Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Presentazione della domanda di riscatto

(circ.69/2024)

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1 in commento, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del citato comma 129 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) dal sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

 

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