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Determinazione dell’onere di riscatto
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Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
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Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
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Modalità di versamento dell’onere
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Presentazione della domanda di riscatto
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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025
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Soggetti beneficiari
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI