Home Contribuzione Figurativa Accreditata d'ufficio Disoccupazione con requisiti ridotti Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 125 del 10 maggio 1995
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Circolare 125 del 10 maggio 1995
Oggetto : art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Sommario :
1 - La verifica della documentazione e gli eventuali accer-
tamenti sulla corretta applicazione della legge in oggetto
vanno effettuati tempestivamente al momento della presenta-
zione delle domande di accredito figurativo dei periodi di
aspettativa.
2 - La legge e' applicabile anche ai lavoratori chiamati a
svolgere cariche pubbliche cui si accede per elezione di
secondo grado, sempre che l' Organo, collegiale o indivi-
duale, che provvede alla nomina provenga da elezione di
primo grado.
3 - Le retribuzioni da prendere a riferimento per l' accre-
dito figurativo relativo ai periodi di aspettativa a favore
dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni
sindacali sono quelle contrattualmente previste per gli
impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il trat-
tamento economico dei dipendenti non sia oggetto di una
diversa regolamentazione.
4 - Le indennita' ed i compensi corrisposti per lo svolgi-
mento di cariche sindacali, sia in favore di lavoratori
dipendenti collocati in aspettativa ex art. 31 della legge
300 /1970 che di soggetti non provenienti da Aziende o enti
cui gli stessi siano legati da rapporto di lavoro subordi-
nato, sono soggetti al contributo dovuto per il Servizio
sanitario nazionale.
Ad integrazione delle disposizioni emanate con precedente
circolare n. 13 del 18 gennaio 1995 sullo stesso art. 31
della legge citata in oggetto, si ritiene opportuno fornire
i seguenti, ulteriori chiarimenti, anche in relazione alle
difformi interpretazioni riscontrate recentemente nel corso
di accertamenti ispettivi.
1 - Si rinnova , anzitutto, l' invito a verificare la
documentazione prodotta a corredo delle domande di accredito
figurativo al momento stesso della ricezione di tali doman-
de, tenendo conto delle disposizioni interpretative e
applicative impartite con apposite circolari, ai fini della
corretta applicazione della norma in esame e disponendo gli
accertamenti del caso subito e non a distanza di tempo. Una
verifica fatta con ritardo, oltre alle difficolta' oggettive
che si incontrano per il reperimento di elementi probanti,
determina comprensibili disappunti in coloro che, nel
silenzio dell' Istituto, in buona fede avevano creduto di
poter fare affidamento sulla regolarita' della domanda.
2 - L'art. 31 in argomento ha come destinatari anche
coloro che siano stati "...chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive..." ed in proposito il Consiglio di
amministrazione dell' Istituto ebbe ad interpretare tale
disposizione di legge con delibera n. 39 del 10 aprile 1973
( circ.n.337 C. e V. / 95 del 23.5.1973 ) nel senso di
comprendere tra i predetti destinatari i lavoratori chiamati
a svolgere cariche pubbliche cui si accede per elezione,
anche di secondo grado, sulla base del voto espresso dalle
assemblee elettive quali i Consigli comunali, i Consigli
provinciali etc..
Nel confermare il deliberato del Consiglio di ammini-
strazione in quanto tuttora operante, si ritiene opportuno
chiarire che la condizione essenzialmente richiesta dalla
legge e' quella di una funzione o carica pubblica elettiva
tale che, anche se non discende direttamente dalla collet-
tivita' , trovi tuttavia la sua legittimazione in una
elezione cosidetta di secondo grado, espressione della
volonta' di un Organo, sia esso collegiale che individuale,
eletto a suffragio diretto e strettamente legata alla
sopravvivenza di quest' ultimo del quale segue la sorte.
In forza di tale interpretazione, nei confronti dei
componenti delle Giunte comunali e provinciali nominati, non
piu' dalle assemblee consiliari, ma dal Sindaco e dal
Presidente della Provincia ai sensi della nuova legge
elettorale 25 marzo 1993 n. 81 ( artt. 16, 17 e 25 ), si
ritiene che possano continuare a trovare applicazione l'art.
31 della legge n. 300 / 1970 e, se del caso, la legge
27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni.
3 - Altri chiarimenti che e' opportuno dare riguardano
le retribuzioni da accreditare in relazione ai periodi di
aspettativa dei dipendenti dei Partiti politici e delle
Organizzazioni sindacali.
Premesso che il provvedimento di collocamento in aspet-
tativa presuppone sempre l' esistenza di un effettivo
rapporto di lavoro subordinato da verificare secondo i
canoni e le direttive di carattere generale, nei casi di
specie e' da tener presente che, oltre alla carica o fun-
zione che l' assicurato e' chiamato a svolgere durante l'
aspettativa ed indipendentemente da essa occorre verificare
l' assenza di attivita' lavorativa espletata contestualmente
per conto di qualsiasi datore di lavoro, ivi compresi gli
stessi Partiti politici e le Organizzazioni sindacali, tale
da comportare di per se' l' obbligo della contribuzione
previdenziale e assistenziale e quindi della copertura
assicurativa ( vedi, in proposito, anche la circ. 1 C. e V.
e 2 G. S. del 2.1.1958) .
Quanto agli importi delle retribuzioni da accreditare
figurativamente, si richiamano le disposizioni contenute
nell' art. 8 della legge 23.4.1981,n. 155 ( circ. n. 574 R.
C. V. dell' 8.10.1981 ).
Tale norma stabilisce, in via di principio e con riferi-
mento alla generalita' del lavoratori, che il valore retri-
butivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente
e' determinato sulla media delle retribuzioni percepite in
costanza di lavoro nell' anno solare in cui si collocano i
predetti periodi o, in mancanza, negli anni precedenti e
cio' allo scopo di ricostruire quella stessa retribuzione
che l' assicurato, presumibilmente, avrebbe percepito
durante l' assenza dal lavoro.
L' ottavo comma dello stesso art. 8, per le aspettative
ex art. 31 della legge n. 300 / 1970, a parziale deroga del
principio anzidetto stabilisce che le retribuzioni da
attribuire sono commisurate a quella della categoria e
qualifica posseduta al momento del collocamento in aspetta-
tiva e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica
salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.
Sempre l' ottavo comma di tale articolo aggiunge, a propo-
sito dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizza-
zioni sindacali collocati in aspettativa, che i valori da
accreditare sono quelli fissati dai contratti di lavoro
stipulati per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche,
quando il trattamento economico del personale non risulti
regolamentato da specifiche normative interne o contrattua-
li.
4 -I lavoratori dipendenti che, collocati in aspettativa
non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del
1970, siano chiamati a svolgere una carica sindacale e
percepiscano una indennita' per tale carica sono obbligati
al pagamento del contributo dovuto sull' indennita' stessa
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell' art. 31, comma 8, della legge 28.2.1986, n. 41,
in qualita' di lavoratori dipendenti con altri redditi
(vedi, in proposito, Cassazione n. 12815 dell' 1.12.1992).
I soggetti, invece, che rivestono cariche sindacali, non
provenienti da Aziende o da enti cui siano legati da rap-
porto di lavoro subordinato, sono tenuti a pagare il con-
tributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale sui
compensi percepiti dal Sindacato, secondo la normativa dei
" cittadini non mutuati ".
Si rammenta comunque che i contributi in questione sono
riscossi, con decorrenza 1.1.1992, dall' Amministrazione
finanziaria dello Stato.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO