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Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
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Istruzioni operative per le Strutture territoriali
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Modalità di pagamento
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Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione
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Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Legge 1115 del 5 novembre 1968
Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.
Vigente al: 11-10-2014
TITOLO I
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI
DELL'OCCUPAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si
dara' luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attivita' produttive.
Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti
preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.
TITOLO II
INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI
DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA
Art. 2.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai
delle aziende industriali, comprese quelli dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economi che settoriali o locali delle attivita' industriali o ne casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, e' corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimi di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, mi comunque non oltre le 44 settimanali.
La durata di detto trattamento puo' essere prolungata a 6 mesi con
disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalita' indicate nell'articolo 3.
Art. 3.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, e' dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonche' la decorrenza dei relativi provvedimenti.
Art. 4.
Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo
2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilita', della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, e' cosi' modificato:
"La concessione dell'integrazione data dalle sedi provinciali
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali".
TITOLO III
ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE
A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.
A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.
Art. 7.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI DISOCCUPATI
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)
che le disposizioni dell'art. 8 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla
gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)
che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno
giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.
A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresi'
l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei lavoratori disoccupati.
TITOLO V
ASSEGNO AI LAVORATORI ANZIANI LICENZIATI
Art. 11.
((Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973
agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del
trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli
altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve
essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia
in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni)).
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e
12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro sara' determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.
Art. 14.
All'onere derivante dalla presente legge in lire 2.000 milioni per
l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 1.500 milioni e lire 500 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; a quello di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1969 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - BOSCO - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA
Legge 334 del 12 marzo 1968
Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.
Vigente al: 14-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della
legge 5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1969.
Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i
contributi unificati in agricoltura provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Indipendentemente da tale procedimento, le commissioni comunali
predette hanno facolta' di formulare proposte al servizio predetto in ordine alla formazione degli elenchi di variazione di cui al comma precedente.
Art. 2.
Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli
uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, viste anche le eventuali proposte delle commissioni comunali, compilano ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, gli elenchi di variazione e li trasmettono quindi, alle commissioni competenti per territorio; queste debbono far pervenire il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni; trascorso tale termine, gli uffici provinciali predetti procedono alla pubblicazione degli elenchi stessi.
I pareri delle commissioni comunali, qualora non coincidano con le
determinazioni degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, debbono essere motivati; in particolare, nel caso di nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, deve essere specificato il numero delle giornate di lavoro prestato dai lavoratori interessati, con la indicazione dei periodi di lavoro, nonche' dei datori di lavoro o dei concedenti in compartecipazione od a piccola colonia, presso i quali hanno avuto luogo le prestazioni di opera.
Gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, qualora non possano, a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi, in tutto od in parte, al parere delle commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, avverso l'iscrizione o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale a mezzo di messo comunale raccomandata postale. Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti.
In presenza di ricorso gli uffici provinciali del servizio per gli
elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura terranno sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una o in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni.
Queste sono erogate dagli enti competenti per in periodo massimo di cento giorni dalla data di presentazione del ricorso in prima istanza. Entro i suddetti cento giorni il ricorso deve essere deciso dalla commissione provinciale competente.
Avverso la decisione di primo grado emessa dalla commissione
provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide entro il termine di 180 giorni, sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Art. 3.
I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle
commissioni comunali, previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono nominati dai sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in numero di due per i datori di lavoro e di due per i lavoratori nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovra' essere coltivatore diretto.
La norma di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n.
1136, e' abrogata.
Art. 4.
E' istituita in ciascuna provincia una commissione presieduta dal
prefetto e composta da:
a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, con funzioni di vice presidente;
b) un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei
coltivatori diretti;
d) otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) i direttori delle sedi provinciali del servizio per gli
elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, dell'INPS e dell'INAM o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.
La commissione e' nominata con decreto del prefetto e dura in
carica tre anni.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
dell'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati appartenente alla carriera direttiva.
In sede di prima applicazione il prefetto provvede alla istituzione
della commissione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai componenti della commissione di cui al primo comma ed ai
componenti della commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonche' al segretario di esse e' dovuta per ogni seduta una indennita' di presenza di lire 2.000 a partire dallo inizio dei lavori della commissione stessa.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' a
carico del bilancio del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.
Art. 5.
La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente
articolo ha il compito:
a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da
disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli gia' affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.
Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.
Art. 6.
Le emigrazioni temporanee, purche' di durata inferiore a due anni,
non determinano, di per se', la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, e' sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione.
Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati
debbono comunicare all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti dei lavoratori chiamati in servizio militare.
Art. 7.
Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Nelle dichiarazioni previste dal predetto articolo 2 della legge 18
dicembre 1964, n. 1412, debbono essere anche indicate dal datore di lavoro o dal concedente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione della azienda, nonche' il suo ordinamento colturale, la specie ed il numero dei capi di bestiame allevati e la forma di conduzione praticata.
Qualora i datori di lavoro o i concedenti omettano di presentare le
denuncie di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, o le presentino con dati ed elementi di dichiarazione manifestamente inattendibili, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori o per i contributi unificati in agricoltura determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di manodopera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonche' le consuetudini locali. L'accertamento cosi' determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni. Resta salvo il diritto degli interessati di comprovare, in sede di ricorso avverso l'accertamento, un diverso impiego di manodopera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in caso di
conduzione in compartecipazione o di concessione a piccola colonia, anche nelle province non comprese tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.
I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attivita' di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
Art. 9.
In attesa dell'emanazione di norme legislative per lo
inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonche' dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali piu' favorevoli gia' goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non piu' in atto all'entrata in vigore della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 185 (in
G.U. 1a s.s. 28/07/1976) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi agricoli unificati)".
Art. 10.
Nelle province non comprese tra quelle di cui all'art. 1 della
legge 5 marzo 1963, n. 322, ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto e' stabilito nel primo comma del precedente articolo 1.
Art. 11.
Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonche' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro.
I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno
regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accertera' in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilita' verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione.
Nei casi in cui l'esazione dei contributi unificati avvenga a mezzo
di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, quarto comma del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - PIERACCINI
- RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Legge 406 del 28 marzo 1968
Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.
Vigente al: 2-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.
L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in
G.U. 1° s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto".
Art. 2.
Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968
sono titolari della pensione non reversibile, l'indennita' di accompagnamento decorre da tale data.
La stessa decorrenza e' stabilita per i ciechi assoluti che
ottengono la pensione non reversibile dopo il 1 gennaio 1968 con effetto da data anteriore.
In tutti gli altri casi, l'indennita' di accompagnamento e'
concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Art. 3.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa con provvedimento del
presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una
dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo.
Per le concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in
ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennita'.
Art. 4.
All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
- PIERACCINI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE