Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting 

Beneficiari

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting 

Beneficiari

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Disposizioni precedenti al messaggio 1428/2018

Disposizioni precedenti al messaggio 1428/2018

Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale:

  1. dipendenti di amministrazioni pubbliche
  2. o dipendenti di privati datori di lavoro,
  3. oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335
  4. lavoratrici autonome o imprenditrici (circ.216/2016
    1. le coltivatrici dirette, mezzadre e colone 
    2. le artigiane ed esercenti attività commerciali 
    3. le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
      La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.

      Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici autonome o imprenditrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (circolare n. 46 del 17 marzo 2006).

      Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale (quindi se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata).

In proposito si rammenta che tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).

A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Sono, in ogni caso, escluse:

  1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248..

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Disposizioni della circ.48/2013

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità).
Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

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