Home Contribuzione Figurativa Accreditata d'ufficio Indennità antitubercolari (TBC) Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 29 del 9 febbraio 1988
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Circolare 29 del 9 febbraio 1988
Oggetto:
Legge 4 marzo 1987, n. 88, artt. 3 e 4 - Accreditamento di contributi figurativi per periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1' gennaio 1952.
1) Innovazioni introdotte dall'art. 3
La legge 4 marzo 1987, n. 88 (1), recante provvedimenti in
favore dei tubercolotici, contiene, all'art. 3, una disposizione in
materia di accreditamenti figurativi che sostituisce il 4' comma
dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gia' sostituito
dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 (2).
L'innovazione introdotta dal citato art. 3 consiste nella
estensione retroattiva del beneficio dell'accreditamento figurativo
per "TBC" anche ai periodi anteriori al 1' gennaio 1952, purche'
successivi al 26 ottobre 1935 (3) - fermi restando i requisiti
contributivi richiesti (cfr. punto 3) circ. n. 406 C. e V. - n. 53544
Prs. - n. 8987 O. del 28 giugno 1976 in "Atti ufficiali" pag. 1432).
Per la pratica attuazione di tale articolo, si precisa che
l'accreditamento di periodi pregressi connessi con prestazioni
antitubercolari non a carico dell'assicurazione "TBC" resta
subordinato alla presentazione di apposita domanda e di idonea
documentazione, secondo quanto previsto al punto 4) della circ. n.
372 C. e V. del 27 gennaio 1975 (4).
Dovra' invece essere effettuata, sia a domanda che
d'ufficio, ogni volta che se ne presenti l'occasione, la copertura
figurativa dei pregressi periodi di prestazioni a carico della
assicurazione "TBC".
Si precisa a tale riguardo che beneficiari dell'
accreditamento possono essere anche i superstiti dei lavoratori
deceduti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88/1987,
in quanto titolari di una facolta' loro propria e non acquisita iure
ereditario.
I contributi accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge
in esame sono equiparati - per espressa previzione della norma - alla
contribuzione effettiva e, come tali, sono da considerare utili ai
fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa quella
di anzianita'.
Ne discende che le domande di pensione diretta,indiretta o
di riversibilita', dipendenti in sede amministrativa o giudiziaria,
devono essere definite tenendo conto degli eventuali contributi
accreditabili ai sensi della disposizione in esame.
Inoltre, devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta
degli interessati, le domande di prestazione, gia' definite
negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi
con provvedimento ancora soggetto a gravame amministrativo o ad
azione giudiziaria, per l'accoglimento delle quali i contributi
figurativi ex art. 3 siano determinanti.
La norma nulla dispone in ordine alla decorrenza degli
effetti dei contributi figurativi in argomento i quali, pertanto,
sono da considerare utili dalla data di entrata in vigore della legge
n. 88/1987 (2 aprile 1987).
Di conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo
determinante della contribuzione per periodi di assistenza
antitubercolare anteriore al 1' gennaio 1952 devono essere concesse
con la decorrenza di legge e, comunque, da data non anteriore al 1'
maggio 1987 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della citata legge n. 88).
Nei casi in cui l'accreditamento sia richiesto da soggetti
gia' titolari di prestazioni pensionistiche - dirette ed ai
superstiti, autonome e supplementari, supplementi di pensione - deve
procedersi alla ricostituzione di esse con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge (1'
maggio 1987), ove si tratti di prestazione avente decorrenza
anteriore a tale data, ovvero con effetto dalla stessa data di
decorrenza della prestazione, ove quest'ultima sia successiva al 1'
maggio 1987.
2) Oneri finanziari connessi con gli accreditamenti figurativi
L'art. 4 della legge n. 88 contiene disposizioni per la
copertura, a carico della gestione per la "tbc", degli oneri
derivanti dagli accreditamenti figurativi pregressi in argomento.
I trasferimenti finanziari connessi con prestazioni
antitubercolari erogate dall'INPS, di cui al 1' comma del suddetto
art. 4, non si riflettono, per il momento, sugli adempimenti delle
Sedi periferiche.
Per il calcolo e il trasferimento, dalla gestione "tbc" al
F.P.L.D., degli oneri afferenti periodi di prestazioni non a carico
dell'INPS, le disposizioni contenute nel 2' comma dell'art. 4
riproducono quella gia' in vigore per i periodi successivi al 1'
gennaio 1952.
Si richiamano, pertanto, le istruzioni precedentemente
impartite e, in particolare, quelle contenute nella circolare n. 621
R.C.V. - n. 301 B. del 1' giugno 1983 (5).
3) Adempimenti contabili
La rilevazione contabile degli oneri per l'accreditamento
di contributi figurativi, conseguenti a prestazioni antitubercolari
per periodi anteriori all'1' gennaio 1952, sara' effettuata ai conti,
gia' in essere, TBC 32/40 e FPR 22/40, (vedi circ. n. 621 R.C.V. -
301 B. gia' citata).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 535.
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1692.
(3) Data di entrata in vigore del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
(4) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 262.
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1535.