- Dettagli
- Visite: 6490
Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting
Modalità di erogazione
(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.75/2016) (msg.1428/2018)
A. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (allegati 2 e 3), e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
B. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.
Le madri – che si siano preventivamente registrate in procedura “Prestazioni Occasionali” - dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, erogato tramite “Libretto Famiglia”, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite i seguenti canali telematici: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda.
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
L’acquisizione telematica di solo una parte del beneficio, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.
Le istruzioni per l’utilizzo del “Libretto Famiglia” sono state fornite con la circolare n. 107/2017, cui si rinvia per ogni approfondimento.
Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.
Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92)”.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura con le seguenti modalità:
- direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di Contact Center che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o gli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’INPS inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.