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Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore sino al 31 dicembre 2007
Requisiti per il diritto
Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti requisiti:
- cessazione del rapporto di lavoro
- età non inferiore a 57 anni;
- 5 anni di contribuzione effettiva;
- importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
In alternativa al requisito di 57 anni di età può accedere alla pensione di vecchiaia il lavoratore che faccia valere 40 anni di contribuzione. Ai fini del computo di detta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Pertanto per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero i lavoratori che hanno esercitato l'opzione debbono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Alla pensione in parola, in quanto liquidata con il sistema contributivo, non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
Eccezioni per l'acquisizione del diritto o per il calcolo della pensione di vecchiaia contributiva
L'art. 1 comma 40 della legge 335/95 prevede i seguenti periodi di accredito figurativo nel caso di pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo:
- per l'assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosessanta giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 104 del 5/2/1992 n° 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno per un amssimo di ventiquattro mesi;
- a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso all apensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella a della legge 335/95, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di due o più figli, e maggiorato di du eanni in caso di tre o più figli.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore sino al 31 dicembre 2007
Decorrenza con requisiti perfenzionati sino al 31 dicembre 2007
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dell'ultimo requisito utile per il diritto.
La pensione di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione decorre, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha effetto l’opzione.
La decorrenza della pensione non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2001. A norma dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 158, l’esercizio del diritto di opzione è infatti operante dal 1° gennaio 2001 (circ.181/2001).
La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore sino al 31 dicembre 2007
Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, cioè per i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia" (articolo 1, comma 19, della legge n. 335).
Alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.