Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Da contributi Pensione anticipata
La pensione anticipata
Risposte a quesiti
(msg.1551/2019)
3.1 Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra
Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la contribuzione eventualmente versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra ovvero di intraprendere, durante tale periodo, un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Chiarimento
Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
3.2 Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012
Quesito
Applicabilità della finestra trimestrale di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012.
Chiarimento
Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente - dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.
La pensione anticipata
Requisiti per il diritto
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
(circolare 35/2012)
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
Decorrenza |
Uomini |
Donne |
---|---|---|
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) |
41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) |
41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) |
41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) |
Dal 1° gennaio 2016 |
42 anni e 10 mesi* (pari a 2227 settimane) |
41 anni e 10 mesi* (pari a 2175 settimane) |
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 |
42 anni e 10 mesi* (circ.11/2019) (pari a 2227 settimane) |
41 anni e 10 mesi* (circ.11/2019) (pari a 2175 settimane) |
Dal 1° gennaio 2027 |
42 anni e 10 mesi** (circ.11/2019) |
41 anni e 10 mesi** (circ.11/2019) |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Requisiti dal 1° gennaio 2024
Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
3.1 Modifiche al requisito di importo soglia
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.
L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale (AS) per l’anno 2024 (pari a 534,41 euro), si riportano di seguito i valori dell’importo soglia:
Importo soglia |
Valore |
3 volte AS |
1.603,23 euro |
2,8 volte AS |
1.496,35 euro |
2,6 volte AS |
1.389,46 euro |
Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.
3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera c), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.
3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento
L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, prevede che la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024).
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
Si chiarisce che, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto - alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata - per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023).
Si precisa che la previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento, stabilito dall’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997, anche nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3.5.
3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico
In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Si precisa che, con riferimento ai soggetti di cui al presente paragrafo, la previsione dell’importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cfr. il paragrafo 3.3 della presente circolare).
Requisiti fino al 31 dicembre 2023
Al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di 3 mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di 7 mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
La pensione anticipata
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
(circ.74/2015)
In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, ai sensi del più volte citato secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014, di cui al punto 2 parte II della circolare 74/2015, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.
La pensione anticipata
Decorrenza
(art. 24 comma 5 legge 214/2011 - circ. 35/2012 punto 3) (circ.11/2019)
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Esempio
Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Esempio
Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.
Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli previsti dall’articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009).