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La pensione di Inabilità
Pensione di inabilità nel fondo casalinghe
Calcolo della pensione - Premio unico di ingresso
Il D.Lgs. 565/1996 stabilisce che - con effetto dal 1° gennaio 1997 – le casalinghe già iscritte alla gestione "Mutualità Pensioni" sono inserite nel nuovo Fondo, utilizzando, come "premio unico di ingresso", i contributi versati nella predetta gestione e quelli eventualmente provenienti dall’Assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827.
Al "premio unico di ingresso" verrà attribuita automaticamente una propria anzianità contributiva, da far valere ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per liquidare le prestazioni a carico del Fondo.
L’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce fra l’altro che i contributi versati fino al 31 dicembre 2000 alla gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 389/1963, nonché quelli versati nell’assicurazione facoltativa, siano rivalutati secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili a liquidare la quota "A" di pensione retributiva).
A tale proposito va precisato che il 5 per cento dei contributi versati dalle iscritte alla "Mutualità pensioni" veniva destinato al "conto speciale", di cui all’articolo 13 della legge n. 389/1963, secondo quanto disposto dall’articolo 4, ultimo comma, della stessa legge; conseguentemente, ai fini della determinazione del premio unico d'ingresso da accreditare al Fondo, dovrà essere utilizzato solo il 95 per cento dei suddetti contributi. Verranno invece utilizzati nel loro intero ammontare i contributi provenienti dall’assicurazione facoltativa, per i quali non era previsto alcun tipo di accantonamento.
Dalla rivalutazione in discorso vanno peraltro esclusi i contributi versati alla "Mutualità pensioni" per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, da computare nel calcolo della pensione contributiva liquidata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 565/1996; tali contributi dovranno essere pertanto accreditati al Fondo per il loro effettivo ammontare, senza operare alcuna rivalutazione.
Ai fini della rivalutazione dovranno essere utilizzati i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1998, che consentono di comprendere in tale operazione anche i versamenti relativi all’anno 1996; infatti, se si utilizzassero i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza 1997, i contributi accreditati al 1996 resterebbero esclusi sia dalla rivalutazione di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982, sia da quella prevista ai fini della determinazione del montante contributivo (la prima rivalutazione avverrà infatti al 31 dicembre 1998, sui contributi relativi al 1997).
Tale operazione consente un’attualizzazione dell’intero premio unico d’ingresso all’anno 1997.
Una volta determinato l'ammontare del "premio unico di ingresso", si dovrà calcolare la corrispondente anzianità contributiva: l’ammontare complessivo delle somme relative agli anni antecedenti il 1997, preventivamente rivalutate, dovrà essere diviso per l'importo di lire 50mila (25,82 euro) ed il quoziente ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto.
Il numero dei mesi risultante dalla predetta operazione dovrà essere poi confrontato con quello dei mesi ottenuto moltiplicando per 12 il numero degli anni interessati dai versamenti nella gestione "Mutualità pensioni"; in favore dell’interessata verrà conseguentemente accreditata l’anzianità contributiva corrispondente al minore dei due predetti valori.
Anzianità contributiva accreditata
L’ammontare complessivo delle somme relative agli anni antecedenti il 1997, preventivamente rivalutate utilizzando i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1998 di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982, dovrà essere diviso per l'importo di lire 50mila (25,82 euro) ed il quoziente ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto.
Il numero dei mesi risultante dalla predetta operazione dovrà essere poi confrontato con quello dei mesi ottenuto moltiplicando per 12 il numero degli anni interessati dai versamenti nella gestione "Mutualità pensioni"; in favore dell’interessata verrà conseguentemente accreditata l’anzianità contributiva corrispondente al minore dei due predetti valori.
La pensione di Inabilità
Pensione di inabilità nel fondo casalinghe
Calcolo della pensione - Coefficiente di trasformazione
Il decreto interministeriale 14 marzo 2001, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.565 del 1996, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, ha determinato gli specifici coefficienti di trasformazione da utilizzare per le pensioni a carico del nuovo Fondo in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni.
Si riportano di seguito gli specifici coefficienti di trasformazione.
Coefficiente di trasformazione | |
Età | Coefficiente di trasformazione |
57 | 4,903% |
58 | 5,049% |
59 | 5,204% |
60 | 5,368% |
61 | 5,542% |
62 | 5,727% |
63 | 5,925% |
64 | 6,136% |
65 | 6,361% |
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 59 anni e sei mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 60 anni (5,368 per cento) e quello relativo all’età di 59 anni (5,204 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 5,204 + (6/12 x 0,164) = 5,286.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese (vedi circolare 180/96).
Per le pensione di inabilità da liquidare a soggetto di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i coefficienti di trasformazione possono essere variati, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 565, e successive modificazioni).
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Calcolo della pensione - Montante individuale
Nella particolare forma assicurativa prevista dal decreto legislativo n.565 non esiste, come nei regimi obbligatori, una base imponibile annua, per determinare il montante contributivo individuale si deve fare direttamente riferimento alla contribuzione versata dall’assicurato in ciascun anno.
Tale contribuzione deve essere valutata al netto dell’aliquota del 2 per cento prevista dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto n.565 a copertura delle spese di gestione.
La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
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Calcolo della pensione - Tasso di capitalizzazione
Il tasso annuo di capitalizzazione risulta dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
Considerato che la contribuzione accreditata nel nuovo Fondo si riferisce ad anni successivi al 1996, la prima rivalutazione da effettuare è quella al 31 dicembre 1998 per i contributi relativi al 1997. Si omette pertanto il coefficiente previsto per l’anno 1997 ai fini della rivalutazione dei contributi relativi all’anno 1996.
Anno al quale rivalutare i montanti contributivi |
Coefficienti di rivalutazione |
1998 |
1,053597 |
1999 |
1,056503 |
2000 |
1,051781 |
I contributi versati fino al 31 dicembre 2002 per anni pregressi devono essere rivalutati sulla base del tasso di capitalizzazione considerandoli versati nell’anno cui si riferiscono.
In caso di soggetti ultrasessantenni iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 2002, i contributi versati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n.565, al fine di incrementare l’anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età, dovranno essere rivalutati considerandoli versati nell’anno di presentazione della domanda di riscatto.
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Pensione di inabilità nel fondo casalinghe
L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.565 del 1996 disciplina le prestazioni alle quali hanno diritto gli iscritti al Fondo ed i relativi requisiti.
In particolare, la predetta norma dispone che gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di inabilità.
Non è prevista, per gli iscritti al Fondo, la pensione ai superstiti.