- Dettagli
- Visite: 3839
ASpI ai lavoratori sospesi
Beneficiari
(circ.36/2013)
I beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi “per crisi aziendali o occupazionali” come evidenziate nel punto precedente.
In conformità con l’articolo 3, commi 17 e 18, della legge di riforma, ed ai sensi delle disposizioni attuative contenute nel citato decreto interministeriale, la tutela in argomento riguarda i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223 e ss.mm.ii.
Per espressa previsione dell’articolo 3, comma 18 della legge di riforma sono comunque esclusi:
- i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
In merito agli apprendisti, si precisa che, rispetto alla precedente tutela prevista dalla lettera c), comma 1 del richiamato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, l’assetto delle tutele – a decorrere dal 1° gennaio 2013 - è la seguente:
- in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro, ad essi spetta la indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI (si rinvia al contenuto della circolare INPS n. 142 del 2012);
- in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ad essi spetta – in presenza dei requisiti richiesti – la tutela in oggetto.
Ciò in virtù del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 17, della legge di riforma.