della legge 23/12//1996, n. 662.