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La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo o misto
Lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995
I requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo sono diversi e differiscono a seconda della gestione nella quale viene liquidata
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella tirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503 nel l'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile, i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
La riduzione dei requisiti, fino all'anzidetto limite minimo, è pari alla differenza tra il numero dei contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile di cui alla Tabella A allegata allo stesso decreto e la somma del numero dei contributi maturati dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori in questione e' pari a quello previsto in relazione alla decorrenza della pensione dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, diminuito del numero di settimane di riduzione calcolato con le modalita' indicate. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non puo' comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia e' pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane e comunque non oltre il numero di contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza della pensione.
Per effetto dell'applicazione di tale meccanismo, l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non trova in concreto applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto l'eta' per il pensionamento di vecchiaia richiesta dalla previgente normativa (vedi esempio circ. 50/1993).
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
(circ. 35/2012)
L’art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, ha soppresso il rinvio operato dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995.
Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione per il sistema contributivo, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.
Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (vedi punto 1.1. della presente circolare) e alla pensione anticipata (vedi pnto 2.1. della presente circolare), introdotte dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Si conferma (msg.219/2013) che ai soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punto 1.1. e punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012).
Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31/12/1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all’importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 31/12/1992
(circ.65/1995)
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga e necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non e' invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti degli assicurati ammessi ai versamenti volontari con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1961 restano confermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge n.218, a condizione che abbiano versato almeno un contributo volontario nel periodo compreso tra il 3 maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del periodo di validita' delle disposizioni di cui all'articolo 25.