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Determinazione dell’onere di riscatto
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Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
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Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
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Modalità di versamento dell’onere
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Presentazione della domanda di riscatto
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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025
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Soggetti beneficiari
Decreto del Presidente della Repubblica 818 del 26 aprile 1957
Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952,
n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Vigente al: 30-11-2013
TITOLO I - I CONTRIBUTI
CAPO 1° - Contributi obbligatori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per
la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed
integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o
iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze alle dipendenze
altrui dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomini e del 55° se
donne.
La disposizione relativa all'eta' di cui al precedente comma si
applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art.
27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternita'
delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.
Art. 2.
I contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani
sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni
obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo precedente.
Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle
Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni di pubblica
assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti
previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli
orfani degli iscritti.
Art. 3.
I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla
legge 4 aprile 1952, n. 218, nonche' quelli a percentuale dovuti al
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione
determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30
del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di
retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art.
2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa
ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
Art. 4.
Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui
all'articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione
giornaliera di cui all'art. 15, commi 3° e 4°, della legge 4 aprile
1952, n. 218.
La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a
settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la
retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso
che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate
lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle
giornate effettivamente retribuite se esso e' inferiore a quello
delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.
Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comma si osserva
anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni
medie in applicazione del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della
legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 5.
Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a
quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo
per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base
settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con
effettiva prestazione di lavoro.
Il valore di tali contributi e' quello della classe corrispondente
all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel
periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.
Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in
tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga
mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche
se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1975, N. 160)).
Art. 6.
I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle
pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa
unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei
guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e
alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle
armi, i contributi per la tutela della maternita' delle lavoratrici a
domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro
contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia
stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati
entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale e'
compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si
riferiscono.((26))
L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie,
o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi
avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell'art.
51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere
effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi
dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.((26))
Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato
e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di
concerto col Ministro per il tesoro, puo' stabilire deroghe al
termine per il versamento dei contributi.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 31 marzo 1979, n. 92, ha disposto (con l'art.3) che " Il termine
per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, e' fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a
quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali
i contributi si riferiscono."
Art. 7.
I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione
alla loro organizzazione aziendale possono in via eccezionale, essere
autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo
entro un termine piu' ampio di quello stabilito dall'articolo stesso
e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza.
L'autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate,
e' conferita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha
facolta' di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono
essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto concerne il
pagamento degli interessi di mora.
Art. 8.
I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto
indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto
alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore
di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve
essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni
e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i
quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre
5 anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato.
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso
dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento
dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e al
Fondo adeguamento e' restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi
superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i
contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media
della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto
della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresi'
restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in
eccedenza al contributo della classe massima.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432)).
Art. 9.
Le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni
alla data di consegna all'istituto nazionale della previdenza sociale
delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti
gli effetti e e non sono rimborsabili.
Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative
riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma
precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui
all'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto
1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque
anni dalla data del loro rilascio.((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 aprile 1962, n. 38 (in G.U.
1a s.s. 10/4/1962, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952. n. 218. e con
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
CAPO 2°- Contributi figurativi.
I periodi di cui all'art. 56, lett. a), numeri 1 e 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4 commi 1° e 4°,
della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di
contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di
essa, sempreche' per detti periodi non continui a sussistere in
favore dell'assicurato l'obbligo della assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione
alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di
previdenza che comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria
predetta.
Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui
all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e all'art. 4, commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n.
218, l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione
nella assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di
malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.(5)
I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. a),
n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono
riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle
forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria o
degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del
presente articolo.((23))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n.
2 (in G.U. 1a s.s. 18/3/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita'
"costituzionale dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, -
secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far valere un anno di
contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita'... nel quinquennio
antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in
riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76
della Costituzione;".
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio, n. 125 (in
G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge
4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, nella parte in cui esclude il riconoscimento del periodo
di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920
quando sia computabile per le pensioni a carico di altre forme di
previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia
stato effettivamente computato."
Art. 11.
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui
all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato
dall'Ente previdenziale dal quale e' stato assistito. Qualora non
abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale
l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza
sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data
stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia
sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia,
perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno
anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione
della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto
allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di
detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati
dalla documentazione gia' presentata.
Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata
inferiore a 15 giorni.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n.
2 (in G.U. 1a s.s. 18/3/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita'
"costituzionale dell'art. 11, parte ultima, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione all'art. 38, comma primo, del R. D. 28
agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale "non sono riconosciute ai
fini predetti (dei contributi assicurativi) le malattie di durata
inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli artt. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;"
Art. 12.
I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato
di gravidanza e puerperio, stabiliti dall'art. 5 e dal primo comma
dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato
dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di
contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura
di essa sempreche' l'interessata possa far valere almeno un anno di
contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di
interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di
cui al primo comma del precedente art. 10.
I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresi' agli
effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle
indennita' di disoccupazione, purche' nel quinquennio antecedente a
ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far
valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente
nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la
disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro
soggetto a dette assicurazioni, e purche' non debba essere altrimenti
assicurata per i periodi stessi.(12)((19))
Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni
caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante
l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso e'
riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio, n. 4 (in G.U.
1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale " della norma contenuta nell'art. 12, comma secondo,
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lett. a, n. 3, lett. b e c,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 152
(in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge
4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in
riferimento all'art. 76 della costituzione."
Art. 13.
L'importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i
periodi di cui agli articoli 10 e 12 del presente decreto e'
calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati,
o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni
nell'anno anteriore a ciascun periodo.
Per i periodi di servizio militare di cui all'art. 136 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per
ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe
della tabella B, n. I, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo
stesso contributo e' computato per i periodi considerati nel primo
comma qualora l'assicurato non possa far valere alcun contributo
nell'anno anteriore a ciascun periodo.
Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del
diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli
assicurati gia' titolari di una pensione diretta a carico
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i
superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro
trattamento che comporti l'esclusione dall'assicurazione predetta,
per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-3 luglio 1963, n. 112
(in G.U. 1a s.s. 6/7/1963, n. 180) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
CAPO 3°- Contributi volontari.
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 15.
L'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve risultare
in possesso alla data della scadenza di validita' di ciascuna tessera
di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5
della legge 4 aprile 1952, n. 218, computando i contributi
obbligatori e quelli volontari, per il quinquennio precedente la data
stessa.
Nel caso che il versamento dei contributi volontari sia effettuato
mediante pagamento diretto l'assicurato deve risultare in possesso
del sopradetto requisito alla scadenza del biennio dalla data di
decorrenza dell'autorizzazione e, successivamente, alla scadenza di
ciascun biennio.
Qualora durante il periodo di validita' della tessera il titolare
dell'autorizzazione sia nuovamente soggetto all'obbligo delle
assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per
la tubercolosi, le marche assicurative dovranno essere applicate dal
datore di lavoro sulla tessera stessa, sulla quale l'assicurato, in
caso di ulteriore cessazione o sospensione dell'obbligo assicurativo,
potra' continuare il versamento dei contributi volontari sino alla
scadenza della validita'.((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 dicembre 1961, n. 75 (in
G.U. 1a s.s. 5/1/1962, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con
riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Art. 16.
I contributi volontari per l'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi
durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto
ad altro trattamento obbligatoria di pensione. Parimenti non possono
essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della
pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di
previdenza o dei trattamenti sopracitati.(3)((11))
Si considerano comunque validi a tutti gli effetti i contributi
volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 35 (in
G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per
l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti non
possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia
iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per
periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di
pensione" in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio 1963, n. 3 (in
G.U. 1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del primo comma, secondo periodo, dell'art. 16 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo
comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento
all'art. 76 della Costituzione."
TITOLO II - LE PRESTAZIONI
CAPO 1° - Prestazioni per la invalidita', la vecchiaia
e i superstiti.
Art. 17.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti
dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell'art.
13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, rispettivamente
per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' e per il
diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in
favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario
di iscrizione negli elenchi anagrafici, non piu' di:
a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la
qualifica di permanenti, abituali o occasionali:
b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le
qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con
la qualifica di eccezionali;
c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la
qualifica di eccezionali.((14))
Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un
periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156,
104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri
proporzionale a ciascuna frazione di anno.
Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di
giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo
all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente,
considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti
mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso
dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le
norme comuni.
Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
di pensione di invalidita', richiesto dal primo comma dell'art. 9,
sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali,
resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le
donne e i giovani.
Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono
computati tanti contributi di cui alla tabella B, n. 3, allegata alla
legge 4 aprile 1952, n. 218, quante sono le giornate di lavoro
attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui
all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio-o giugno 1963, n. 84
(in G.U. 15/6/1963, n. 159) l'illegittimita' costituzionale "
dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art.
9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato
dall'art. 2 della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della
Costituzione."
Art. 18.
((La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino
perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della
domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della
domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via
amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita'
sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli,
nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali,
ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il
requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di
definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i
contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione
della domanda)). ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ha disposto (con l'art.18) che la
modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Art. 19.
La pensione di riversibilita' di cui all'ultimo comma dell'art. 13,
sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori
superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari
di pensione diretta, purche' alla morte dell'assicurato o del
pensionato essi risultino a di lui carico e sempreche' non vi siano
ne' coniuge ne' figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano
titolo alla pensione.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' i figli in eta'
superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano
a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima
del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.
Conserva il diritto alla pensione di riversibilita' dopo il
compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai
sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della
morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta
eta'.
Art. 20.
La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall'art.
25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' applicabile anche agli
effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di
assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di
invalidita'. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo
sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano
l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano
riconosciuti invalidi o per i qualsiasi verifichi il decesso nel
periodo di validita' dell'articolo medesimo. Al verificarsi delle
dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno
dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione al versamento dei
contributi volontari.((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 124
(in G.U. 1a.s.s. 13/7/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione."
Art. 21.
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338) ((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con snetenza 26 febbraio-14 marzo, n. 18
(in G.U. 1a s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale " della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte
del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818, in relazione all'articolo 27 della legge di
delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77
della Costituzione."
Art. 22.
Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato,
sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano
presentate tessere assicurative o versati contributi per
l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per
periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, sempreche'
nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione
stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale
aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale si e' verificato il tardivo adempimento.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Art. 24.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di
ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o post-sanatoriale a
carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
L'assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, puo' invece ottenere la
pensione per invalidita' nel periodo in cui usufruisce di cura
ambulatoria o di indennita' postsanatoriale.
La trattenuta di cui al secondo comma dell'art. 72 ha inizio dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il
ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo
giorno del mese nel quale avviene la dimissione.
Art. 25.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
La disposizione dell'art. 12 sopra citato, con i limiti di cui al
comma precedente, si applica altresi' ai pensionati il cui
trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle
rispettive gestioni.((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con snetenza 7-10 maggio 1963, n. 65 (in
G.U. 1a s.s. 18/5/1963, n. 132) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Art. 26.
Il pagamento della pensione di invalidita' e' sospeso quando
l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza
della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei
mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una
retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva
anteriormente al riconoscimento dell'invalidita' se si tratta, di
operaio, o alla meta', se si tratta di impiegato.
La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire
dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale
avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni gia'
avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la
cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati
per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del
precedente art. 21.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume
pensionati per invalidita' in forza della legislazione speciale sopra
richiamata e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a
qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente,
dalla data di assunzione. Esso e' inoltre tenuto a comunicare
all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15
giorni dalla data stessa.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile-5 maggio 1959, n. 24
(in G.U. 1a s.s. 9/5/1959, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita' "
costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in
riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. Cosi' deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 aprile 1959."
Art. 27.
I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che
hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta
assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa
contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di
contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto,
qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti,
hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20%
dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le
integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione
stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato. Il supplemento di
cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla
data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le
condizioni di eta' o di invalidita' previste dall'assicurazione per
la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del
mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate.
Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati
successivamente alla liquidazione della pensione per invalidita' o
per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il
supplemento e' liquidato con l'osservanza delle norme di cui all'art.
21 del presente decreto.
Il supplemento di pensione e' a carico dell'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo
adeguamento, ed e' riversibile, in caso di morte del pensionato,
nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole
forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo
alla concessione della pensione.
Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola,
contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-27 maggio 1961, n. 28 (in
G.U. 1a s.s. 3/6/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale " dell'articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76
della Costituzione."
Art. 28.
Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sempreche' non rientrino nella competenza degli
Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ai pensionati di invalidita', nonche' agli assicurati
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti che alla data della
domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di
assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo
quinquennio per il diritto alla pensione di invalidita'.
CAPO 2°- Prestazioni per la tubercolosi.
Il marito. di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico
della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei
limiti stabiliti per gli altri familiari.
I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato
che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall'art. 3
della legge 9 agosto 1954,n. 657, conservano il diritto alle
prestazioni sanitarie e alla indennita', post-sanatoriale, quando non
siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero
precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di
stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di eta' previsti
dall'art. 1 della legge stessa.((17))
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-14 marzo n. 19 (in
G.U. 1a.s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "della norma contenuta nel primo comma dell'art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in
riferimento all'art. 77 della Costituzione."
Art. 30.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1953,
n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti
per la tubercolosi hanno diritto all'ammissione nelle colonie marine
o montane purche' abbiano compiuto l'eta' di sei anni e non abbiano
superato l'eta' di 12 anni.
L'ammissione viene disposta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale e le spese relative sono a carico
dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
CAPO 3°- Prestazioni per la disoccupazione
involontaria.
Art. 31.
L'importo dell'indennita' di disoccupazione e del sussidio
straordinario di disoccupazione e' fissato in L. 230 giornaliere per
tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte L. 80 giornaliere
per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la
maggiorazione della indennita' o del sussidio straordinario ai sensi
delle disposizioni in vigore.
Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le
indennita' e le maggiorazioni di cui all'art. 19 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i
sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli articoli 35
e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonche' l'indennita' di
caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e
successive disposizioni. (4)(18)((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 ha disposto (con l'art.1) che " Con
effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge,
l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di
disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli
assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per
ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti
disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 come modificata dal Il D.L. 29 marzo
1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966,
n. 310 ha disposto (con l'art.1) che "Con effetto dal 1 aprile 1966,
salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura
dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300
dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, e' elevata a lire
quattrocento."
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 come modificata dal Il D.L. 29 marzo
1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966,
n. 310 a sua volta modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30,
convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha
disposto (con l'art.1) che " che a decorrere dal 1 gennaio 1974, la
misura della indennita' giornaliera di disoccupazione ivi comprese le
indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli
operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800."
Art. 32.
L'indennita' di disoccupazione o il sussidio straordinario e le
relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le
domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e
l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.
Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si
verifichino nel corso del periodo di indennizzabilita', purche' il
disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di
natura previdenziale.
La corresponsione delle prestazioni e' sospesa qualora il
disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o
assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali
competa la maggiorazione.((2))
L'indennita' di disoccupazione e il sussidio straordinario non
spettano per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di
pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 24 (in
G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma terzo dell'art. 32 del detto decreto
delegato 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui si stabilisce che
l'indennita' di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali
e' percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37
della indicata legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Art. 33.
Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennita' per
tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180,
con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73
e 77 del citato decreto-legge.
Per la concessione della prestazione restano ferme le modalita'
stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio
decreto 7 dicembre 19247, n. 2270.
Art. 34.
Ai fini della percezione della indennita' di disoccupazione o del
sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della
prestazione ed ogni altra volta che ne venga, richiesto, deve
comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione
all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione
scritta la continuita' della sua disoccupazione o indicare i giorni
in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione;
esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia
indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno
espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma
dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende
dichiarazioni false.
Il disoccupato deve altresi' sottostare alle altre norme per il
controllo della disoccupazione stabilite dall'istituto nazionale
della previdenza sociale, che puo' in caso richiedere la sua
presentazione giornaliera all'Organo erogatore.
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.
Art. 35.
Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall'articolo
unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro
straordinario effettuate debbono essere versate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale per l'accreditamento a favore
della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine
di cui all'art. 6 o, in caso di autorizzazione a differire gli
adempimenti contributivi, entro il termine piu' ampio previsto
dall'art. 7. Per la riscossione di dette somme si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni
generali obbligatorie.
L'obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro
straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati
dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione.
Art. 36.
Ai fini dell'applicazione ((...)) dell'art. 32, lett. b), della
legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilita'
d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e
il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti
pubblici servizi, e' accertata in sede amministrativa su domanda del
datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della
domanda medesima.
Art. 37.
I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei
precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio
per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5
della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei
contributi volontario, successivamente, ai fini dell'applicazione dei
primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati;
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto
previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano
protetti agli effetti delle assicurazioni interessato in base a
convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo
corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato
da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione
ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a),
punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal
computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub
art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
per il diritto alla pensione per invalidita' e per i superstiti, e
dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il
diritto alle prestazioni antitubercolari, nonche' dal computo del
biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il
diritto alla indennita' di disoccupazione, fermo restando quanto
disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse
da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i
quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza,
quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal
computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto
alla pensione per invalidita' o per i superstiti e per l'ammissione
al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ha disposto (con l'art.16) che
e' abrogato l'art.37 per le parti concernenti la prosecuzione
volontaria.
Art. 38.
Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e
per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai
figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati,
quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i
minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di
legge.
Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti,
gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle
quali l'assicurato fu affidato come esposto.((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 maggio n. 180 (in G.U.
1a s.s. 26/5/1999) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale
dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e
di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i
soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la
vivenza a carico degli ascendenti."
Art. 39.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, sub art. 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954,
n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si
considerano inabili le persone che, per grave inferiorita' fisica o
mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Art. 40.
Agli effetti della determinazione della vivenza a carico
dell'assicurato o del pensionato delle persone di famiglia per il
riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la
tubercolosi e per la disoccupazione o alle maggiorazioni di esse gli
interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale il documento del Comune di origine o di residenza
rilasciato sul modulo previsto dall'articolo 38 del testo unico delle
norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Nel caso in cui la concessione della prestazione o delle
maggiorazioni di essa sia subordinata alla sussistenza di limiti di
reddito dei familiari, o quando sia necessario conoscere l'entita'
dell'onere sostenuto per il mantenimento dei familiari stessi,
l'interessato deve dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale l'entita' rispettivamente dei redditi e degli oneri su
apposito modulo nel quale saranno espressamente richiamate le
sanzioni stabilite per chi rende dichiarazioni false.
L'interessato deve inoltre tempestivamente denunciare all'istituto
ogni variazione del proprio stato di famiglia o del reddito dei
familiari o del contributo per il loro mantenimento che comporti la
cessazione o la variazione delle prestazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' comunque
compiere in ogni momento indagini per controllare la sussistenza
delle condizioni per il diritto alle singole prestazioni rivolgendosi
all'Ufficio delle imposte dirette e ad altri uffici pubblici, o anche
all'Arma, dei carabinieri o alle Autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 41.
Nelle contravvenzioni alle leggi che disciplinano le assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati, la Cassa unica per gli assegni familiari, la Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad
orario ridotto, la Cassa per il trattamento agli impiegati privati
richiamati alle armi, la contribuzione per la tutela della maternita'
delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari e
quella per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonche'
ogni altra contribuzione relativa a gestioni affidate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il contravventore puo', prima
dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado,
presentare all'Istituto domanda di oblazione da lui sottoscritta.
L'oblazione puo' essere richiesta con unica domanda per piu'
contravvenzioni contestate sotto la medesima data.
Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni
contributive, la domanda di oblazione deve essere accompagnata, a
pena di inammissibilita', dalla ricevuta comprovante il pagamento
all'Istituto dei contributi omessi e di una somma pari al 10% del
relativo importo quale deposito cauzionale a garanzia del pagamento
delle sanzioni; negli altri casi la domanda di oblazione deve essere
accompagnata, pure a pena di inammissibilita', dalla ricevuta di un
deposito cauzionale di importo pari ad un decimo della penalita'
massima prevista per ogni contravvenzione.
La domanda di oblazione sospende il corso del procedimento penale e
non puo' essere revocata.
Art. 42.
Per la definizione delle domande di oblazione presenta e ai sensi
dell'articolo precedente l'Istituto, previo parere del Comitato
esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e
massimo dell'ammenda stabilita. Qualora le contravvenzioni siano
relative ad omissioni contributive l'Istituto inoltre puo', previo
parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva prevista
per le singole inadempienze.
Il pagamento delle somme stabilite dall'istituto deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della.
comunicazione della decisione, che deve essere data al
contravventore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il
pagamento estingue il reato.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il
procedimento penale riprende il suo corso e il contravventore non
puo' piu' avvalersi del beneficio dell'oblazione. La somma versata a
titolo di deposito cauzionale e' trattenuta a garanzia del pagamento
dell'ammenda e del rimborso delle spese; qualora il contravventore
sia prosciolto, la somma e' ad esso restituita.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 119. - RELLEVA