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Assegno Sociale
Non computabilità delle prestazioni di natura indennitaria di cui alle leggi regionali/provinciali ai fini del diritto all’assegno sociale e relative maggiorazioni
(msg.1627/2017)
L’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 elenca i redditi computabili ai fini della corresponsione dell’assegno sociale.
La circolare 208 del 24 ottobre 1996, nel fornire i chiarimenti necessari all’applicazione della norma, precisa che non costituiscono reddito “le indennità di accompagnamento di ogni tipo”.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che le prestazioni indennitarie “servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 febbraio 2016, n. 838).
Ciò premesso, è stato posto un quesito circa la natura indennitaria o meno dell’ "assegno di cura", istituito dalla legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2017 n. 9. A tale riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La legge provinciale succitata, avente ad oggetto “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti” ha istituito un beneficio economico denominato “assegno di cura”, rivolto alle persone non autosufficienti residenti e stabilmente dimoranti nella Provincia di Bolzano da almeno 5 anni.
La definizione di non autosufficienza della legge provinciale de quo si riferisce a una “persona incapace in misura rilevante e permanente (...) di svolgere le attività quotidiane della vita (...) che necessita dell’aiuto regolare di un altra persona (…)”.
Il Ministero del Lavoro si è di recente pronunciato nel senso della natura indennitaria della prestazione - stante la medesima ratio rispetto all’indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980 n. 18 - e, conseguentemente, della non computabilità ai fini del calcolo dei redditi rilevanti per l’attribuzione dell’assegno sociale.
Occorre altresì precisare che non costituisce elemento ostativo all’interpretazione de quo il fatto che i requisiti che perfezionano la “non autosufficienza” di cui alla legge provinciale suddetta non siano esattamente sovrapponibili a quelli dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980.
Nel prendere atto dell’interpretazione ministeriale, si dispone l’esclusione degli importi erogati a titolo di assegno di cura, ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007 n. 9, dal computo del reddito ai fini della corresponsione dell’assegno sociale, nonchè l’annullamento in autotutela degli eventuali indebiti generati dal computo.