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Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 30 aprile 1970
Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di
lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto,
che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
medesimi.
Vigente al: 7-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e in particolare l'art. 28
della legge medesima;
Udito il parere delle organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta;
Art. 1.
Ai lavoratori soci di societa' cooperative di lavoro, disciplinate
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, le quali svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco ed
ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime
attivita', costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici
propri delle societa' cooperative, le seguenti forme di previdenza ed
assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le
modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette
forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi articoli:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti
dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle
lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni
sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori
italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori ((;))
((Assicurazione sociale per l'impiego)).
L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere modificato
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Art. 2.
Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto,
costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle
societa' cooperative, quelli per i quali concorrono i seguenti
requisiti:
a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da
parte dell'organismo cooperativo;
b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato
dell'attivita' svolta dai soci;
c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo
criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da
patto sociale risultante da atto scritto;
d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;
e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere
corrispondente alle attivita' per lo svolgimento delle quali
l'organismo associativo e' stato costituito o attivita' tecnica
accessoria; I soci addetti ad attivita' amministrative sono
assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che non
superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.
Art. 3.
Gli organismi associativi, di cui al primo comma del precedente
art. 1, sono tenuti a presentare agli enti di previdenza e assistenza
sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di previdenza e di
assistenza sociale gestite dagli enti stessi, la seguente
documentazione:
Nel caso di societa' cooperative:
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale rilasciata
dal notaio con gli estremi della omologazione del tribunale;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura;
3) elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con la
indicazione per ciascuno dei soci stessi, della qualifica
professionale e contestualmente la dichiarazione che i soci medesimi
lavorano per conto della societa' cooperativa.
Nel caso di organismi di fatto:
1) copia dell'atto scritto di cui alla lettera c) del precedente
art. 2, con la indicazione del rappresentante dell'organismo;
2) elenco nominativo dei soci stessi, a firma del rappresentante
dell'organismo, con l'indicazione dell'attivita' svolta per conto
dell'organismo medesimo.
Art. 4.
Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi
indicati al primo comma del precedente articolo I, i contributi per
le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti,
entro i termini e con le modalita' stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di
occupazione mensile da determinarsi, per la prima volta entro il 31
ottobre 1970, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale,
sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797.
Il decreto ministeriale puo' distintamente riguardare singole
attivita' lavorative e particolari zone del territorio nazionale
nonche' singoli settori di attivita' merceologiche.
Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile
sono soggetti a revisione triennale.
Art. 5.
I contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti agli
istituti interessati nella misura prevista dalle disposizioni
legislative per i diversi settori di attivita' lavorativa.
Art. 6.
In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai
fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per
l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i
lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto di
cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per
provincia o per zona nonche' per settori di attivita' merceologiche,
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale
di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile,
riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle
successive variazioni della stessa.
La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente,
non puo' essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile
contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai
soci con anzianita' di servizio presso il medesimo organismo
associativo od altro organismo associativo esercente una delle
attivita' indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.
Per i soci con anzianita' di servizio rispettivamente compresa fra
gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le
classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla
classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del
presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono
fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in
misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e
finali di ciascuna delle classi stesse.
Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi
gia' costituiti, l'anzianita' contributiva maturata in altri settori
lavorativi e' assimilata all'anzianita' di servizio ai fini di cui al
comma precedente.
Salvo diversa disposizione dello statuto o patto sociale, il
maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente
terzo comma e' a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati.
L'organismo associativo e' comunque responsabile del pagamento dei
contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario e' nullo.
Gli organismi associativi ancorche' appartenenti a categorie alle
quali e' applicato il disposto del primo comma del presente articolo,
possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione
di invalidita', vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive,
purche' non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente
stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si
applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.
Art. 7.
L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali previsto dagli articoli 1 e 4, n. 7 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, per i soci lavoratori di organismi associativi, resta
fermo ancorche' per gli organismi medesimi non ricorrano i requisiti
previsti dal precedente art. 2 e non siano osservati gli adempimenti
di cui all'art. 3.
Art. 8.
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 4,
le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo gennaio
1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 20. - CARUSO
Elenco delle attivita' lavorative esercitate anche promiscuamente
dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del
presente decreto.
1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui
si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli
scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici,
accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle
compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorita'
marittima ai sensi del codice della navigazione;
2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai
soci proprietari od affittuari del mezzo:
a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini,
motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);
b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori,
carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e
simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale,
trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili).
3) attivita' preliminari e complementari:
a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento
e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e
piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in
loco, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla
trasformazione in cellulosa o carta e simili;
b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare,
guardianaggio e simili.
4) attivita' accessorie alle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
5) attivita' varie:
servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed
investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche
e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.
Visto, il Ministro: DONAT-CATTIN