Home Contribuzione Figurativa Accreditata d'ufficio Disoccupazione speciale per l'edilizia Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 79 del 22 marzo 1995
- Dettagli
- Visite: 12526
Circolare 79 del 22 marzo 1995
Oggetto:
LAVORATORI EDILI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451. UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA'.
1 - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLI-
CAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 451
L'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451,
dispone che nel caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
licenziati a seguito dell'attivazione della procedura per la
dichiarazione di mobilita' ai sensi dell'articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano un'anzianita' aziendale
di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione
del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno
diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 223.
Il successivo comma 4 dello stesso articolo 3 stabilisce che per
i predetti lavoratori e per i lavoratori di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge n. 223, aventi i requisiti di cui al ri-
chiamato comma 3, licenziati a partire dal 20 gennaio 1994 (data
di entrata in vigore del decreto legge 18 gennaio 1994, n.40,
reiterato dal decreto legge 18 marzo 1994, n. 185, e dal decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge n.451) ed
entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge n. 223, al di la' dei limiti territoriali ivi previsti, e
cioe' qualunque sia l'area del territorio nazionale in cui e'
ubicata l'unita' produttiva.
Si ricorda che i lavoratori di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge n. 223 sono i lavoratori licenziati successivamente
ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento da
aziende operanti nelle aree in cui il CIPI abbia accertato uno
stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto
completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di
grandi dimensioni, i quali:
- siano stati occupati, senza soluzione di continuita', alle
dipendenze di una o piu' aziende edili operanti nelle aree e
nelle attivita' predette per un periodo di lavoro effettivo non
inferiore a diciotto mesi;
- siano residenti nell'area in cui sono completati i lavori
ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto fra
iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale.
Si richiamano al riguardo le circolari n. 246 del 17 ottobre
1991, n.150 del 6 luglio 1993 e n. 178 del 9 giugno 1994.
2 - UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER I PERIODI DI
TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA
Con lettera del 16 novembre 1994 il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha espresso l'avviso che con le citate dispo-
sizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 451 il legisla-
tore ha inteso estendere ai lavoratori edili in disoccupazione
speciale la disciplina della cosiddetta mobilita' lunga, che si
caratterizza per la precipua finalita' di sostenere il lavoratore
fino al conseguimento del trattamento pensionistico. Proprio in
vista di tale finalita' ed in presenza della formulazione gene-
ricamente ampia dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 223, che
non contiene divieti espliciti di segno contrario, e' stato
disposto che la contribuzione accreditata a fronte di periodi di
godimento dell'indennita' di mobilita' e' utile ai fini del
diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione
di anzianita'. Alla medesima conclusione, ad avviso del predetto
Ministero, si deve pervenire per la contribuzione figurativa
accreditata per i periodi di trattamento speciale di disoccupa-
zione per l'edilizia erogato a norma dell'articolo 3, comma 4,
della legge n. 451 del 1994.
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro, i
periodi di accredito figurativo connesso al trattamento speciale
di disoccupazione erogato a norma dell'articolo 3, comma 4, della
legge n. 451 nei confronti dei lavoratori edili che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge n. 223, qualunque sia l'area del territorio nazionale in
cui e' ubicata l'unita' produttiva, devono essere considerati
utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianita'.
Resta inteso che per i lavoratori non ricompresi nelle fattispe-
cie in esame continuano a trovare applicazione i criteri enun-
ciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.183
del 23 settembre 1983, secondo cui i contributi figurativi
accreditati a norma dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1975,
n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale
in favore dei lavoratori dell'edilizia non sono utili per il
diritto alla pensione di anzianita' (circolare n. 635 R.C.V.
n.53595 A.G.O. del 17 novembre 1983).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO