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Circolare 106 del 17 maggio 1996
OGGETTO: Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Decreto Legge 2 aprile 1996, n. 180 e legge 28
dicembre 1995, n. 549. Direttive Ministeriali.
SOMMARIO: Nuove disposizioni per gli interventi straordinari in
favore di imprese edili e di imprese ubicate in aree
interessate da piani di industrializzazione.
Proroga dei termini previsti per le imprese
commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori
turistici, imprese di spedizione, trasporto e
vigilanza.
Contratti di solidarieta'.
Limiti temporali di concessione del trattamento di
integrazione salariale straordinario.
Il decreto legge n. 180, oltre a reiterare disposizioni
gia' contenute nel decreto legge 8 febbraio 1995, n. 31 e
riproposte in decreti successivi per le quali si fa rinvio alla
circolare n. 89 del 30 marzo 1995, contiene alcune disposizioni
innovative che unitamente a quelle contenute nella legge
finanziaria n. 549 formano oggetto delle seguenti istruzioni.
Saranno di seguito illustrate altresi' le direttive che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato in
materia di contratti di solidarieta'.
1) Imprese edili
Il comma 10 dell'art. 4, riproponendo il comma 10 dell'art.
6 del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39, al terzo periodo,
prevede che per i lavoratori edili non aventi i requisiti di
effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 299/94 convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (anzianita'
aziendale di almeno 36 mesi e periodi di effettivo lavoro di
durata non inferiore a 24 mesi, compresi ferie, festivita' ed
infortuni) sempreche' ovviamente sussista l'anzianita'
lavorativa di almeno 90 giorni stabilita dall'art. 8, comma 3,
della legge n. 160/88, il Ministro del lavoro e della Previdenza
Sociale puo' disporre la concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi
dell'art. 1, comma 1 e 1 bis, e dell'art. 2, comma 2 ter, della
legge n. 56 (vedi circ. n. 155 del 19 maggio 1994, par. 1-3)
alle seguenti condizioni:
a) trattasi di azienda dichiarata fallita;
b) l'ubicazione dell'azienda sia compresa nelle aree individuate
ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988;
c) sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attivita' e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.
La concessione del beneficio e' ulteriormente soggetta a
due limitazione, una di carattere temporale, in quanto puo'
riguardare solo situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995,
l'altra, di natura finanziaria, atteso che gli oneri devono
essere contenuti nei limiti di otto miliardi, il cui importo
deve essere stanziato nell'ambito del fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 236/93.
Le condizioni anzidette sono accertare direttamente dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che verifichera'
altresi' la insussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 3,
della legge n. 451/94 o ex art. 11, comma 2, della legge n.
223/91.
Per gli adempimenti finalizzati alla attuazione della pari
riduzione della durata dei trattamenti speciali di
disoccupazione, le Sedi interessate si atteranno alle istruzioni
di cui alla circolare n. 140 del 18 maggio 1995, paragr. 3.
2) Piani di reindustralizzazione
L'art. 4, comma 21, del decreto legge n. 180, prevede per
unita' produttive interessate da accordi di programma o intese
di programma per la reindustralizzazione, le cui caratteristiche
sono state definite dal CIPE con delibera del 26 gennaio 1996
(all. 1) :
a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla normativa vigente per crisi aziendale,
per le domande presentate con riferimento all'art. 5 della legge
n. 451/94 prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 180 (4 aprile 1996);
b) la concessione, in deroga alla normativa vigente, del
trattamento straordinario di integrazione salariale per la
durata massima di 12 mesi, con decorrenza non successiva al 30
giugno 1996, per le unita' produttive ubicate nelle aree di cui
all'art. 1 della legge n. 236/93 (aree individuate ai sensi dei
regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 328/88 nonche' aree per le quali
sia accertato un rilevante squilibrio fra domanda e offerta di
lavoro, cfr. circolare n. 235 del 29 luglio 1994).
Per ottenere tale beneficio l'azienda deve allegare
all'istanza CIGS un progetto di lavori socialmente utili
approvato dalla commissione per l'impiego ovvero un progetto
elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dal'impresa;
c) per i casi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94
(imprese con piu' di 500 dipendenti) e' prevista la proroga per
dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione
salariale, previo incarico all'agenzia per l'impiego di
predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente
utili per i lavoratori interessati alla proroga stessa.
Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare
n. 223 del 3 agosto 1995, paragr. 2, si precisa che l'erogazione
del trattamento straordinario per i periodi successivi alla data
di comunicazione alla ditta da parte della Sede interessata
all'esecuzione del decreto ministeriale di concessione del
trattamento in questione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.
Pertanto l'impresa o l'Ente che gestisce il progetto dovra'
inviare l'elenco dei lavoratori impegnati, attestando la loro
effettiva partecipazione al progetto stesso.
La cessazione o sospensione della partecipazione al
progetto dei lavori socialmente utili dovra' essere
tempestivamente comunicata dalla impresa o dall'Ente su indicato
alla SAP competente, che provvedera' a sospendere o cessare il
pagamento diretto delle prestazioni ovvero a comunicare, se del
caso, nei modi piu' rapidi possibili, il provvedimento adottato
alla ditta che anticipa il trattamento straordinario di
integrazione salariale.
Per quanto attiene le assenze dalla partecipazione ai
lavori socialmente utili che non comportano perdita del diritto
al trattamento (assenza per giustificato motivo o malattia)
ovvero determinano la sola sospensione del trattamento stesso
(riposo obbligatorio prima e dopo il parto), si richiamano i
criteri vigenti in materia che peraltro risultano ribaditi con
riferimento al sussidio di disoccupazione nella circolare n. 82
dell'11 aprile 1996.
3) Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori
turistici
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 22,
proroga fino al 31 dicembre 1997, nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a L. 40 miliardi e secondo i criteri
concessivi che saranno definiti con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto il il Ministro del
Tesoro, l'estensione alla normativa sul trattamento
straordinario di integrazione salariale alle imprese esercenti
attivita' commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo nonche'
agli operatori turistici con piu' di 50 addetti; si fa riserva
di istruzioni dopo l'emanazione del decreto anzidetto.
4) Imprese di spedizione e trasporto e imprese di vigilanza.
Il termine per usufruire degli interventi straordinari,
gia' fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, comma 7, della
legge n. 236/93 e prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 6,
comma 14, del decreto legge n. 31/95 (cfr. circolare n. 89, p.
6, del 30 maggio 1995) e' stato prorogato ulteriormente al 31
dicembre 1996 dall'art. 4, comma 15, del decreto legge n.
180/96.
5) Contratto di solidarieta'
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota
del 2 febbraio c.a. (vedi all. 2) ha diramato due direttive in
materia di contratto di solidarieta'.
Con la prima, il Ministero ha ribadito che in via di
principio, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del
contratto di solidarieta' che si inserisce in un contesto
aziendale operativo sia pure a livelli ridotti, non si
verificano i presupposti per il pagamento diretto delle
prestazioni.
Tuttavia, in determinate situazioni sopravvenute alla
stipula del contratto di solidarieta', quali le procedure
concorsuali ovvero con la cessazione dell'attivita' aziendale
puo' risultare effettivamente impedita la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale.
In tali situazioni il predetto Dicastero non esclude che
possa essere autorizzato il pagamento diretto previa verifica,
ove necessaria, da parte del locale Ipettorato del lavoro, delle
circostanze giustificative.
Pertanto le imprese distinatarie di decreti ministeriali
concessivi del trattamento straordinario per solidarieta',
qualora sopraggiungano circostanze impeditive delle dovute
anticipazioni potranno avanzare richiesta agli Organi
ministeriali, tramite gli uffici periferici del Ministero stesso
ovvero la SAP competente, al pagamento diretto delle
prestazioni.
Ove la richiesta dovesse pervenire alla SAP, sara'
immediatamente trasmessa ai predetti uffici, unitamente agli
elementi in possesso utili ai fini dell'autorizzazione.
Con la seconda direttiva il Ministero del Lavoro ha
chiarito che anche le imprese appaltatrici del servizio di mensa
o ristorazione possono utilizzare il contratto di solidarieta'
sempreche' la situazione di esubero sia dipendente dalle
difficolta' della impresa committente comprovate dall'avvenuta
ammissione agli interventi di integrazione salariale, ordinari o
straordinari.
7) Limiti temporali
Con messaggio n. 30926 del 25 ottobre 1995 (all.3) sono
state fornite istruzioni in merito alla direttiva del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995
riguardante la individuazione del quinquennio di cui all'art. 1,
comma 9, della legge n. 223/91.
Il criterio di cui alla predetta direttiva ha assunto forza
legislativa, essendo stato recepito dall'art. 4, comma 35, del
decreto legge n. 180/96.
In conseguenza di cio' il CIPE con delibera del 26 gennaio
1996 (vedi all.4) detta criteri per la concessione del
trattamento straordinario in prosecuzione di precedenti piani
quadriennali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
per imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico
che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera
CIPE del 18 ottobre 1994 che ha stabilito le condizioni per le
proroghe di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 223/91.
Pertanto le Sedi daranno esecuzione ai decreti ministeriali
emanati in base alla predetta delibera CIPE, che risultera'
richiamata nel decreto ministeriale di concessione, per
l'erogazione del trattamento straordinario oltre la durata
stabilita dall'art. 1, comma 3, della legge n. 223/91 (e cioe'
oltre i 48 mesi).
Lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 39, al comma 34,
stabilisce che l'intervento straordinario di cui all'art. 7,
comma 10 ter, della legge n. 236/93 con il quale la durata
dell'intervento stesso e' stata equiparata alla durata della
gestione commissariale dell'amministrazione straordinaria con
esercizio di impresa, si intende concessa in deroga ai limiti
temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223.
Trovano quindi applicazione al riguardo le istruzioni di
cui alla circolare n. 103 dell'11 aprile 1995.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
All. 1
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 21, DEL
DECRETO -LEGGE 4 DICEMBRE 1995, N. 515
IL CIPE
VISTO l'articolo 1, comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 -
convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato
al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione
degli interventi di trattamento straordinario di integrazione
salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, - convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 - recante, tra l'altro, le
disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse;
VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto
decreto-legge che reca la definizione di aree depresse e dei
diversi istituti della programmazione negoziata, nonche' il 2
comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione
degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da
stipulare;
VISTO l'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995,
n. 515, che prevede - nei casi in cui il Governo abbia stipulato
protocolli di impresa o intese di programma per la
reindustralizzazione con le regioni ovvero con le parti sociali
- la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla
normativa vigente;
CONSIDERATO che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela
salariale ai lavoratori dipendenti da unita'produttive ubicate
nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, piu' in
generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di
reindustralizzazione richiede, dato il suo rilevante impatto
sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito
applicativo;
CONSIDERATO, altresi', che il legislatore non ha definito i
requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa";
RITENUTO urgente, in particolare, individuare criteri per quanto
concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonche' le
priorita' nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo
scopo;
VISTA la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in
data 25 gennaio;
UDITA la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla
previdenza sociale;
D E L I B E R A
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del D.L.
n. 515/95 si intendono per "accordo di programma" e "intesa
di programma" quelli definiti dal comma 1, punti c) ed e),
della legge n. 104/95 ed approvati dal CIPE, ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 1.
2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i
seguenti requisiti:
- soggetti firmatari:
a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o
Presidente o compnente delegato del Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Presidente della Regione o Assessore delegato;
c) Segretario, o suo delegato, delle Confederazioni e/o
Unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a
livello nazionale o regionale;
Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un
soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti
di cui ai punti b) e c);
- oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di
reindustralizzazione definito quanto a:
a) tipo e settore di intervento;
b) localizzazione dell'intervento;
c) provenienza delle fonti di finanziamento;
d) soggetti realizzatori;
e) ricadute occupazionali;
f) durata.
3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che
vanno corredate, oltreche' dal citato progetto di
reindustralizzazione, anche da un progetto di lavori
socialmente utili, si dovra' tenere conto:
a) dell'avvio effettivo della reindustralizzazione entro un
anno dalla decorrenza del beneficio richiesto;
b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in
relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300
unita', anche se dipendenti da piu' imprese della stessa
area).
4. Si procedera' alla concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, in considerazione delle limitate
risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti
priorita';
a) i casi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte
delle imprese interessate presso i competenti uffici quale
si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze
presentate presso uffici diversi da imprese articolate in
piu' unita locali, si considerera' la data di protocollo
piu' favorevole.
5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai
protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio
1996.
6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26
gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti.
a) Quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il
protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal Ministro
del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al
punto 2) della presente deliberazione: convalida del
protocollo gia' stipulato da parte del Ministro del lavoro
medesimo;
b) Quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, essere
presenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del
precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti;
Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3
della presente deliberazione.
Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 451/94, riferira' sullo
stato di applicazione della presente deliberazione.
Roma, 26 gennaio 1996
IL PRESIDENTE DELEGATO
Prof.Augusto Fantozzi
AGLI UFFICI REGIONALI
DEL LAVORO E.M.O.
OGGETTO: CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIRETTIVE SU ALCUNE
PROBLEMATICHE SORTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
e p.c.
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
per il tramite degli U.R.L.M.O.
AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
per il tramite degli I.R.L.
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DELLA REGIONE SICILIA-UFFICIO
REGIONALE DEL LAVORO
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DELLA REGIONE SICILIA
ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO SEZIONE LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE-ASSESSORATO PER GLI
AFFARI SOCIALI
ALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO
per il tramite degli U.R.L.M.O.
ALLE DIREZIONI GENERALI DIV. I
ALL'INPS-DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE UFFICIO V
LORO SEDI
Si fa seguito alla circolare N. 33 del 14.3.1994, relativa
ai contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 legge 863/84 e
art. 5 legge 236/93, per fornire direttive sui seguenti problemi
emersi in sede di applicazione della normativa citata
PAGAMENTO DIRETTO
Al riguardo si conferma che, in via generale, detto beneficio
non vada autorizzato, data la peculiarita' dell'istituto - che
si inserisce in un contesto aziendale operativo, sia pure
modificato in termini di prestazione di lavoro e quindi di
organizzazione produttiva.
Comunque, anche se non previsto esplicitamente dalla legge che
disciplina l'istituto, il rinvio operato dall'art. 1 comma 6
della legge 863/84 al corpus normativo in materia di
integrazione salariale straordinaria, in quanto compatibile,
rende ipotizzabile in alcune fattispecie del tutto singolari
l'applicazione del beneficio in esame.
Tali appaiono i casi in cui siano sopravvenuti in corso di
solidarieta' eventi imprevisti o imprevedibili all'epoca della
stipula del relativo contratto collettivo aziendale, quali le
procedure concorsuali o la cessazione di attivita'.
Eventi, quindi, di tale gravita' da impedire, per il precipitare
dell'azienda in una situazione pressocche' irreversibile e di
congelamento delle precarie risorse finanziarie in essere, la
dovuta anticipazione dell'intervento salariale richiesto e cio'
specialmente nei casi in cui il relativo Decreto Ministeriale
sia gia' intervenuto.
Le specifiche autorizzazioni al pagamento diretto quindi,
saranno adottate soltanto in presenza delle predetta circostanze
obiettive evidenziate in espressa istanza di parte o a seguito
di specifica segnalazione dell'INPS.
Il provvedimento di autorizzazione potra' essere adottato, ove
ritenuto necessario, anche avvalendosi della verifica da parte
del locale organo ispettivo in merito alla sussistenza dei
presupposti dianzi specificati.
AZIENDE APPALTATRICI SERVIZI DI MENSA
E' opportuno chiarire che, sulla base della normativa vigente,
le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione
presso aziende industriali possono utilizzare il contratto di
solidarieta' e, di conseguenza, far fruire i dipendenti
interessati dello specifico trattamento di integrazione
salariale, qualora la situazione di esubero determinatasi sia da
ricollegarsi ad una situazione di difficolta' dell'azienda
committente.
Tale situazione di difficolta', da intendersi in senso "lato" ai
fini della solidarieta', deve comunque, per costituire
presupposto di accesso al beneficio, aver dato luogo
all'applicazione della Cigo o della Cigs nelle sue varie
causali.
Ne consegue, pertanto, che le aziende in questione possono
ricorrere all'istituto della solidarieta', anche in concomitanza
con l'applicazione della legge n. 56/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, da parte delle aziende
committenti.
IL MINISTRO
ALL. 3
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
UFF. V
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
Messaggio n.30926 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
del 25.10.1995 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Limite massino di durata del trattamento straordinario
di integrazione salariale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
stabilito che ai fini della verifica del limite massino (36 mesi
nel quinquennio) di usufruibilita' del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'art. 1, co. 9 della legge
n. 223/91, si debba determinare il quinquennio stesso con
decorrenza fissa a partire dall'11 agosto 1990.
Essendo scaduto in data 11 agosto 1995 il primo quinquennio
di applicazione della norma su citata, a partire dal 12 agosto
1995 e' iniziato a decorrere il nuovo quinquennio entro cui va
collocato il limite massimo in questione.
In conseguenza di cio' deve ritenersi modificata la
circolare n. 103 dell'11 aprile 1995 nel punto in cui si fa
riferimento al quinquennio mobile (terz'ultimo periodo del
paragrafo 1).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALL. 4
Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica
CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI TRATTAMENTO
STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
IL CIPE
VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro;
VISTO, in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 della predetta
legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la
determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10
del medesimo articolo;
VISTO l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che ha soppresso il CIPI;
VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato
in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA E L'enel;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha
demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per
la gestione degli interventi di trattamento straordinario di
integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19
luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3 dell'articolo
1 della legge n. 223/91 prevedendo la possibilita' di concedere
proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria
alle imprese i cui progammi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione presentino particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi,
con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolare sul territorio;
VISTA la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994 -
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995 -
con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del
comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 223/91;
VISTA la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione
del quinquennio di cui all'articolo 1, comma 9, della citata
legge n. 223/91;
CONSIDERATO che il processo di riassetto delle risorse
economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei
gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si e'
svolto nel quinquennio 1991/95, durante il quale l'economia ha
attraversato gravi difficolta';
RITENUTO necessario favorire con opportune misure il tempestivo
completamento del predetto processo di riassetto;
RILEVATO che l'interpretazione formulata con la direttiva del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/95 consente
la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alle aziende, cui e'
gia stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
VISTA la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in
data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione
dei programmi gia' approvati ai sensi della citata deliberazione
del 18 ottobre 1994;
UDITA la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla
previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare
continuita' nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore
dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in
rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da
misure tendenti al riassetto occupazionale;
D E L I B E R A
1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente
capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che
abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera
CIPE del 18 ottobre 1994- possono essere presentati a
completamento di quelli gia' approvati, programmi predisposti
ai sensi dell'articolo 1 della sopracitaata legge n. 223/91,
anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di
scadenza dei procedenti piani quadriennali di
ristrutturazione o riorganizzazione o conversione.
2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali
programmi dovranno comunque:
- essere in linea con gli interventi guida di carattere
programmatico - strategico e gli obiettivi produttivi e
occupazionali gia' fissati nei precedenti piani approvati,
anche se non portati a definitivo compimento, per
documentate difficolta' di carattere tecnico-organizzativo
determinatesi nel quadro delle emergenze
economico-produttive attraversate dal paese;
- assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale
progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la
sistemazione del restante personale in esubero soprattutto
attraverso il passaggio a societa' acquirenti;
- prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso
alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei
programmi da realizzare.
3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede
governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto
delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.
4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 451/94, riferira'
sullo stato di applicazione della presente deliberazione.
Roma, 26 gennaio 1996
IL PRESIDENTE DELEGATO
Prof. Augusto Fantozzi