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Calcolo dell'onere
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Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
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Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
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Deducibilità ai fini fiscali
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Diploma di assistente sociale
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Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
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Diploma universitario diverso dalla laurea
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Documentazione da produrre
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Efficacia del contributo riscattato
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Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
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Facoltà di riscatto per i non iscritti
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ISEF
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Laurea conseguita all'estero
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Laurea in teologia
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Modalità e termini di pagamento
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Passaggio ad altro corso
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Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
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Periodi riscattabili
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Requisiti oggettivi
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Requisiti soggettivi
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Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
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Riscatto del corso legale di laurea
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Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
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Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
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Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
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Riscatto nella gestione separata
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Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
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Valutazione ai fini pensionistici
Legge 77 del 3 febbraio 1963
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
Vigente al: 25-9-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e
affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro ed a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalita' previsti nei decreti medesimi.
Art. 2.
Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista
dall'articolo precedente, e' istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, una gestione speciale per gli operai della edilizia avente contabilita' separata delle prestazioni e dei contributi.
Essa e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale che vi provvedera' con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Art. 3.
L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge
e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad in mese.
Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese
l'integrazione e' corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5.
Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le
eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.
Art. 4.
La Commissione provinciale di cui al presente articolo 3 e'
nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, e da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria.
Contro le decisioni negative della Commissione provinciale e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 5. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 febbraio 1970, n.14 ha disposto (con l'art. 3) che "Nella
commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le
organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale."
Art. 5.
La Commissione centrale di cui all'articolo 3 e' presieduta dal
presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed e' composta dai Rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e di tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia.
Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consuntivo.
La Commissione predetta, e' nominata con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 febbraio 1970, n.14 ha disposto (con l'art. 4) che "Nella
commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le
organizzazioni nazionali piu' rappresentative."
Art. 6.
Spetta alla Commissione centrale:
1) decidere sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;
2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla
applicazione della, presente legge;
3) partecipare alle riunioni del Comitato speciale per la Cassa
integrazione guadagni per l'esame dei bilanci annuali.
Art. 7.
Contro le decisioni di cui al n. 1) dell'articolo 6 comma
dell'articolo 3 e' dato ricorso ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
Art. 8.
Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente
legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. (2) ((3))
Tale contributo e' sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per
l'integrazione guadagni degli operai della industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore delle imprese
industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto
1975, n. 427, ha disposto (con l'art. 2) che i contributi previsti dal presente articolo sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dal D.P.R. 14
settembre 1978, n. 897, ha disposto (con l'art. 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi sono elevate al 4 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Art. 9.
Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le
disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
TREMELLONI - BOSCO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Legge 9 del 9 gennaio 1963
Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.
Vigente al: 15-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.
Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12a) (13) ((15))
Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218.
Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72 volte.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il
trattamento minimo garantito."
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1989 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il
minimo garantito dalla legge."
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo
medesimo."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 6 luglio 1989, n. 373 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1989 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo
trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989, n. 488 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1989 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il
trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento
risulti superiore al minimo"
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo
anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 547 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)."
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AGGIORNAMENTO (12a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-8 aprile 1992 n. 165 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella
parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia".
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 13 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza
della Cassa nazionale per la previdenza marinara."
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato; e l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.
E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidita', e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualita' nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.
Art. 3.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.
Art. 4.
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
Art. 5.
((I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
1) al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600
anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:
2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:
780 contributi giornalieri per gli uomini;
520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente
la domanda di pensione, almeno:
156 contributi giornalieri per gli uomini;
101 contributi giornalieri per le donne e i giovani)).
Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di
contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.
Art. 6.
I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori
diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attivita' - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli derivanti da altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti.
L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere
la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'eta' fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di
pensione ai superstiti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613)).
Art. 7.
Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia
nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto - al compimento dei normali limiti di eta' stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale - liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.
Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della relativa domanda, e' pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed e' integrato sino a 72 volte il suo ammontare.
Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidita'
dell'assicurazione generale obbligatoria, nel cui confronti ricorrano le condizioni indicate nell'una, o nell'altra delle lettere
seguenti:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della
pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di eta' se uomini, o il 60° se donne;
b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.
I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del
supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale, liquidazione avra' luogo decorso un biennio della precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.
I supplementi di cui sopra assolvono la integrazione concessa ai
sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.
I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono
annientati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N.153)).
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613)).
L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di
invalidita' e vecchia la per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonche' l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalita' di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Ai fini dell'assicurazione dell'invalidita' e vecchiaia di cui alla
presente legge, i contributi di cui al precedente comma, sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani.
Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui
alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidita' e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore, diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.
Art. 10.
Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese dirette
coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1126, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi al l'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di
titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei
componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a
coltivazione diretta ed il titolo di detta condizione, con l'indicazione della ditta, intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonche' del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti
a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.
Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere
presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengono variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici
provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente,
nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonche' ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.
Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.
La Commissione puo' disporre la notifica del ricorso agli eventuali
controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
Avverso la decisione della Commissione e' dato, ricorso, entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza soci ale, il quale decide sentita, la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti
all'obbligo assicurativo, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge, i concedenti fondi a mezzadria, e colonia, nonche' gli Istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno e'
effettuata nel corso dell'anno stesso sulla frase delle giornale di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.
A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonche' degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.((3a))
Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle, medesime.
Per gli iscritti l'elenco dovra' indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia gia' stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.
Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola, dal 15 aprile al 30 aprile.
Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, e' data facolta' a chiunque mie abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui ai successivo articolo 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione e' dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
A partire dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assi curati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidita'; e la vecchiaia, per l'anno a cui si riferiscono.
Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma, quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212.
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AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 63, comma 1)
ha disposto che "Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validita' quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio".
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.476))
Art. 13.
Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al
precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
Art. 14.
I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono
riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Art. 15.
I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in
qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.((2a))
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AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n.
417(in G.U. 1a s.s. 30/12/1998 n. 52) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine,
secondo i principi di cui in motivazione."
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N.903))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N.903))
Art. 18.
La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 9
della presente legge, nonche' le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonche' alla entita' del concorso dello Stato.
Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un
incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.
Art. 19.
La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla
riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, e' posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
L'ammontare relativo e' annualmente determinato con decreto del
Ministro per il lavoro e le previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da delle gestioni.
Art. 20.
Sono chiamate a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai
sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:
1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 21.
In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1
l'assicurato e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.
Art. 22.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' le persone
assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.
Art. 23.
Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei
confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e' data difficolta' di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari, alle condizioni e con le modalita' previste dalla norme vigenti.
Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente,
le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.
Art. 24.
A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto:
Numero anni coperti di contribuzione.
Uomini
Anno Donne
1962.................................... 5
1963.................................... 6
1964.................................... 7
1965.................................... 8
1966.................................... 9
1967................................... 10
1968................................... 11
1969................................... 12
1970................................... 13
1971 14
I contributi complessivamente versati per periodo dal 1957 al 1961
compreso sono ragguagliati - per il periodo stesso - ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile - ai fini del primo comma del presente articolo si intende quello per il quale risultano accrediti non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati.
Art. 25.
Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.
E' altresi', punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il
mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.
Art. 26.
Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false
dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)).
Art. 27.
Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, e'
derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso e' tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.
Art. 28.
La vigilanza sull'esecuzione delle norme di cui alla legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge e' demandata all'Ispettorato del lavoro.
Art. 29.
In attesa della emanazione norme concernenti il riordinamento delle
disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.
Le somme cosi' anticipate saranno reintegrate alle gestioni dei
modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.
Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il
Ministro per il tesoro, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, autorizza, l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilita', sul conto corrente postale intestato all'istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.
Dette sovvenzioni, comune, dovranno essere rimborsate non oltre il
secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.
Art. 30.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche
per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.
Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione
dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione dello poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidita' vecchiaia e superstiti.
Art. 31.
Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica
soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con proprio
decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di
malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo l, lettera. b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrali ed approvata con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 32.
All'onere di lire 18 miliardi e 590 milioni derivante
dall'applicazione degli articoli 16 e 31 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota, delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazione della, disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi ti registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047:
articolo 1, secondo comma;
articolo 2, dalle parole: "sempre che", sino al la fine
dell'articolo;
articolo 3;
articolo 4, secondo comma;
articolo 5, commi dal primo al sesto;
articolo 8, ultimo comma;
articolo 11, penultimo comma;
articolo 16.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre
1954, n. 1136:
articolo 1, comma primo, della parola "sempreche'" sino alla fine
del comma;
articolo 1, commi secondo e terzo;
articolo 24, comma terzo.
E' altresi' abrogata ogni altra disposizioni in contrasto o
incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
TREMELLONI - RUMOR
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO