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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
(msg.225/2003)
L’art.3, comma 1, della legge 29/12/1990, n.407 dispone che:
- le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E’ comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. "
La locuzione comprende anche le pensioni di inabilità.
La norma sopra richiamata non si applica, peraltro, alle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali per espressa previsione normativa, contenuta nell’art.12 della legge 30/12/1991, n.412.
L’interpretazione fornita è stata esplicitata con circolari n.68 del 15/3/1991 e n.164 del 14/7/1993.