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ASpI ai lavoratori sospesi
Durata dell'indennità
(circ. 36/2013)
In merito alla durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile.
Il biennio mobile è un parametro utilizzato nelle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi. Come chiarito dalla circolare INPS numero 84 del 1988, il biennio mobile costituisce l’arco temporale di durata all’interno del quale vanno collocate le giornate richieste e, ai fini del computo del biennio, devono essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta.
Nel caso di sospensione, il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l’azienda ha presentato rendicontazione all’INPS, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data.
La sospensione effettiva del/i lavoratore/i può verificarsi in giornate non consecutive all’interno del periodo oggetto dell’accordo sindacale, poiché la norma dispone solo che la durata massima del trattamento “non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile”. La tutela può quindi essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere.
In tali casi, in presenza di una nuova domanda per un periodo ulteriore di sospensione, il biennio mobile andrà ricalcolato per ciascun lavoratore coinvolto.