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Circolare 82 del 01 luglio 2010
Allegati n. 7
OGGETTO:
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
SOMMARIO:
Premessa
1. Principi e disposizioni generali del nuovo sistema comunitario di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale
2. Scambio di informazioni per via telematica tra le istituzioni degli Stati membri dell’Unione europea per la trasmissione e la definizione delle pratiche da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria
3. Modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni
4 Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 - casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72
5. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regolamento (CE) n. 883/2004
6. Parità di trattamento
7. Applicazione provvisoria di una legislazione, concessione provvisoria di una prestazione e calcolo provvisorio di prestazioni e contributi
8. Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
9. Totalizzazione dei periodi assicurativi e regole di conversione
10. Elementi per la determinazione della residenza
11. Esportabilità delle prestazioni-abolizione delle clausole di residenza
12. Clausole anticumulo:divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura relative allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria;riduzione degli importi non cumulabili
13. Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri e relativi Accordi
14. Disposizioni varie comuni ai diversi settori della sicurezza sociale
Premessa
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ai principi ed alle disposizioni generali dei nuovi regolamenti. Tra queste assumono particolare importanza le norme relative allo scambio telematico delle informazioni tra le istituzioni degli Stati membri dell’Unione europea, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di trasmissione, trattazione e definizione delle pratiche da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria.
Con successive circolari verranno trasmesse disposizioni specifiche relative ai diversi settori di sicurezza sociale.
1. Principi e disposizioni generali del nuovo sistema comunitario di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale
Il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento CEE n. 574/72, in vigore dal 1° ottobre 1972, originariamente diretti ai lavoratori ed ai loro familiari, successivamente estesi agli studenti ed ai loro familiari, costituiscono uno strumento teso ad agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione delle persone all’interno della Comunità europea, garantendo loro il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione, nonché l’acquisizione dei diritti derivanti da periodi assicurativi e di residenza maturati nei vari Stati membri.
Tali regolamenti sono stati modificati ed aggiornati in diverse occasioni per tener conto in particolare delle sentenze della Corte di Giustizia[1] e delle modifiche legislative nazionali.
Le modifiche e gli aggiornamenti hanno contribuito a rendere notevolmente complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario; si è reso necessario, quindi, sostituire, aggiornare e semplificare tali norme per realizzare l’obiettivo della libera circolazione delle persone.
Pertanto, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione hanno adottato il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 (allegato 1), modificato con il regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 (allegato 2), ed il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 (allegato 3), i quali troveranno applicazione a decorrere dal 1° maggio 2010.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione”.
I principi fondamentali della normativa comunitaria di sicurezza sociale sono, in linea di massima, gli stessi dei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72; infatti, numerose disposizioni sono state confermate. Il nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali, che deve tener conto delle caratteristiche proprie delle legislazioni dei singoli Stati, rafforza gli obblighi di cooperazione tra gli organismi degli Stati membri ed evidenzia la necessità di una più accurata e precisa informazione da fornire agli interessati.
Tra i principali cambiamenti previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 vanno sottolineati in particolare:
· una maggiore tutela dei diritti delle persone a seguito dell’estensione degli ambiti di applicazione “ratione personae” e “ratione materiae” del regolamento di base;
· l’applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive;
· l’estensione dei settori di sicurezza sociale soggetti al coordinamento, i quali comprendono le legislazioni in materia di prepensionamento - cui, peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione - e di “paternità assimilate” alla maternità;
· il rafforzamento del principio dell’unicità della legislazione applicabile;
· l’inserimento di una specifica disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
· il rafforzamento del principio di parità di trattamento;
· la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione ed il mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino ad un massimo di sei) del diritto alle prestazioni per disoccupazione per la persona che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione;
· la semplificazione delle procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione spettanti alle persone che si recano in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione;
· la razionalizzazione delle norme sulle prestazioni familiari;
· l’introduzione del principio di buona amministrazione;
· la velocizzazione e la semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli organismi degli Stati membri.
Il sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale si basa sui seguenti principi generali:
- parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni nazionali;
- unicità della legislazione applicabile;
- totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza negli Stati membri per il diritto alle prestazioni, per l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria nonché per l’ammissione ai benefici previsti da una legislazione nazionale;
- esportabilità delle prestazioni;
- assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.
Le nuove norme in particolare modificano parzialmente i criteri in base ai quali determinare la legislazione nazionale applicabile, comportano alcuni cambiamenti in materia pensionistica, contengono nuove disposizioni in materia di prestazioni familiari, malattia, maternità, disoccupazione e recuperi di contributi e prestazioni indebitamente erogate.
Esse prevedono, altresì, l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni. Le procedure provvisorie, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni ed all’obbligo di una precisa informazione all’utenza, danno alle persone interessate la certezza di potersi rivolgere utilmente, in qualsiasi momento, ad un determinato organismo al fine di esercitare i propri diritti, anche quando non risulti immediatamente chiaro quale sia lo Stato membro competente[2].
Altre innovazioni del sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale sono costituite dalle procedure che gli organismi degli Stati comunitari devono seguire; tra queste assume fondamentale importanza, come già accennato, lo scambio telematico di informazioni tra gli organismi degli Stati membri.
2. Scambio di informazioni per via telematica tra le istituzioni degli Stati membri dell’Unione europea per la trasmissione e la definizione delle pratiche da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria
In base alle disposizioni del nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, gli scambi di dati non devono più avvenire attraverso l’invio di formulari cartacei predisposti dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei lavoratori migranti (denominata “commissione amministrativa”), compilati manualmente o in forma automatizzata, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs)[3] trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.
I documenti elettronici strutturati o SEDs, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, saranno trasmessi dall’istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso “punti di accesso” centralizzati (“Access Point”) che svolgono funzioni di:
- punto di contatto elettronico;
- inoltro automatico in base all’indirizzo;
- inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (vedi articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di applicazione).
La normativa comunitaria prevede che ciascuno Stato debba disporre almeno di un “punto di accesso” e possa averne, al massimo, cinque.
Per l’Italia è stato deciso di costituire 4 “punti di accesso” nazionali.
Secondo quanto disposto con decreto del 29 gennaio 2009 emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo all’istituzione degli “Access Point” per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sono designati quali “punto di accesso” per l’Italia i seguenti organismi:
1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente Ministero della Salute) - “punto di accesso” per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;
2) INAIL - “punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;
3) INPDAP - “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
4) INPS – “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.
Pertanto, attraverso il “punto di accesso” costituito presso l’INPS perverranno dagli organismi esteri e saranno inoltrati agli organismi esteri per via telematica i dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto, dell’INPGI, dell’ENPALS e delle Casse professionali (allegato 4).
Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle Istituzioni degli Stati membri è stato previsto un periodo transitorio di due anni (1° maggio 2010 - 30 aprile 2012), come specificato anche dalla Decisione della Commissione Amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009 (allegato 5).
Al riguardo, si ritiene opportuno far presente che in tale periodo i principi guida devono essere la collaborazione tra le istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità. Soprattutto, è di primaria importanza garantire una transizione che non danneggi i cittadini che esercitano i loro diritti nell'ambito della nuova normativa.
In particolare, durante il periodo transitorio è stato raccomandato alle istituzioni di accettare qualsiasi documento, anche se con formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbi relativi ai diritti di un cittadino, le istituzioni dovranno relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.
A tal proposito si sottolinea che le istituzioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, dovranno fornire e scambiare reciprocamente senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base.
E’ stato previsto, inoltre, che l’attuazione del sistema EESSI di scambio elettronico da parte dei singoli Stati membri possa avvenire in maniera graduale e flessibile, settore per settore, non appena i “punti d’accesso” nazionali vengano abilitati all’EESSI.
Essere "EESSI abilitato" significa che in quel settore di sicurezza sociale l’ “Access Point” può ricevere e inviare tutti i messaggi in via telematica agli “Access Point” degli altri Stati membri. Ciò non esclude la possibilità che uno Stato membro scelga di accedere all’EESSI solo quando tutti i suoi settori di sicurezza sociale siano pronti. Entro il periodo transitorio è interamente demandata agli Stati membri la decisione di accedere ad EESSI in toto o gradualmente settore per settore.
Nel corso del periodo transitorio, le autorità di ciascuno Stato - per l’Italia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute - dovranno comunicare formalmente alla Commissione - relativamente a ciascun settore di sicurezza sociale - la data dalla quale il “punto di accesso” sarà pronto ad avviare lo scambio telematico delle informazioni ossia a ricevere e trasmettere informazioni per via telematica attraverso i SEDs, avvalendosi del sistema europeo EESSI e della rete europea sTESTA.
Dal 1° maggio 2010 fino alla data della suindicata comunicazione, le istituzioni potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo i formulari automatizzati attuali. L’INPS potrà continuare ad emettere i formulari della serie E 200 attraverso la stazione di lavoro C.I., ricevendo, altresì, dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari emessi dalle relative procedure automatizzate nazionali, se esistenti, o i “Paper SEDs” sostitutivi dei formulari della serie E 200.
Infatti, in assenza di procedure automatizzate nazionali, i formulari cartacei di collegamento attualmente in uso saranno sostituiti dai cosiddetti “Paper SEDs”, formulari destinati ad un utilizzo temporaneo durante il periodo transitorio (per l’INPS i “Paper SEDs” sostitutivi dei formulari della serie E 100, E 300 ed E 400).
I “Paper SEDs” saranno messi a disposizione delle Sedi non appena trasmessi dai competenti organismi comunitari. Nel frattempo, le Sedi potranno continuare ad utilizzare gli attuali formulari comunitari, che, in quanto emessi dopo il 1° maggio, dovranno portare la dicitura “Reg. n. 883/2004” nei casi in cui trovi applicazione il medesimo regolamento.
Si evidenzia, invece, che nei casi indicati al successivo punto 4 continueranno ad essere applicati i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 ed utilizzati gli attuali formulari cartacei.
Si precisa che durante il periodo transitorio non devono esserci commistioni tra i due sistemi di scambio di informazioni tra gli Stati membri all'interno di un settore di sicurezza sociale, per cui lo scambio deve avvenire tramite o senza EESSI. Esempio: il settore pensioni dello Stato membro A è “EESSI abilitato”, il settore pensioni dello Stato membro B non è “EESSI abilitato”. Lo scambio di dati tra A e B deve essere effettuato al di fuori dell’EESSI fino al momento in cui il settore pensioni dello Stato membro B sarà “EESSI abilitato”.
Con successive disposizioni, infine, saranno trasmessi, non appena inviati dai competenti organismi comunitari, i cosiddetti “Documenti portatili”, ossia le certificazioni che le istituzioni dovranno rilasciare agli interessati.
3. Modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni
L’interessato è tenuto a comunicare all’istituzione competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di applicazione, le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per determinare la legislazione applicabile ed i diritti e gli obblighi da essa derivanti.
Per quanto necessario all'applicazione dei regolamenti, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.
L'istituzione competente notifica al richiedente, che risiede o dimora in un altro Stato membro, la propria decisione e, se rifiuta di erogare prestazioni, deve specificarne le motivazioni, indicando, altresì, le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate.
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di applicazione, nelle comunicazioni con gli interessati dovranno essere utilizzate le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica.
Come specificato dall’articolo 5 del citato regolamento, in caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione che lo ha rilasciato i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione riesamina i motivi che hanno determinato il rilascio del documento e, se necessario, procede al ritiro dello stesso.
Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza dell’interessato, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dallo stesso, sulla validità di documenti, certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano, procede, se possibile, alle verifiche necessarie.
In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta, per il tramite delle autorità competenti, alla commissione amministrativa, che cerca di trovare un accordo entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.
4. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 - casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72
La nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione europea:
· Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.
I nuovi regolamenti non si applicano:
· ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari nn. 47 del 12 febbraio 1994 e 166 del 12 giugno 1995);
· alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea (vedi in particolare le circolari nn. 118 del 25 giugno 2002, 78 del 14 aprile 2003, 138 del 28 novembre 2006, 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
· alla Groenlandia (vedi in particolare la circolare n. 8 del 13 gennaio 1987 ed il messaggio n. 39 del 7 marzo 2000).
Nei rapporti con tali ultimi Stati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati gli attuali formulari cartacei.
I regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003 (vedi in particolare la circolare n. 118 del 1° luglio 2003 ed i messaggi nn. 113 del 5 dicembre 2003, 4932 del 23 febbraio 2007 e 2396 del 26 gennaio 2010).
Le nuove norme di coordinamento comprendono, inoltre, disposizioni transitorie in base alle quali è possibile continuare ad applicare i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 allo scopo di garantire in ogni caso il mantenimento dei trattamenti eventualmente risultanti più favorevoli per la persona interessata. Si evidenzia in particolare che dopo la data di applicazione dei nuovi regolamenti vi sarà ancora un numero significativo di domande pendenti in cui il diritto è sorto in vigenza dei regolamenti nn.1408/71 e 574/72. Tali domande dovranno essere trasmesse, esaminate e definite in base ai vecchi regolamenti, tranne nel caso in cui all’interessato spetti una prestazione più favorevole in applicazione della nuova normativa.
5. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regolamento (CE) n. 883/2004
5a. Ambito di applicazione “ratione personae” o soggettivo
L’art. 2 del regolamento n. 883/2004 stabilisce quanto segue:
“1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri”.
L’ambito di applicazione “ratione personae” del regolamento n. 883/2004 risulta più esteso rispetto al regolamento n. 1408/71, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (come, ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione dei nuovi regolamenti, i cittadini degli Stati citati nel secondo capoverso del precedente punto 4.
5b. Ambito di applicazione “ratione materiae” o oggettivo
Il regolamento n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia;
le prestazioni di maternità e paternità assimilate;
le prestazioni di invalidità;
le prestazioni di vecchiaia;
le prestazioni per i superstiti;
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
gli assegni in caso di morte;
le prestazioni di disoccupazione;
le prestazioni di pensionamento anticipato;
le prestazioni familiari.
Il regolamento si applica, altresì, alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, mentre non trova applicazione all’assistenza sociale e medica né alle prestazioni per le quali lo Stato si assume la responsabilità dei danni alle persone, prevedendo un indennizzo, “quali le prestazioni a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato o di omicidio o di atti terroristici, le vittime dei danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza” (vedi articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004 come modificato dal regolamento n. 988 del 16 settembre 2009).
L’ambito oggettivo delle nuove norme risulta più esteso rispetto al passato, comprendendo, oltre le legislazioni nazionali nei settori già previsti dal regolamento n. 1408/71, anche le legislazioni nazionali in materia di “prestazioni per maternità e per paternità assimilate” nonché le legislazioni nazionali relative ai “pensionamenti anticipati” (prepensionamenti) ai quali, peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, come specificato al successivo punto 9.
Fatte salve le disposizioni dell’allegato XI, il nuovo regolamento si applica, altresì, ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (vedi articolo 3 del regolamento di base).
Ne consegue che il nuovo regolamento si applica a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dall’INPS:
assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
regimi speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e l’indennità di mobilità, nonché per la C.I.G.;
prestazioni familiari;
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternità.
Il nuovo regolamento coordina, altresì, le norme nazionali relative alle prestazioni di prepensionamento che, in taluni Stati membri, hanno prevalentemente natura pensionistica, mentre, in altri, sono assimilabili alle prestazioni per disoccupazione. Tuttavia, a causa della diversità esistente tra i regimi degli Stati membri, ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni di prepensionamento non si totalizzano i periodi assicurativi italiani ed esteri.
Si aggiunge, infine, che il regolamento n. 883/2004 si applica ai regimi gestiti dall’INPDAP, INPGI, ENPALS e dalle Casse professionali, che erano già destinatari della normativa comunitaria contenuta nei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.
6. Parità di trattamento
Il nuovo sistema di coordinamento garantisce alle persone interessate parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali, anche se residenti fuori dal territorio dell’UE (vedi circolare n. 137 del 28 novembre 2006, punto 2).
Pertanto, le persone alle quali si applica il regolamento n. 883/2004 hanno diritto alle prestazioni e sono soggette agli obblighi previsti dalla legislazione di uno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Tale principio non è applicabile soltanto nei casi in cui lo stesso regolamento disponga diversamente (articolo 4 del regolamento di base).
Si osserva, al riguardo, che il principio della “lex loci laboris”, in base al quale il lavoratore è assoggettato alla legislazione dello Stato sul cui territorio svolge la sua attività, agevola l’effettiva parità di trattamento delle persone a cui si applica la regolamentazione comunitaria.
7. Applicazione provvisoria di una legislazione, concessione provvisoria di una prestazione e calcolo provvisorio di prestazioni e contributi
La nuova normativa si propone di semplificare e rendere più flessibili le disposizioni per una maggiore e più efficace tutela dei cittadini che si spostano all’interno della comunità. Per realizzare tale obiettivo, in linea di principio, una sola legislazione deve essere sempre applicabile. In caso di difficoltà nella determinazione della legislazione, i nuovi regolamenti prevedono la possibilità di applicare una legislazione in via provvisoria. Peraltro, in presenza di divergenze tra due o più Stati membri è prevista una procedura di conciliazione per stabilire la legislazione da applicare nel caso concreto.
L’art. 6 del regolamento di applicazione stabilisce, di regola, che in caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta, in via provvisoria, alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo i seguenti criteri:
a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;
b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma;
c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata per prima.
In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui è sorta la divergenza. La commissione amministrativa cerca di trovare un accordo entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.
Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni.
L’istituzione competente e l’istituzione che ha erogato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio dovranno effettuare i recuperi con le modalità stabilite dal Titolo IV, capo 3, del regolamento di applicazione.
Laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare contributi ai sensi della regolamentazione comunitaria e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione esistente in un altro Stato membro necessari per consentire il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributi, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola i contributi in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.
Un nuovo calcolo della prestazione o dei contributi è effettuato una volta che siano stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o i documenti giustificativi necessari.
Si precisa, infine, che disposizioni puntuali in materia di procedura di dialogo e di conciliazione sono contenute nella Decisione della Commissione Amministrativa n. A1 del 12 giugno 2009 (allegato 6).
8. Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
La Corte di Giustizia si è pronunciata più volte in merito alla possibilità di assimilare le prestazioni erogate da uno Stato membro, i redditi conseguiti ed i fatti ivi verificatisi, alle prestazioni, redditi e fatti di un altro Stato e, di conseguenza, il principio di assimilazione ha già trovato più volte applicazione.
Pertanto, tenendo conto delle sentenze della Corte, è stata inserita nel regolamento n. 883/2004 una specifica disposizione (vedi articolo 5) secondo la quale nell’ipotesi in cui, in base alla legislazione dello Stato membro competente, derivino effetti giuridici dalla titolarità di una prestazione di sicurezza sociale o dal conseguimento di redditi, tali effetti giuridici debbono prodursi anche nel caso di titolarità di prestazioni analoghe o di conseguimento di redditi in un altro Stato membro.
Inoltre, il medesimo articolo 5 prevede che “se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale”.
Al riguardo è utile tenere presente che il legislatore comunitario, secondo quanto indicato nei considerando nn. 10, 11 e 12 del regolamento di base, ha evidenziato la necessità che le nuove norme di coordinamento debbano prevedere dei limiti all’applicazione del principio di assimilazione. Uno di tali limiti attiene ai periodi di assicurazione e di residenza a cui è applicabile unicamente il principio della totalizzazione di cui al successivo punto 9.
Inoltre, la sola assimilazione di fatti ed avvenimenti in uno Stato membro non può rendere applicabile la legislazione di un altro Stato membro, né può in nessun caso rendere competente un altro Stato membro. L’applicazione del principio di assimilazione, infine, non deve produrre risultati oggettivamente ingiustificati e neppure il cumulo di prestazioni della stessa natura in relazione ad uno stesso periodo.
Infine, lo stesso articolo 5 prevede che il principio di assimilazione debba essere applicato fatte salve disposizioni contrarie del regolamento.
9. Totalizzazione dei periodi assicurativi e regole di conversione
Le norme di coordinamento, come noto, hanno lo scopo di garantire alle persone che si spostano all’interno della Comunità, ai loro familiari, aventi diritto e superstiti il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione.
Tale scopo si raggiunge in particolare mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati comunitari per il perfezionamento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni nonché per il calcolo delle medesime.
L’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, pertanto, dispone che - fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso - qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza
- per il diritto o la durata delle prestazioni,
- per l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata),
- per l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale,
l’istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.
Secondo quanto previsto dall’articolo 6, quindi, si procederà alla totalizzazione dei periodi esteri oltre che per il raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto alle prestazioni e per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, anche in tutti i casi in cui sia possibile, nell’ambito dei settori indicati al punto 5b, attribuire un beneficio all’interessato in base a periodi nazionali ed esteri.
Per la totalizzazione dei periodi assicurativi, in generale, occorre tenere presenti le disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione e, per la totalizzazione dei periodi ai fini pensionistici, degli articoli 43 e 44. Specifiche disposizioni si applicano, inoltre, per le prestazioni di disoccupazione.
In particolare, ai sensi dell’articolo 12 del citato regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione competente deve rivolgersi alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.
I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria.
Occorre, peraltro, ricordare che l’articolo 14.3 del regolamento di base recita: “Tuttavia, in materia di prestazioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro”.
Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso dal periodo assimilato.
Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca durante la quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, a vantaggio dell’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione (vedi in particolare il messaggio n. 30905 del 9 settembre 2005).
L’articolo 13 del regolamento di applicazione dispone, altresì che, qualora i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro siano espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di base si effettua secondo le seguenti regole:
a) l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:
Regime
basato su
1 giorno
equivale a
1 settimana
equivale a
1 mese
equivale a
1 trimestre
equivale a
N. massimo
di giorni in
un anno civile
5 giorni
9 ore
5 giorni
22 giorni
66 giorni
264 giorni
6 giorni
8 ore
6 giorni
26 giorni
78 giorni
312 giorni
7 giorni
6 ore
7 giorni
30 giorni
90 giorni
360 giorni
c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
i) tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
iii) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi, a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
e) se dalla conversione, effettuata in base ai criteri sopra descritti, risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.
L'applicazione delle regole di conversione non può avere per effetto di determinare, per l’insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata, 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.
Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l'applicazione delle citate regole di conversione non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.
La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.
10. Elementi per la determinazione della residenza
Gli Stati membri hanno l’obbligo di cooperare nel determinare la residenza delle persone a cui si applicano i regolamenti.
L’articolo 11 del regolamento di applicazione prevede che in caso di contrasto tra istituzioni di due o più Stati membri, sia necessario stabilire di comune accordo quale sia il “centro degli interessi” della persona interessata, in base ad una valutazione complessiva degli elementi indicati in particolare nella citata disposizione, e cioè:
a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;
b) la situazione dell'interessato tra cui:
i) natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;
ii) situazione familiare e legami familiari;
iii) esercizio di attività non retribuita;
iv) per gli studenti, fonte del reddito;
v) alloggio, in particolare quanto sia stabile;
vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Nell’ipotesi in cui la valutazione degli elementi sopra elencati non sia sufficiente o non permetta alle istituzioni di addivenire ad un accordo, è considerata determinante, per stabilire il luogo di residenza effettivo, la volontà della persona interessata quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi.
11. Esportabilità delle prestazioni - abolizione delle clausole di residenza
L’articolo 7 del regolamento n. 883/2004 prevede che le prestazioni in denaro dovute in virtù della legislazione di uno o più Stati membri o sulla base dello stesso regolamento “non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice”. Tuttavia è fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento di base.
Per le disposizioni specifiche in merito ai diversi settori di sicurezza sociale si rinvia alle circolari in materia.
12. Clausole anticumulo: divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura relative allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria; riduzione degli importi non cumulabili
Il regolamento di base ed il regolamento di applicazione stabiliscono criteri generali e disposizioni specifiche per l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalle legislazioni nazionali.
Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base, di regola, non può essere attribuito e neanche mantenuto il diritto a più prestazioni della stessa natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
L’articolo 10 del regolamento di applicazione disciplina i casi nei quali le prestazioni dovute in base alle legislazioni di due o più Stati membri debbano essere ridotte, sospese o soppresse su base reciproca. Tale disposizione prevede che gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati siano divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Si rinvia, in materia, alle disposizioni del regolamento di base relative ai singoli settori di sicurezza sociale.
13. Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri e relativi Accordi
Il sistema di coordinamento delle legislazioni nazionali sostituisce, dalla data della sua applicazione, le Convenzioni di sicurezza sociale e gli Accordi ad esse inerenti già applicabili tra gli Stati membri. In particolare le disposizioni del regolamento n. 883/2004 sostituiscono le Convenzioni già in vigore tra due o più Stati membri ed il regolamento di applicazione sostituisce gli Accordi ad esse inerenti, a condizione che si tratti di disposizioni che rientrano nel campo di applicazione dei detti regolamenti. In caso contrario, le disposizioni delle Convenzioni e dei relativi Accordi restano comunque in vigore.
Al riguardo, tuttavia, occorre tenere presente che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base disciplina i casi nei quali alcune disposizioni delle Convenzioni di sicurezza sociale, già stipulate tra gli Stati membri alla data del 1° maggio 2010, continuano ad essere applicate anche dopo tale data, mentre l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di applicazione disciplina i casi in cui continuano ad essere applicate dopo il 1° maggio 2010 alcune disposizioni degli Accordi inerenti tali Convenzioni.
Inoltre, nel rispetto dei principi e dello spirito del regolamento di base, se necessario, due o più Stati comunitari possono concludere Convenzioni tra loro. Tali Convenzioni e le eventuali successive modifiche devono essere notificate annualmente dalle autorità alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri possono, altresì, concludere tra loro Accordi applicativi delle suindicate Convenzioni che non ledano i diritti degli interessati; tali Accordi devono essere iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
In materia di Accordi procedurali, secondo quanto espressamente stabilito dallo stesso regolamento di applicazione (articolo 9), inoltre, due o più Stati membri o le loro autorità possono concordare che le autorità stesse o le istituzioni seguano procedure diverse da quelle disposte nel regolamento di applicazione, a condizione che non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati. Tali Accordi devono essere comunicati alla Commissione amministrativa ed iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione. Anche gli Accordi procedurali previgenti alla data del 1° maggio 2010 continuano ad essere applicati se indicati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
13 a. Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri: disposizioni delle Convenzioni previgenti alla data del 1° maggio 2010 che continuano ad essere in vigore dopo tale data
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che continuino ad essere applicate le disposizioni delle Convenzioni più favorevoli per i beneficiari e quelle che discendono da specifici eventi storici aventi un effetto limitato nel tempo, sempre che siano inserite nell’allegato II.
E’ importante sottolineare, al riguardo, che disposizioni di Convenzioni bilaterali pur mantenute in vigore dopo il 1° maggio 2010 che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004, non sono indicate nell’allegato II. Disposizioni non indicate nell’allegato II che continuano ad essere in vigore sono, ad esempio, le disposizioni delle Convenzioni previgenti relative alla totalizzazione anche dei periodi assicurativi di uno Stato terzo (c.d. totalizzazione multipla).
Per quanto concerne l’Italia, l’allegato II indica le seguenti disposizioni relative ai rapporti Italia-Slovenia che rimangono in vigore:
- Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale Accordo).
- Articolo 45, paragrafo 3 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale Accordo).
13 b. Accordi inerenti le Convenzioni tra due o più Stati membri
Come già indicato, le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono, dal 1° maggio 2010, quanto previsto dagli Accordi inerenti le Convenzioni bilaterali già stipulate tra due o più Stati comunitari. Tuttavia, alcune norme di tali Accordi possono continuare ad essere applicate anche dopo il 1° maggio 2010, se iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
14. Disposizioni varie comuni ai diversi settori della sicurezza sociale
Il regolamento n. 883/2004 comprende, tra le disposizioni varie, le norme comuni ai diversi settori della sicurezza sociale relative alla collaborazione tra le istituzioni e nei confronti delle persone interessate, alla ricevibilità di domande, dichiarazioni e ricorsi da parte di un’istituzione diversa da quella a cui sono diretti, all’applicazione dei tassi di conversione tra le valute, nonché norme concernenti l’effettuazione di perizie mediche e controlli amministrativi per conto di altra istituzione. Sono previste, altresì, norme in materia di protezione dei dati di carattere personale, esenzione da tasse e bolli e dispensa dal visto di legalizzazione.
Nell’applicazione della regolamentazione comunitaria, le istituzioni devono darsi reciproca assistenza, in linea di massima, gratuita (articolo 76, paragrafo 2), come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione nazionale ed hanno l’obbligo reciproco di informazione e di cooperazione. Inoltre, sono tenute, secondo il principio di buona amministrazione, a dare risposte entro termini ragionevoli ed a fornire agli interessati ogni dato utile che possa consentire l’esercizio concreto dei diritti nell’ambito della sicurezza sociale. E’ necessario tenere presente, altresì, che le richieste e i documenti non possono essere respinti per il solo fatto che siano redatti nella lingua ufficiale di un altro Stato membro.
Anche gli interessati hanno l’obbligo di fornire appena possibile alle istituzioni competenti o del luogo di residenza tutte le informazioni che possano incidere sui diritti alle prestazioni. Tale obbligo è soggetto alle disposizioni previste in ambito nazionale che, tuttavia, non possono in nessun caso rendere difficoltoso l’esercizio dei diritti conferiti dai regolamenti comunitari.
Occorre considerare, inoltre, che le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi da presentare entro un certo termine all’istituzione, all’autorità o ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro sono ricevibili, se presentati entro il termine stesso, ai corrispondenti organismi di un altro Stato membro, che devono trasmettere, senza indugio, quanto ricevuto all’organismo competente del primo Stato membro direttamente o tramite le autorità competenti. In tal caso, la data di presentazione della domanda, della dichiarazione o del ricorso all’organismo di uno Stato è considerata come data di presentazione all’organismo corrispondente dell’altro Stato membro.
Anche per quanto concerne l’effettuazione delle perizie mediche, si può verificare la necessità della cooperazione tra le istituzioni ed è precisato, al riguardo, che l’istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza possa effettuare perizie mediche su richiesta dello Stato membro competente.
Al riguardo, il regolamento di applicazione prevede che l’istituzione debitrice di una prestazione possa richiedere all’istituzione del luogo di dimora o di residenza l’effettuazione della perizia medica di una persona che ha presentato domanda di prestazione, del beneficiario o di un suo familiare, precisando, se occorre, quali condizioni debbano essere soddisfatte o su quali punti debba essere incentrata la perizia.
L’istituzione del luogo di dimora o di residenza effettua le perizie in base a quanto previsto dalla propria legislazione e trasmette la relazione all’istituzione debitrice della prestazione, la quale, pur vincolata alla certificazione ricevuta, conserva la facoltà di far esaminare la persona da un medico di sua scelta sul territorio del proprio Stato, a condizione che lo spostamento non rechi pregiudizio alla salute dell’interessato e con accollo delle spese di viaggio e soggiorno (articolo 87, paragrafo 2).
Analogamente, l’istituzione debitrice può chiedere l’effettuazione di un controllo di natura amministrativa nei confronti di un soggetto, all’istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza; il controllo avverrà secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato di dimora o di residenza. Eventuali controlli necessari nello Stato che eroga la prestazione sono soggetti alle stesse norme indicate per i controlli medici.
Si aggiunge, altresì, che il regolamento di applicazione prevede che l’istituzione debitrice sia tenuta a rimborsare l’importo effettivo delle spese per controlli medici ed amministrativi (articolo 87, paragrafo 6).
Per quanto concerne la conversione valutaria, l’articolo 90 del regolamento di applicazione prevede che, per l’applicazione dei regolamenti, il tasso di cambio tra due valute è il tasso di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. Al riguardo si allega la decisione della Commissione Amministrativa n. H3 del 15 ottobre 2009 (allegato 7), che riguarda la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio.
Con riferimento alla trasmissione dei dati di carattere personale, necessaria all’applicazione della regolamentazione comunitaria, l’articolo 77 del regolamento di base specifica che l’istituzione trasmittente osservi le norme sulla protezione dei dati previste dalla propria legislazione e, analogamente, l’istituzione ricevente sia tenuta a trattare tali dati secondo quanto previsto dalla sua legislazione. E’ stabilito, inoltre, che lo scambio di dati tra gli Stati membri debba avvenire nel rispetto delle norme comunitarie in materia di protezione dei dati relativi alle persone fisiche, in relazione all’elaborazione elettronica ed alla libera circolazione dei dati di carattere personale.
In materia di esenzione o riduzione di tasse, bolli, diritti di cancelleria o di registro, l’articolo 80 del regolamento di base dispone che i relativi benefici previsti dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti e i documenti da produrre per l’applicazione di tale legislazione siano estesi agli atti e ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o dei regolamenti comunitari. Occorre tenere presente, infine, che gli atti e i documenti da produrre per l’applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7