Home Contribuzione Da riscatto Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 177 dell'8 agosto 1988
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Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
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Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
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Circolare 177 dell'8 agosto 1988
Oggetto:
Servizio militare. Certificazione per il riconoscimento ai fini previdenziali. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 5 febbraio 1988, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1988 (G.U. n. 176 del 28 luglio 1988).
Nella seduta del 5 febbraio 1988, il Consiglio di Amministrazione dello
Istituto, con deliberazione n. 11 adottata in forza del potere conferitogli
dall' art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29
febbraio 1988, n. 48 (1), ha disposto che:
"Ai fini del riconoscimento dei periodi di servizio militare e di quelli
equiparati nelle gestioni previdenziali amministrate dall' Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, prestato successivamente al 31 dicembre 1945, e' data
facolta' agli interessati di presentare una dichiarazione sostitutiva,
rilasciata su apposito modulo predisposto dall' Istituto stesso, dalla quale
risultino l' effettuazione e la durata del servizio medesimo.
Nel corso dell' istruttoria della domanda e, comunque, entro la data della
sua definizione ovvero della liquidazione della prestazione, da effettuarsi in
ogni caso con espressa riserva di eventuale conguaglio, l' Istituto provvede a
richiedere direttamente la documentazione alla competente Amministrazione
Militare".
Pertanto, in occasione della presentazione di domande di accreditamento di
contribuzione figurativa per periodi di servizio militare ed equiparati,
prestati successivamente al 31 dicembre 1945, siano esse connesse o meno a
domande di trasferimento di contribuzione obbligatoria ad altre gestioni
pensionistiche, di costituzione di rendita o di riscatto ovvero di prestazione,
gli interessati avranno facolta' di produrre, in luogo della certificazione
dell' Autorita' Militare, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma
autografa - da compilare su apposito modulo di cui si allega fac-simile - sulla
quale dovranno essere indicate, con esattezza, le fasi salienti del Servizio
Militare (data iniziale di presentazione alle armi, periodi di licenza e natura
della stessa, data di congedo ecc.).
Le Sedi, dal canto loro, entro la data di definizione delle singole
pratiche o di liquidazione della prestazione, provvederanno a richiedere, come
previsto al secondo capoverso della citata deliberazione n. 11/1988, ai
competenti Distretti Militari od alle Capitanerie di Porto per gli iscritti
alla leva di mare, la documentazione ufficiale (fogli matricolari militari -
stati di servizio) sulla cui base dovranno essere successivamente verificati i
dati in precedenza forniti dagli interessati.
Ove la domanda di accredito del servizio militare sia presentata in
occasione di una domanda di prestazione, nei confronti degli interessati dovra'
essere fatta espressa riserva, secondo quanto previsto dalla deliberazione in
argomento, di eventuale ripetizione delle somme che dovessero risultare
indebitamente percepite a seguito del successivo raffronto tra la dichiarazione
resa dagli interessati all' atto della presentazione della domanda di
prestazione e le risultanze della certificazione fatta pervenire dalla
competente Autorita' Militare. In particolare, ove dal disconoscimento, totale
o parziale, dei periodi di servizio militare a suo tempo dichiarati dagli
interessati dovesse derivare il venir meno dei requisiti minimi di
contribuzione per il diritto alla prestazione, le Sedi procederanno all'
annullamento della stessa ed al conseguente recupero delle somme indebitamente
percepite. Qualora, invece, il disconoscimento dei periodi di servizio militare
dovesse incidere soltanto nella misura della prestazione, le Sedi procederanno
alla ricostituzione in diminuzione della stessa e, parimenti, al recupero dell'
indebito.
Analogamente, ove la domanda di accredito del servizio militare sia
connessa ad una pratica di riscatto o di costituzione direndita vitalizia, il
richiedente dovra' essere avvertito che l' indicazione dei periodi di servizio
militare, risultati poi non confermati dalle Amministrazioni Militari, che
abbia comunque indotto l' Istituto a determinare un contributo di riscatto
ovvero una riserva matematica inferiore a quella dovuta, comportera' la
riduzione del periodo o dei periodi oggetto dell' operazione.
Qualora, poi, la domanda di accredito dei periodi di servizio militare
fosse connessa sia ad una domanda di prestazione che di riscatto e/o di
costituzione di rendita vitalizia ed a seguito del riscontro dei dati forniti
dall' Autorita' Militare si dovesse pervenire alla contrazione dell' accredito
dei periodi di riscatto o di costituzione di rendita, per i riflessi che tutto
cio' potrebbe avere nei confronti della prestazione gia' liquidata le Sedi
procederanno secondo quanto in precedenza detto in ordine all' eventuale
annullamento o ricostituzione della prestazione stessa.
Per quel che concerne, infine, le richieste di accreditamento di
contributi figurativi per servizio militare connesse a domande di trasferimento
delle contribuzioni presso altre gestioni, si pone in rilievo che il
trasferimento ovvero la segnalazione di periodi di contribuzione figurativa
alla gestione accentrante potra' avvenire solo dopo l' acquisizione
della documentazione ufficiale.
Ai fini di cui sopra, e' stato predisposto il modulo di domanda di
accreditamento figurativo di cui all' allegato, sul quale il richiedente dovra'
sottoscrivere, insieme alla dichiarazione degli elementi concernenti i periodi
da riconoscere, le specifiche avvertenze circa le conseguenze derivanti dall'
eventuale, riscontrata inesattezza delle notizie fornite.
Si precisa, altresi' , che i periodi di cui trattasi, pur essendo
immediatamente utilizzabili, salvo che per il trasferimento ad altre gestioni,
per le operazioni richieste dallo interessato, devono essere accreditati sul
conto individuale cartaceo o ARPA del medesimo solo a riscontro avvenuto (2).
Pertanto, la dichiarazione in parola sara' tenuta in evidenza in attesa
del documento ufficiale, per essere distrutta in caso di esito positivo della
verifica.
Restano, comunque, confermate, per quel che non attiene strettamente alla
documentazione, le istruzioni sino ad ora impartite in materia di
riconoscimento ed utilizzazione della contribuzione figurativa per periodi di
servizio militare o ad esso equiparati.
La delibera di cui trattasi interessa anche i Fondi di previdenza
integrativi e sostitutivi gestiti dall' Istituto e, pertanto, i criteri
indicati con la presente circolare troveranno applicazione anche nella
istruttoria e definizione delle domande di accredito del servizio militare,
presentate da iscritti e pensionati dei Fondi medesimi. In tal caso la
documentazione dovra' essere presentata direttamente ai competenti Servizi di
questa Direzione Generale (Servizio Fondi Speciali di Previdenza e Servizio
Previdenza Marinara e addetti ai pubblici servizi di trasporto).
Per effetto della delibera in esame le disposizioni di cui alla circolare
n. 1104 C.I./48 dell' 11 maggio 1986 (3), concernenti il rilascio di documenti
matricolari direttamente allo Istituto su delega degli assicurati residenti
all' estero, continuano a trovare applicazione unicamente per il riconoscimento
dei periodi di servizio militare e di quelli equiparati prestati
precedentemente al 31 dicembre 1945.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
N O T E
(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 507
(2) Si fa riserva di istruzioni per quanto concerne la registrazione dei
periodi di che trattasi nei prospetti contributivi da inviare agli
Organismi esteri per le domande di prestazioni da esaminare ai sensi della
regolamentazione internazionale.
(3) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 621.
Allegato
ALLA SEDE I.N.P.S. DI ...............
Domanda di accreditamento dei contributi figurativi per servizio
militare (PRESTATO SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1945).
Il sottoscritto .............................................
chiede ai sensi dell' art. 49 della legge 30.4.1969, n. 153, lo
accreditamento dei contributi figurativi per servizio milita-
re/servizio militare non armato/servizio sostitutivo civile,
prestato nell' Arma ..............................................
iscritto nella forza assente del Distretto Militare/della Capita-
neria di Porto (1) di ......................................
A tal fine, dichiara quanto segue:
g. m. a.
1) Chiamato alle armi e giunto il ... ... ...
2) Collocato in congedo il ... ... ...
Notizie particolari
- Posto in licenza senza assegni
in attesa di trattamento di
quiescenza dal ............ al ..........
- Posto in licenza per motivi
di famiglia dal ............. al ..........
- Posto in licenza per motivi
di studio dal ............. al ..........
- E' stato sottoposto a prov-
vedimenti limitativi della
liberta' personale in attesa
di sentenza seguita da asso-
luzione/condanna (1) dal ............. al ..........
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili epenali
previste dall' art. 23 della legge 4.4.1952, n. 218 e dall' art.
40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, attesta sotto la propria
responsabilita' che i dati contenuti nel presente modulo sono
veritieri e completi; e' , altresi' , consapevole che la conse-
guente definizione di domanda di riscatto, rendita vitalizia o di
liquidazione di prestazione, verra' effettuata con riserva, per
cui, ove le notizie fornite con la presente dichiarazione non
dovessero trovare, in tutto o in parte, riscontro con la certifi-
cazione fornita dalle competenti Autorita' Militari, l' INPS
procedera' al recupero delle somme risultate indebite ovvero, ove
le stesse abbiano determinato un diverso ammontare dei valori di
riscatto inferiori a quello dovuto, alla contrazione dei periodi
accreditati.
............................ ............................
data firma