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ASpI ai lavoratori sospesi
Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali
(circ.36/2013)
La tutela in argomento è prevista esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali.
Per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” – come già definite nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441- si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.
L’articolo 2 del citato decreto interministeriale (cfr. circolare INPS 26 maggio 2009, n. 73, punto 2) individua, a titolo esemplificativo, alcuni dei suddetti eventi naturali transitori e di carattere temporaneo in:
- crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
- mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.