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Allegato 1 circolare 11/2013
Riepilogo dei criteri di valorizzazione dei periodi accreditati figurativamente, applicati dalla procedura di valorizzazione automatica
L'applicativo che determina in automatico il valore retributivo da accreditare ai periodi di contribuzione figurativa opera sulla base delle disposizioni che nel tempo, a partire dalla circolare n. 598 RCV/171 del 24 luglio 1982, sono state emanate sulla materia.
L'applicativo in esame non calcola il valore retributivo dei periodi:
- di integrazione salariale,
- di aspettativa per cariche politiche e per incarichi sindacali (legge 300/1970)
- di persecuzione politica o razziale (legge 10 marzo 1955, n. 96)
- di ricostruzione del rapporto assicurativo di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36,
per la cui valorizzazione sono previsti criteri diversi da quelli indicati dai primi 3 commi dell'articolo 8 della legge n. 155/1981.
L'applicativo non tratta neppure la valorizzazione dei periodi di mobilità, che risultano registrati in estratto conto completi dell'ammontare della relativa retribuzione figurativa (v. msg. n. 15223 del 19 novembre 1996).
1) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI PERIODI FIGURATIVI
Il valore retributivo che la procedura automatizzata attribuisce a ciascun evento figurativo viene calcolato sulla base degli emolumenti erogati al lavoratore ed assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro nel corso dell'anno o del minor periodo considerato.
Nel calcolo del valore retributivo figurativo rientrano anche le retribuzioni dei periodi per i quali la contribuzione è dovuta, non versata e non prescritta, quelle derivanti da costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e da riscatto di periodi lavorativi (all'estero, in Libia, ecc..), nonché le retribuzioni correlate a versamenti volontari ed a riscatti effettuati ad integrazione di periodi contributivi obbligatori a part-time.
Di norma, devono essere invece escluse dalla base di calcolo:
a) le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta (presenti nelle denunce individuali dall'anno 1989 o registrate in ARPA con codice 142) che si riferiscono:
- a settimane parzialmente lavorate (ad esempio settimane nelle quali si collocano malattie non accreditabili, per eventi di durata inferiore a 7 giorni);
- ad uno degli eventi che danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa (malattia di almeno 7 giorni, gravidanza e puerperio, donazione sangue, assistenza antitubercolare, ...);
- a trattamenti di integrazione salariale;
b) le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, non assimilabili alle retribuzioni correnti (il periodo di preavviso viene comparato ad un periodo di lavoro effettivo soltanto ai fini della determinazione della misura dell'indennità);
c) le retribuzioni ultramensili (13^, 14^ ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute) e le somme pagate a titolo di arretrati, dovuti per legge o per previsione contrattuale e riferiti ad anni precedenti.
Non vengono inoltre considerati nel calcolo:
- i contributi volontari (fatta eccezione per i versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria),
- i contributi figurativi (per malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, malattia specifica, aspettative politiche/sindacali, ecc..), fatta eccezione per quelli relativi a periodi di integrazione salariale;
- i contributi da riscatto relativi a fattispecie non attinenti ad attività lavorativa, fatta eccezione – come sopra specificato - per i periodi di rendita vitalizia, di lavoro all'estero, di lavoro in Libia e per quelli versati ad integrazione di periodi contributivi obbligatori.
1.1) Eventi collocati in vigenza delle marche assicurative
I criteri di valorizzazione dei periodi figurativi definiti dall'articolo 8 della legge n. 155/1981 trovano applicazione anche quando la base di calcolo della "retribuzione figurativa" è costituita dai contributi IVS accreditati ai periodi di vigenza delle marche assicurative.
Ad ogni periodo antecedente al sistema DM/1969, in corrispondenza del quale risulta registrato il contributo IVS, la procedura attribuisce il corrispondente valore di retribuzione, desumendolo dalla tabella C allegata al DPR n. 488/1968 (tabella successivamente sostituita dalla "tabella E", allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537) e determina la relativa retribuzione media settimanale, che viene accreditata a ciascuna settimana del periodo figurativo. In presenza di più periodi nello stesso anno solare la procedura calcola per ciascuno di essi la retribuzione corrispondente al rispettivo valore IVS, determina la retribuzione media settimanale su base annuale e l'attribuisce al periodo accreditato figurativamente.
In concreto, pertanto, ogni volta che il calcolo del valore figurativo prende a riferimento un anno solare antecedente all'introduzione del sistema DM/1969, il valore retributivo assegnato al periodo figurativo viene determinato effettuando la media settimanale delle retribuzioni dedotte dai contributi base IVS, mediante l'uso delle richiamate tabelle. Tale valore figurativo medio viene attribuito nella misura determinata, anche se di importo superiore a quello della retribuzione della classe massima di ciascuna tabella dei contributi IVS in uso pro-tempore (cfr. punto 1, circ. 56 del 6.3.1985).
Qualora le retribuzioni desunte dall'anzidetta tabella C siano relative a periodi antecedenti al 30 aprile 1968 e rientrino nel calcolo della retribuzione pensionabile, la rivalutazione di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297 viene operata in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT fra il 1968 - anno al quale dette retribuzioni pregresse sono state attualizzate - e l'anno precedente la decorrenza della pensione (cfr. circ. 124 del 10.11.2006).
Si precisa che le registrazioni pluriennali presenti negli archivi ARPA vengono elaborate dalla procedura con frazionamento per anno solare e contestuale ridistribuzione proporzionale del numero di settimane del periodo considerato e della relativa contribuzione IVS, laddove presente. L'importo medio settimanale IVS, così ottenuto ed attribuito all'anno di riferimento del calcolo, costituisce l'elemento su cui la procedura determina il valore da assegnare all'accredito figurativo (retribuzione corrispondente alla classe IVS immediatamente superiore).
Per quanto ovvio, si fa presente che per un calcolo coerente con l'importo IVS dell'anno di accredito dell'evento figurativo è necessario la scissione di una registrazione pluriennale in registrazioni annuali a cura dell'operatore, con attribuzione a ciascun anno dell'effettivo numero di settimane e del relativo importo di contribuzione, in particolare quando il periodo considerato risulta non interamente coperto.
A tale proposito si precisa che l'importo IVS di ciascun anno non deve essere depurato della quota IVS relativa a mensilità aggiuntive (gratifiche, ecc.), considerata l'assenza di informazioni in merito all'ammontare delle retribuzioni ridotte, che devono essere detratte dall'imponibile per espressa previsione normativa. Consegue che i codici ARPA 141 e 142 non devono essere utilizzati per periodi coperti con marche assicurative.
1.2) Retribuzione figurativa desunta dall'imponibile di un anno diverso da quello dell'accredito
Nel caso in cui l'accredito figurativo riguardi un anno solare nel quale non sono presenti valori utilizzabili (per assenza di retribuzioni), la retribuzione figurativa viene calcolata dalla procedura sulle retribuzioni relative al primo anno solare precedente, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 155/1981. La procedura opera in modo analogo anche nel caso in cui le retribuzioni presenti nell'anno dell'accredito figurativo risultino tutte corrisposte in misura ridotta.
In tali ipotesi il calcolo del valore retributivo prende a riferimento il primo anno solare (individuato a ritroso da quello dell'accredito) in cui risulta almeno una settimana a retribuzione "intera". Tuttavia, se il valore medio intero così individuato risulta inferiore a quello medio ridotto di uno degli anni intermedi, cioè compreso fra il primo anno solare con retribuzione piena e quello dell'evento figurativo, la procedura di valorizzazione applica il criterio di cui al punto 3.5 della circolare n. 171/1982 attribuendo a ciascuna settimana del periodo figurativo il valore della retribuzione media ridotta risultata di importo più elevato nel predetto periodo temporale.
In applicazione del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 8 sopra citato viene invece utilizzata la retribuzione dell'anno solare di inizio assicurazione per calcolare il valore retributivo da attribuire ai periodi figurativi riconoscibili anche in assenza di contribuzione obbligatoria antecedente (è il caso del servizio militare, di maternità extra rapporto di lavoro, di disoccupazione in favore dei frontalieri).
In ogni caso, laddove il valore della retribuzione figurativa venga calcolato su retribuzioni relative ad un anno diverso da quello di accredito dell'evento, la procedura memorizza tale anno al fine di una corretta rivalutazione delle retribuzioni in fase di determinazione della retribuzione pensionabile.
Per quanto riguarda i periodi figurativi da valutare nel sistema pensionistico contributivo si precisa che il valore figurativo calcolato su retribuzioni di un anno diverso da quello di accredito viene attualizzato all'anno dell'accredito stesso con il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni utili al calcolo della quota A di pensione.
In fase di determinazione del montante, tale valore viene rivalutato con il coefficiente di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995, relativo all'anno nel quale si colloca l'evento.
1.3) Periodi figurativi collocati nell'anno di decorrenza della pensione
Il periodo di riferimento per il calcolo del valore retributivo da attribuire agli eventi figurativi accreditati nell'anno di decorrenza della pensione si diversifica in relazione alla collocazione temporale di ciascun periodo rispetto alla decorrenza stessa.
La retribuzione da assegnare al periodo figurativo compreso entro la decorrenza della pensione viene calcolata con riferimento all'imponibile della frazione di anno antecedente la decorrenza stessa, escludendo dal calcolo le eventuali retribuzioni "ridotte" del medesimo periodo.
La retribuzione da attribuire invece al periodo figurativo collocato nella successiva frazione di anno viene determinata con riferimento all'imponibile dell'intero anno solare, depurato - in questo caso – dell'importo totale delle eventuali retribuzioni "ridotte" dell'anno solare interessato.
Tale criterio trova applicazione anche sui periodi di provenienza EMens. Attraverso lo strumento di totalizzazione "parziale" vengono inviati a UNICARPE i dati relativi al solo periodo di contribuzione compreso entro la decorrenza della pensione e la procedura valorizza un eventuale periodo figurativo extra rapporto di lavoro sulla base di tale dato parziale.
Ovviamente, nessuna operazione deve essere effettuata in relazione alle registrazioni di eventi figurativi da EMens, valorizzati con le c.d. "differenze da accreditare", atteso che nel "montante parziale" verranno valutati gli importi relativi ai soli eventi compresi entro la decorrenza della pensione.
1.4) Valorizzazione di periodi che prendono a riferimento contribuzione da apprendista
Nel periodo anteriore all'introduzione del sistema DM/1969 i contributi dovuti per gli apprendisti sono stati versati mediante specifiche marche settimanali. I relativi periodi sono registrati in ARPA con codice 100.
Dalla data di introduzione del sistema DM/1969 i dati contributivi sono rilevabili dal modello O1/M e sono memorizzati nell'archivio Hydra.
I periodi di apprendistato prestati presso un'azienda artigiana venivano invece denunciati dal datore di lavoro attraverso i modelli 487 (inizio del rapporto) e 488 (fine del rapporto per avvenuta qualificazione ovvero per dimissioni del lavoratore). I relativi periodi sono registrati in ARPA con codice 110.
A partire dal 1° gennaio 1980 è stata estesa anche agli apprendisti artigiani la denuncia mediante modello 01/M.
La qualifica assicurativa degli apprendisti era indicata nel modello O1/M (o nel mod. CUD) con il valore "4", per i soggetti non obbligati all'assicurazione contro gli infortuni, ovvero con il valore "5", per i lavoratori assoggettati anche a contribuzione INAIL (la distinzione fra soggetti con e senza INAIL è scomparsa con effetto da gennaio 2007).
Nelle denunce individuali si rilevano anche le qualifiche assicurative R e W che identificano, rispettivamente, lavoratori qualificati impiegati ed operai, per i quali le aziende continuano a versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di un anno a decorrere dalla data della trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fino al 31 dicembre 1974 il contributo IVS accreditabile agli apprendisti era pari a 12 lire settimanali. Dal 1° gennaio 1975 il contributo è stato annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento del costo della vita, calcolata dall'ISTAT.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, la legge 29 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha stabilito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti (artigiani e non artigiani) è determinata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (v. comma 773).
Pertanto, gli eventi figurativi da riconoscere in favore di tali lavoratori, se collocati in epoca successiva al 2006, non sono più valorizzati con riferimento ai valori convenzionali di cui alla tabella sotto proposta ma sulla base degli imponibili assoggettati a contribuzione obbligatoria nel periodo considerato e dei normali criteri di calcolo indicati all'articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981.
anno IVS
settimanale retribuzione media sett. anno IVS
settimanale retribuzione media sett.
fino al 1974 12 11.300 1991 104 94.450
1975 15 13.850 1992 111 101.250
1976 18 16.350 1993 111 101.250
1977 21 19.300 1994 120 109.100
1978 25 22.800 1995 120 109.100
1979 29 26.450 1996 129 117.550
1980 33 30.100 1997 138 125.950
1981 37 33.700 1998 138 125.950
1982 45 41.900 1999 138 125.950
1983 51 46.200 2000 148 134.300
1984 60 54.600 2001 148 134.300
1985 69 63.000 2002 € 0,0764 € 69,3602
1986 74 67.200 2003 € 0,0816 € 73,6984
1987 78 71.650 2004 € 0,0816 € 73,6984
1988 84 76.600 2005 € 0,0868 € 78,2691
1989 90 82.100 2006 € 0,0868 € 78,2691
1990 97 88.150 2007 retribuzioni effettive
1.5) Duplice registrazione dello stesso evento figurativo
Per la massima parte dei casi l'ipotesi di doppia registrazione del medesimo evento riguarda periodi di malattia, maternità e donazione sangue successivi al 1988, dichiarati nelle denunce annuali ed acquisiti anche in ARPA su istanza degli interessati.
Tale ipotesi potrebbe tuttavia verificarsi anche in relazione ad eventi dichiarati con flusso EMens.
In presenza di tali duplici registrazioni la procedura verifica prioritariamente l'univocità del codice utilizzato per l'acquisizione in ARPA con il codice che identifica l'evento dichiarato dall'azienda nella denuncia individuale (O1/M – EMens).
Rilevata tale univocità, la contestuale presenza di contribuzione figurativa – evidenziata dalla procedura con apposito messaggio - deve dare luogo, a cura dell'operatore, all'annullamento dei dati presenti in ARPA.
In deroga al suddetto principio deve essere invece privilegiata la registrazione ARPA relativa a donazioni di midollo osseo - attualmente identificate dai codici 380 e 378, rispettivamente per settimane di tipo 1 e di tipo 2 (v. msg 23265 del 26 settembre 2007) - e resa conseguentemente non utilizzabile quella di provenienza Hydra.
Ciò in considerazione del fatto che, per gli anni dal 2001 al 2004, le assenze correlate a donazione di midollo osseo sono state dichiarate nelle denunce individuali come periodi di malattia e che l'acquisizione ARPA di detti eventi, secondo le indicazioni di cui al punto 4 della circolare n. 97 del 15 settembre 2006, ha la finalità di definirne la diversa natura e la diversa valenza di tale evento ai fini del diritto a pensione.
1.6) Periodi di congedo straordinario (art 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)
Una parziale eccezione ai criteri generali di valorizzazione è prevista nei casi in cui si debba calcolare la retribuzione figurativa da assegnare ai periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
Infatti, il valore retributivo riconoscibile in corrispondenza di detto evento, pur essendo determinato secondo i criteri dell'art. 8 della legge n. 155/1981, non deve comunque eccedere quello massimo calcolato secondo i criteri illustrati con circ. 14 del 15 gennaio 2007 e riepilogato nella tabella di seguito proposta.
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 32,70%
A B C D
Anno retribuzione figurativa massima annua retribuzione figurativa massima settimanale retribuzione figurativa massima giornaliera
2001 27.243,00 523,91 74,64
2002 27.979,00 538,06 76,65
2003 28.650,00 550,97 78,49
2004 29.367,00 564,74 80,24
2005 29.954,00 576,04 82,07
2006 30.463,00 585,83 83,46
importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33,00%
2007 31.002,00 596,20 84,94
2008 31.529,00 606,33 86,14
2009 32.538,00 625,73 89,15
2010 32.766,00 630,11 89,77
2011 33.290,00 640,19 91,21
2012 34.189,00 657,48 93,41
Si precisa che i criteri dell'art. 8 della legge n. 155/1981 sono integralmente applicabili solo ai casi in cui il valore figurativo calcolato sulle retribuzioni dell'interessato risulti compreso entro il valore massimo sopra accennato; nei confronti dei soggetti che possono far valere una retribuzione media settimanale eccedente il limite riconoscibile viene, invece, attribuito all'evento il valore retributivo massimo con conseguente perdita di una quota di imponibile, assimilabile a quella che si determina con la valorizzazione "convenzionale" introdotta per alcune tipologie di eventi dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e confermata dal D. Lgs. 151/2001 (v. punto 13).
Nei casi in cui la retribuzione figurativa, calcolata con i criteri dell'articolo 8 sopra richiamato, venga ridotta all'importo massimo riconoscibile, si ritiene applicabile ai periodi di congedo in esame l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui prevede la facoltà di integrare la retribuzione figurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari.
L'argomento sarà oggetto di successive disposizioni.
2) APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 638/1983
L'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 - applicabile anche ai periodi figurativi, con unica esclusione per il servizio militare – stabilisce che il numero massimo delle settimane da considerare accreditate ai periodi successivi al 1983 è pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione complessiva e minimale settimanale.
Una volta valorizzato il periodo figurativo, la procedura raffronta perciò la retribuzione media settimanale attribuita allo stesso con il minimale di cui al citato articolo 7 e, nel caso in cui il valore medio della retribuzione figurativa risulti di ammontare inferiore, le relative settimane devono essere proporzionalmente ridotte.
Il meccanismo di riduzione delle anzianità contributive viene applicato anche alle retribuzioni convenzionali, fatta eccezione per quelle derivanti da lavoro domestico, agricolo, da apprendista e da pescatore.
Se il valore retributivo attribuito al periodo figurativo viene desunto da una retribuzione convenzionale di ammontare inferiore al minimale valgono tutte le considerazioni già svolte per la trattazione di situazioni derivanti dalla valutazione di retribuzioni effettive, salvo quanto precisato al successivo punto 2.1).
La procedura tiene inoltre conto delle seguenti particolarità:
- quando il valore attribuito all'evento viene desunto dall'imponibile di un anno diverso da quello in cui si colloca il periodo figurativo, il numero massimo delle settimane "riconoscibili" viene determinato confrontando la retribuzione figurativa media con il minimale vigente nell'anno solare in cui sono state percepite le retribuzioni prese a riferimento per il relativo calcolo (cfr. circ. n. 243 del 17.10.1987);
- nel caso in cui l'evento sia successivo al 1983 ed il relativo valore figurativo sia stato calcolato su retribuzioni di un anno antecedente il 1984, l'anzianità del periodo figurativo non subisce alcuna riduzione, qualunque sia la natura dell'evento considerato e l'importo medio della retribuzione figurativa assegnata, non esistendo un valore minimo con cui effettuare il raffronto;
- se l'evento è antecedente al 1984 ed il relativo valore figurativo viene calcolato su retribuzioni di un anno successivo al 1983, le settimane accreditate al periodo figurativo non subiscono alcuna riduzione, qualunque sia la natura dell'evento considerato ed a prescindere dall'importo medio della retribuzione figurativa allo stesso assegnata, non esistendo prima del 1984 un valore minimo settimanale di riferimento per determinare l'anzianità contributiva riconoscibile.
2.1) Soggetti non interessati al rispetto del minimale settimanale
Come ricordato al punto precedente, il criterio di riduzione delle anzianità contributive non si applica, per legge, ai lavoratori domestici, agli agricoli, agli apprendisti, ai pescatori autonomi: l'anzianità contributiva relativa ai periodi di attività prestata in tale qualifica prescinde, pertanto, dall'ammontare delle relative retribuzioni anche successivamente al 1983.
Analogamente, non è soggetto ad alcuna riduzione il numero delle settimane accreditate figurativamente in corrispondenza di eventi valorizzati sulla base di retribuzione riferite esclusivamente ad attività prestata nelle suddette qualifiche, per legge escluse dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983.
3) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
La valorizzazione di un evento figurativo che avvenga con riferimento alle retribuzioni di un periodo di lavoro part-time segue gli stessi criteri applicati per la valorizzazione dei periodi di full-time.
L'importo della retribuzione figurativa da accreditare corrisponde pertanto al valore medio settimanale determinato dividendo l'imponibile dell'anno (dedotte le "altre competenze" e le eventuali "retribuzioni ridotte") per il numero delle settimane retribuite in misura intera (differenza fra settimane complessivamente retribuite e settimane a retribuzione ridotta).
Per determinare l'anzianità contributiva da riconoscere ai fini del diritto a pensione all'evento figurativo viene accreditato il numero delle settimane comprese nel rispettivo periodo, salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983.
Per determinare l'ammontare del trattamento di pensione deve essere invece attribuito all'evento figurativo un numero di settimane calcolato computando l'anzianità dei periodi part-time proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto. Tale criterio trova applicazione tanto per gli eventi collocati nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale, quanto per quelli da valorizzare prendendo semplicemente a riferimento le retribuzioni di un periodo di lavoro part-time, salvo quanto precisato di seguito, in relazione alle diverse tipologie di attività a tempo parziale.
Nei casi di part-time verticale - che presuppone attività svolta a tempo pieno in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno, alternata ad assenza di prestazione lavorativa e di copertura contributiva - il numero delle settimane di accreditate ai fini del diritto a pensione coincide con l'anzianità contributiva valutabile ai fini della misura delle prestazioni. Conseguentemente, anche nel periodo figurativo le settimane utili per il diritto coincideranno con quelle utili per la misura della pensione.
Nei casi di part-time orizzontale (caratterizzato da prestazioni ad orario ridotto nel periodo lavorativo) e nei casi di part-time verticale con attività prestata a tempo pieno in alcuni giorni della settimana, le settimane utili per la misura della pensione, da riconoscere in corrispondenza dell'evento figurativo, devono essere invece determinate mantenendo il medesimo rapporto proporzionale esistente fra anzianità contributive utili al calcolo ed al diritto, rilevato sui periodi di contribuzione obbligatoria presa a riferimento. In tali casi la procedura riconosce al periodo figurativo un numero di settimane utili per la misura determinato applicando alle settimane figurative (di calendario) utili per il diritto il coefficiente desunto dal rapporto
settimane utili per misura
settimane utili per diritto
come dichiarate dall'azienda per il periodo lavorativo di riferimento.
Ovviamente, nei casi di part-time misto (caratterizzato da periodi lavorati ad orario ridotto alternati a periodi non lavorati e privi di copertura):
• le modalità di calcolo del valore figurativo da riconoscere agli eventi figurativi privi di copertura (sett. 1) sono le stesse previste per gli accrediti effettuati in regime di full-time (va determinato con riferimento al numero delle settimane retribuite nell'anno in misura intera ed all'ammontare della relativa retribuzione corrente "piena")
• i criteri di determinazione proporzionale dell'anzianità contributiva utile per la misura della pensione sono quelli sopra illustrati.
Nell'ipotesi in cui l'evento accreditato figurativamente si collochi all'inizio dell'assicurazione - in un arco temporale che comprenda il 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863) - e sia valorizzato con riferimento alle retribuzioni di un periodo di attività prestata a tempo parziale, la frazione dell'evento figurativo collocata a partire dalla predetta data viene valutata con i criteri previsti per i periodi a tempo parziale e vengono conseguentemente determinate le corrispondenti settimane utili ai fini della misura della pensione.
Nessuna valutazione proporzionale viene invece effettuata sulle settimane del periodo figurativo antecedente al 6 gennaio 1985: queste verranno considerate nella stessa entità ai fini del diritto e della misura della pensione, salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 sui periodi decorrenti da gennaio 1984.
La procedura UNICARPE non interviene in alcun modo sugli eventi figurativi collocati nel corso di un rapporto di lavoro part-time e dichiarati nelle denunce EMens. Ciò in quanto, in fase di elaborazione del montante relativo alle denunce mensili, il numero delle settimane utili ai fini della misura della pensione viene determinato in automatico, sulla base del rapporto proporzionale esistente fra settimane utili e settimane retribuite dei periodi comunicati con il flusso EMens: i periodi figurativi in esame vengono perciò esposti in estratto conto con l'indicazione delle settimane utili ai fini del diritto e della misura della pensione e risultano già valorizzati con la "differenza accredito", quantificata e dichiarata dall'azienda.
4) VALORE FIGURATIVO "CONVENZIONALE"
Le disposizioni in materia di accrediti figurativi di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981 sono state integrate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (cfr. art. 3, c. 4), con l'introduzione di una diversa modalità di valorizzazione applicabile agli eventi sotto elencati con effetto sui periodi decorrenti dal 28 marzo 2000:
- congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) fruito oltre i sei mesi (anche collocati entro il terzo anno di età del bambino) e/o goduta fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino,
- ore di allattamento (tali permessi sono quantificati su base settimanale),
- permessi per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno (nel limite massimo di 5 giorni all'anno per ciascun genitore),
- permessi per assistenza a minori di 3 anni, diversamente abili (articolo 33, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La retribuzione figurativa da attribuire ai predetti eventi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato. Secondo i nuovi criteri, pertanto, ogni settimana degli eventi sopra elencati viene valorizzata con una retribuzione figurativa pari ad 1/52 della predetta base di calcolo.
La legge n. 53/2000 - in deroga ai principi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981, che pongono a base del calcolo del valore figurativo la retribuzione percepita dagli interessati nell'anno dell'evento – ha perciò disposto l'accredito di un valore di retribuzione figurativa univoco, non correlato alla retribuzione effettivamente percepita ed ha altresì previsto che tale valore figurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.
4.1) Codici UNEX-ARPA relativi ad eventi valorizzati in misura convenzionale
Fino all'entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, la generalità degli eventi figurativi venivano valorizzati esclusivamente secondo i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione media percepita dall'interessato nel periodo di riferimento.
Come già evidenziato al punto precedente, la richiamata legge n. 53/2000, estendendo l'accredito figurativo ad ulteriori eventi, fino ad allora non riconosciuti ai fini pensionistici, ha anche introdotto una diversa modalità di valorizzazione, basata su un importo retributivo "convenzionale", uguale per tutti.
Ciò ha reso necessaria l'istituzione di uno specifico codice ARPA-UNEX (codice 321) che indicasse la tipologia di calcolo del valore figurativo da accreditare (cfr. msg. n. 41 del 2 aprile 2003). Detto codice ha integrato la serie di quelli già in uso per la registrazione dei periodi da valorizzare in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 155/1981 (codici 320 e 329).
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2001, i codici 320 e 321 sono stati sostituiti, rispettivamente, dai nuovi codici 322 e 323, con effetto sulle informazioni Hydra provenienti da SA770/2002 e successivi: detti codici, ancorché caratterizzati da un diverso riferimento normativo, identificano la medesima tipologia di eventi già contraddistinti dai codici sostituiti.
Per identificare le settimane a retribuzione ridotta da valorizzare con retribuzione convenzionale sono stati poi istituiti i codici 307 e 308, correlati, rispettivamente, ai codici 321 e 323, riservando il codice 329 per le integrazioni figurative relative alle tipologie di eventi identificati con i codici 320 e 322 (cfr. msg n. 4944 del 23 febbraio 2007).
4.2) Comparazione codici UNEX-ARPA con i codici EMens relativi ad eventi di maternità e congedi
Fino a quando è rimasto in vigore il sistema di denuncia annuale, le assenze dal lavoro correlate agli eventi di maternità venivano dichiarate utilizzando un numero limitato di codici ARPA-UNEX.
Con l'introduzione delle denunce mensili è stato istituito uno specifico codice EMens per ciascuno degli eventi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, come evidenziato nella tabella che segue, dalla quale sono rilevabili anche i corrispondenti codici ARPA-UNEX.
Descrizione evento
(tipo evento e riferimenti normativi attualmente in vigore) Codici
ARPA - UNEX
dal 2001 (*) Codici
EMens
dal 2005
Congedo di maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D. Lgs n. 151/2001 322 (sett. 1)
329 (sett. 2) MA1
Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D. Lgs n. 151/2001 (6 mesi entro i 3 anni di età del bambino) 322 (sett. 1)
329 (sett. 2) MA2
Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D. Lgs n. 151/2001 322 (sett. 1)
329 (sett. 2) MA3
Prolungamento congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap, ex art. 33, comma 1, D. Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992) 322 (sett. 1)
329 (sett. 2) MA4
Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D. Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992) 329 (sett. 2) MA5
Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992 329 (sett. 2) MA6
Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 329 (sett. 2) MA7
Riposi giornalieri (per allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49, D. Lgs. N. 151/2001 323 (sett. 2) MB1
(**)
Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D. Lgs n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno di età del bambino) 323 (sett. 1)
308 (sett. 2) MB2
Riposi giornalieri per figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42, comma 1, D. Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 2, legge n. 104/1992) 323 (sett. 2) MB3
(**)
Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47, comma 2, D. Lgs n. 151/2001 323 (sett. 1)
308 (sett. 2) MB4
Riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992 323 (sett. 2) MB5
(**)
(*) per l'anno 2001 le acquisizioni ARPA sono consentite solo dal 27 aprile 2001 (v. punto 4.2 msg. 41/2003). Per periodi precedenti vanno utilizzati i codici 320 e 329.
(**) gli eventi sono dichiarati come "sett. 2" perché relativi a settimane interessate da attività lavorativa e copertura obbligatoria (ridotta). Si tratta tuttavia di settimane "intere", determinate rapportando a settimana piena il numero di ore/giorni fruiti al titolo indicato.
Si ribadisce che devono essere acquisiti in archivio ARPA, utilizzando i rispettivi codici, solo gli eventi non memorizzati in nessuno degli archivi automatizzati (ad esempio: eventi anteriori al 1989, debitamente documentati e non dichiarati nelle denunce annuali) ovvero relativi a soggetti per i quali le aziende non sono tenute a fornire tali dati.
I codici EMens vengono invece utilizzati esclusivamente per la codifica di eventi intervenuti nel corso di rapporti di lavoro successivi al 2004, dichiarati nelle denunce mensili. Per soggetti non interessati dalle denunce EMens si dovranno ancora utilizzare i codici ARPA.
5) RINUNCIA ALL'UTILIZZO DI PERIODI FIGURATIVI
Come precisato al punto 3 della presente circolare, è possibile la rinuncia parziale alla valutazione di un accredito figurativo.
Qualora l'evento risulti acquisito in ARPA, la Sede dovrà annullare la relativa registrazione (codice 999 = contribuzione annullata) e riacquisire il periodo, come espressamente indicato dall'interessato.
Qualora, invece, il dato sia compreso in una denuncia annuale, la riduzione del periodo da valutare dovrà essere gestita in procedura UNICARPE.
In tale ultima ipotesi, tenuto conto che gli eventi sono dichiarati nelle denunce annuali O1/M per tipologia (malattia/infortunio, astensione obbligatoria e/o facoltativa per maternità, ecc.), con indicazione del corrispondente numero di settimane non retribuite, interamente e parzialmente e di un valore complessivo di retribuzioni ridotte, la valutazione parziale potrà rendere necessaria anche la riduzione proporzionale dei valori retributivi da utilizzare per la corretta valorizzazione dei restanti periodi.
Di seguito vengono illustrati i criteri con cui effettuare la valutazione parziale, con particolare riferimento agli eventi presenti nelle denunce annuali O1/M.
5.1) Pluralità di eventi dello stesso tipo dichiarati in unica registrazione
Si ipotizzi che nell'anno 1990 una lavoratrice abbia fruito di tre distinti periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità e che chieda di non valutare il primo periodo nell'anzianità contributiva utile a pensione.
I periodi di assenza documentati dall'interessata si collocano:
- dal 15 febbraio al 20 marzo (4 sett. interamente non lavorate, 2 sett. parzialmente non lavorate)
- dal 10 al 30 maggio (2 sett. interamente non lavorate, 2 sett. parzialmente non lavorate)
- dal 12 al 31 luglio (2 sett. interamente non lavorate, 2 sett. parzialmente non lavorate).
Come si rileva dallo schema di denuncia individuale sotto proposta, per detti periodi sono state dichiarate dall'azienda complessivamente 8 settimane interamente non lavorate (sett1) e 6 settimane parzialmente lavorate (sett2).
----------------------------- Anno 1990 prog. 001 -----------------------------
Cognome XXXXX Nome YYYYYYY Sesso F
Nascita 10/06/1957 Comune CAVARZERE Pr. VE C.F. XXXYYY57H50C383K
=================================== in Lire ===================================
Cod.Ind. XXX41YY11 Matr.Az. XXXXXXXXX XX CSC 10403 Qual. 1 Ass. IVS DS TBC
Comp.Corr. 23.506.000 Altre Comp. 2.194.000 Sett. 44 gg. 252
Mesi retr. TUTTI Cod.Contr. 127 Liv.Inq. 3 Prov.lav.
Data cess. Tipo Reg. 1 T/S O3M 1/0 Assegni Fam. NO Anno O3M 90
Tipo Rapp. Trasf.Rapp. NO Sett.utili AP 5.350,49 R.D.148 Flus.
N. TR Periodo Retribuzioni Sett.
1
2
3
4
RETRIB. RID. Imp. Retr. 1.080.000 Sett. 6 Diff.CIG
MALATTIA Sett1 Sett2
MAL. L.88/87 Sett1 Sett2
MATERNITA' Sett1 8 Sett2 6
CIG ORD+STR. Sett1 Sett2 DONATORI SANGUE Sett2 Valuta £
Codici errore: Inser. D.B. 14/10/1992
-------------------------------------------------------------------------------
Posto che l'interessata chiede l'esclusione del periodo 15 febbraio-20 marzo (pari a 4 sett1 e 2 sett2), nell'anno 1990 dovranno essere valorizzate le residue 4 settimane di tipo sett1 e 4 settimane di tipo sett2.
A tal fine, sulla base delle competenze correnti, delle retribuzioni ridotte, delle settimane retribuite e di quelle retribuite in misura ridotta, la procedura effettuerà il calcolo del valore retributivo medio settimanale intero (utile a valorizzare le settimane di tipo "sett1") e di quello medio settimanale da accreditare ad integrazione (utile a valorizzare le settimane di tipo "sett2")
Calcolo retribuzioni
Competenze correnti 23.506.000 Sett. 44
Retribuzioni ridotte 1.080.000 Sett. 6
Retribuzioni intere 22.426.000 Sett. 38
RMS Intera (copertura sett1) 22.426.000/38 = 590.158
RMS. Ridotta 1.080.000/6 = 180.000
RMS. (ad integrazione sett2) differenza = 410.158
Nel caso in esame, per effetto della rinuncia parziale all'accredito, le settimane di maternità che verranno riconosciute ai fini pensionistici e valorizzate saranno 4 di tipo "sett1" e 4 di tipo "sett2".
Sett. RMS
intera RMS ad
integraz Valore accredito
settimane non retribuite 4 590.158 2.360.632
sett. parzialmente retribuite 4 410.158 1.640.632
Valore complessivo accreditato 4.001.264
Per l'anno considerato, alla fine dell'operazione si otterrà la seguente situazione contributiva.
Retribuzioni
(a) Settimane
(b)
Competenze correnti 23.506.000 44
Altre competenze 2.194.000
Accredito a copertura maternità 2.360.632 4
Accredito ad integrazione di 4 sett. maternità 1.640.632
totali 29.701.264 48
RMS utile a pensione (a / b) 618.776
5.2) Pluralità di eventi di malattia dichiarati in unica registrazione
Analoga e distinta modalità di gestione è stata prevista per i periodi di malattia, in relazione ai quali esiste, oltre alla possibilità di rinuncia, anche un limite di utilizzo.
In fase di verifica dell'estratto conto la procedura segnala all'operatore il superamento del limite massimo di utilizzo e consente la gestione dei relativi periodi, per la loro esclusione o per una valutazione parziale di alcuni di essi, proponendo uno specifico pannello riepilogativo degli eventi ("sett. 1" e "sett. 2"). A tal fine sono state previste tre distinte modalità:
• conferma dei dati dell'estratto (in tal caso verranno utilizzati i periodi di malattia a partire dal più recente ed esclusi quelli più remoti);
• scelta dell'opzione che consente l'utilizzo dei periodi di malattia a partire dal più remoto e la conseguente esclusione dei periodi più recenti;
• selezione dei periodi che l'interessato ha chiesto espressamente di escludere o variare.
Qualora, per effetto del superamento dei limiti di utilizzo, vengano escluse settimane di tipo "sett2", dovranno essere anche neutralizzate le relative retribuzioni ridotte.
Per meglio esplicitare quanto sopra detto si propongono i seguenti esempi.
Si devono escludere dalla valutazione, per superamento del limite di utilizzo, 4 settimane di malattia di tipo "sett1" e 2 settimane di tipo "sett2" in un anno in cui sono state dichiarate dall'azienda complessivamente 8 settimane interamente non lavorate (sett1) e 6 settimane parzialmente lavorate (sett2), come rilevabile dallo schema di denuncia individuale sotto proposta.
----------------------------- Anno 1990 prog. 001 -----------------------------
Cognome XXXXX Nome YYYYYYY Sesso F
Nascita 10/06/1957 Comune CAVARZERE Pr. VE C.F. XXXYYY57H50C383K
=================================== in Lire ===================================
Cod.Ind. XXX41YY11 Matr.Az. XXXXXXXXX XX CSC 10403 Qual. 1 Ass. IVS DS TBC
Comp.Corr. 23.506.000 Altre Comp. 2.194.000 Sett. 44 gg. 252
Mesi retr. TUTTI Cod.Contr. 127 Liv.Inq. 3 Prov.lav.
Data cess. Tipo Reg. 1 T/S O3M 1/0 Assegni Fam. NO Anno O3M 90
Tipo Rapp. Trasf.Rapp. NO Sett.utili AP 5.350,49 R.D.148 Flus.
N. TR Periodo Retribuzioni Sett.
1
2
3
4
RETRIB. RID. Imp. Retr. 1.080.000 Sett. 6 Diff.CIG
MALATTIA Sett1 8 Sett2 6
MAL. L.88/87 Sett1 Sett2
MATERNITA' Sett1 Sett2
CIG ORD+STR. Sett1 Sett2 DONATORI SANGUE Sett2 Valuta £
Codici errore: Inser. D.B. 14/10/1992
-------------------------------------------------------------------------------
A tal fine, sulla base dei previsti elementi di calcolo (competenze correnti, retribuzioni ridotte, settimane retribuite e retribuite in misura ridotta), la procedura determina il valore retributivo medio settimanale intero (utile a valorizzare le settimane di tipo "sett1"), quello medio settimanale dell'integrazione (utile a valorizzare le settimane di tipo "sett2") ed il valore delle retribuzioni ridotte corrispondente alle settimane di tipo "sett2" da neutralizzare.
Calcolo retribuzioni
Competenze correnti 23.506.000 Sett. 44
Retribuzioni ridotte 1.080.000 Sett. 6
Retribuzioni intere 22.426.000 Sett. 38
RMS Intera (copertura sett1) 22.426.000/38 = 590.158
RMS. Ridotta 1.080.000/6 = 180.000
RMS. (ad integrazione sett2) differenza = 410.158
Retr. Ridotte da neutralizzare 180.000*2 = 360.000
Nel caso esaminato, operando l'esclusione parziale delle settimane di malattia dichiarate nell'anno, verranno riconosciute ai fini pensionistici e conseguentemente valorizzate le residue 4 settimane di tipo "sett1" e le residue 4 di tipo "sett2".
Sett. RMS
intera RMS ad
integraz Valore accredito
settimane non retribuite 4 590.158 2.360.632
sett. parzialmente retribuite 4 410.158 1.640.632
Valore complessivo accreditato 4.001.264
Per l'anno considerato, alla fine dell'operazione si otterrà la seguente situazione contributiva
Retribuzioni
(a) Settimane
(b)
Competenze correnti 23.506.000 + 44 +
Altre competenze 2.194.000 +
Accredito a copertura malattia 2.360.632 + 4 =
Accredito ad integrazione di 4 sett. malattia 1.640.632 =
totali 29.701.264 - 48 -
Retrib e sett. ridotte neutralizzate (da sottrarre) 360.000 = 2 =
totali 29.341.264 46
RMS utile a pensione (a / b) 637.854
6) EVENTI EXTRA RAPPORTO DI LAVORO VALORIZZATI SU DATI EMENS
Per valorizzare un evento extra rapporto di lavoro sulla base dei dati retributivi dichiarati con flusso EMens devono essere utilizzate le retribuzioni teoriche mensili del periodo di riferimento.
In attesa che l'applicativo di valorizzazione dei periodi figurativi in esame calcoli in automatico la "retribuzione teorica media settimanale", detto valore deve essere determinato a cura dell'operatore. A tal fine va tenuto presente che l'importo della "retribuzione teorica" dichiarata nelle denunce EMens è rapportato al valore retributivo di un mese intero. È invece riferito ad un periodo di durata inferiore nei casi di assunzione e/o cessazione intervenuta in corso di mese.
Il valore complessivo delle retribuzioni teoriche mensili dichiarate nell'anno solare (o nel minor periodo) interessato va rapportato a valore settimanale sulla base del numero delle settimane di calendario ricadenti nel periodo medesimo e costituisce il valore retributivo da attribuire a ciascuna delle settimane dell'evento figurativo.
A titolo di esempio si ipotizzi di dover valorizzare 26 settimane di disoccupazione collocate in un anno nel quale risultano accreditate 21 settimane di contribuzione obbligatoria e sono presenti "retribuzioni teoriche" relative a 5 mesi, per un valore complessivo di € 8.900,00.
Al predetto fine si dovrà:
• calcolare il valore medio settimanale delle retribuzioni teoriche (€ 8.900,00 / 21 = € 423,81)
• determinare il valore complessivo delle retribuzioni figurative (€ 423,81 * 26 = €11.019,06)
Tenuto conto che la retribuzione teorica media settimanale è pari a € 423,81, il periodo di disoccupazione (26 settimane) verrà valorizzato con una retribuzione figurativa di importo complessivo pari a € 11.019,06.