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Decreto Legge 69 del 13 marzo 1988
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
Vigente al: 11-1-2014
Titolo I
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali e sulla indennita' di fine servizio per gli iscritti
all'INADEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina
mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma
dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i
teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti
sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di
agibilita' previsto dall'articolo 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire
50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno
prestata".
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, e' abrogato.
Art. 2.
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente,
i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli
assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per
il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero
dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta
tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari
che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita'
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire
due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni
di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata
legalmente, celibe o nubile. (( Con effetto dal 1 luglio 1994,
qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o
piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di
lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. ))
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque
denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli
157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27
della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del
coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed
equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni
compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al
soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal
loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona
qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente ed abbia un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si
trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu'
di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o
diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi
componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno
dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito
concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti
stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e'
resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al
comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale
derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono
rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1
luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di
riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad
avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente
articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal
1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II
NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e
sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge
dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento
rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1
dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per
il traffico di cabotaggio.
(( 2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto
franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata
dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio
1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25
novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica
altresi' in detto scalo. Le modalita' di applicazione di tutte le
tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel
porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in
esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato. ))
3. (( Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui
al primo, secondo e quarto comma )) dell'articolo 2 del decreto-legge
28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci
caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi
traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali,
nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi
portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra
porti nazionali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.
5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate
in virtu' della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio
decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza
in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali
dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base
al presente decreto.
6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di
cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in
applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti
nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona,
Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonche'
nei porti in cui insistono (( . . . )) le Aziende dei mezzi meccanici
e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e'
devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute
sono destinate (( ad investimenti per il miglioramento ed il
potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali )).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo
47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' devoluto per intero al
Provveditorato al porto di Venezia.
8. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 153 )).
9. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 153 )).
10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del
secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117, nonche' le misure delle tasse portuali quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della
legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono
autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini
di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con
l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Art. 4.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della
marina mercantile e' autorizzato a concedere agli enti portuali
sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei
compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:
a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500
milioni.
2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del
Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del
decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con
la legge 22 dicembre 1979, n. 683, e' ulteriormente elevato a lire
6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.
3. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere
all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un
contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a
decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni
3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni
1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina
mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni
successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli
2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e
2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 5.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio
1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386.
Titolo III
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 6.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni
dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi,
provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali
utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai
conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle
affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
COLOMBO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GAVA, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 6
Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI
Reddito familiare Numero dei componenti del nucleo familiare
(migliaia di lire) 1 2 3 4 5 6 7 o +
importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)
Fino a 12.000 . . . 60 90 160 230 300 370 440
12.001 - 15.000 . . 20 70 140 200 280 360 420
15.001 - 18.000 . . - 50 110 170 250 350 400
18.001 - 21.000 . . - 20 80 140 220 330 380
21.001 - 24.000 . . - - 50 110 200 320 360
24.001 - 27.000 . . - - 20 80 170 300 340
27.001 - 30.000 . . - - - 50 120 270 310
30.001 - 33.000 . . - - - 20 70 240 280
33.001 - 36.000 . . - - - - 20 210 260
36.001 - 39.000 . . - - - - - 100 230
39.001 - 42.000 . . - - - - - - 100
oltre 42.000 . . . - - - - - - -