Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025
Determinazione dell’onere di riscatto
(circ.69/2024)
In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.
L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo ai sensi del citatoarticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
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