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Indennità di maternità/paternità
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Le particolarità
La lavoratrice madre "parasubordinata" che non versa più, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione separata dei lavoratori autonomi, ma in possesso del requisito delle 3 mensilità:
- ha diritto all’indennità di maternità purché non abbia titolo, come lavoratrice subordinata o autonoma, a prestazioni di maternità di importo superiore;
- ha diritto, a richiesta dell’interessata, al trattamento differenziale a carico della gestione separata quando l’importo della maternità come lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore.
La lavoratrice madre parasubordinata iscritta, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione separata dei lavoratori autonomi, ma non in possesso del requisito delle 3 mensilità:
- ha diritto all’indennità di maternità prevista per le lavoratrici subordinate se la stessa, prima dell’iscrizione come parasubordinata, sia stata lavoratrice dipendente e possa far valere i requisiti per il prolungamento del diritto all’indennità di maternità previsti per tale categoria ossia:
- rapporto di lavoro interrotto durante il congedo di maternità;
- inizio del congedo di maternità entro 60 giorni dalla data di sospensione, di assenza dal lavoro senza retribuzione, di disoccupazione;
N.B.: nel computo dei 60 giorni non si tiene conto:- delle assenze per malattia o infortunio sul lavoro accertate e riconosciute dagli Enti gestori;
- del periodo di congedo parentale o di malattia del figlio per una precedente maternità;
- del periodo di assenza per accudire i minori in affidamento;
- dei periodi di non lavoro previsti dai contratti part-time di tipo verticale;
- godimento dell’indennità di disoccupazione all’inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione);
- 26 contributi settimanali nel biennio che precede l’inizio del congedo di maternità per la lavoratrice che all’inizio del congedo stesso non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavori non soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione e che non siano trascorsi 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- godimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni all’inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Cassa Integrazione Guadagni);
- godimento dell’indennità di Mobilità all’inizio del congedo di maternità (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Mobilità).
La lavoratrice madre parasubordinata contestualmente iscritta, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), anche come dipendente o autonoma ha diritto solo come lavoratrice dipendente o autonoma.
La lavoratrice madre contestualmente iscritta ad una doppia attività (parasubordinata da un lato e dipendente o autonoma dall’altro) ed in precedenza alla sola gestione separata col requisito delle 3 mensilità, ha diritto, su richiesta, a beneficiare, qualora il trattamento economico di maternità come dipendente o autonoma sia inferiore, alla corresponsione della differenza come parasubordinata.