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ASpI ai lavoratori sospesi
Requisiti e condizioni
(circ.36/2013)
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’articolo 3, comma 17, della legge di riforma prevede il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge di riforma.
La norma, quindi, richiama i requisiti soggettivi per l’erogazione della indennità di disoccupazione legata all’ASpI, in quanto compatibili con una tutela di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, considerando che l’indennità in argomento è legata alla “sospensione” del rapporto di lavoro e non alla cessazione dello stesso.
In questo senso, i requisiti soggettivi che sono compatibili - e che devono essere verificati preliminarmente all’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 17, della legge di riforma sono esclusivamente quelli assicurativi e contributivi.
In particolare:
- due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;
- un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
Sul punto si rinvia alla circolare INPS 18 dicembre 2012, n. 142.