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Circolare 39 del 10 marzo 2022
Oggetto
Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sommario
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Requisiti del soggetto richiedente
4. Presentazione della domanda
5. Gestione delle domande e verifica dei requisiti
6. Misura del beneficio e modalità di erogazione
7. Decadenza e sospensione del beneficio
8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
9. Aspetti fiscali
10. Istruzioni contabili
Con il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (di seguito, anche decreto interministeriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021, sono state emanate le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il citato decreto interministeriale, in attuazione del comma 366 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2021, reca i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di tale contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni e informazioni, le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande, nonché si illustra la modalità di erogazione del beneficio.
L’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 365, successivamente modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Ai fini che qui interessano, si intende per:
“nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
“genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;
“figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).
L’INPS provvede all’attività di ricezione e gestione delle domande del contributo mensile in argomento, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto interministeriale.
3. Requisiti del soggetto richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sia residente in Italia;
b) disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio (c.d. ISEE minorenni);
c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.
Limitatamente alla lettera b), nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità.
Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione.
Relativamente a quanto previsto al punto d):
- sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);
- il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.
4. Presentazione della domanda
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’appositoservizioon lineraggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa, inoltre, che i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.
5. Gestione delle domande e verifica dei requisiti
Acquisita la domanda, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.
L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto.
In particolare, i requisiti economici di accesso al contributo, previsti all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (3.000 euro) prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale, la domanda è respinta in automatico.
Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda del contributo in oggetto, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà respinta. Diversamente l’ISEE, che al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, verrà equiparato a un ISEE valido ai fini della verifica del diritto e della formazione della graduatoria, ma comporterà la sospensione dei pagamenti del contributo fino alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.
Qualora in sede di verifica dei requisiti emerga la necessità di un supplemento di istruttoria e/o di una integrazione documentale, la gestione e la definizione delle domande potrebbe essere rimessa alle Strutture territorialmente competenti.
6. Misura del beneficio e modalità di erogazione
In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
300 euro mensili, nel caso di due figli;
500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dal comma 365 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 e confermato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale.
In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale). Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.
Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).
Prima di ogni pagamento l’INPS provvederà alla verifica della correttezza dell’IBAN fornito e alla verifica della corrispondenza fra il beneficiario del pagamento e il titolare del conto corrente/libretto o carta prepagata. In caso di esito negativo della verifica, verrà tempestivamente inviata una notifica tramite SMS o e-mail al beneficiario che dovrà provvedere alla comunicazione delle nuove e corrette modalità di pagamento attraverso una funzione informatica disponibile sul portale dell’Istituto e di cui verranno fornite le specifiche tecniche mediante apposito messaggio.
Il genitore potrà comunicare eventuali variazioni al codice IBAN indicato nel modulo di richiesta iniziale, attraverso gli stessi canali descritti al precedente paragrafo 4 per la presentazione della domanda.
Il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, la cui istruttoria viene completata a livello centrale e che rientrano tra quelle ricomprese nei limiti di spesa previsti. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra citato. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda, secondo le modalità specificate al precedente paragrafo 4, a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. Se espressamente richiesto dal genitore, le domande presentate avranno valenza per entrambi gli anni di competenza 2021 e 2022 e la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sarà effettuata sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.
Trascorso il termine assegnato per la presentazione delle domande, tutte quelle pervenute entro il termine del 31 marzo 2022 verranno istruite e saranno valutate, distintamente, per ciascun anno di riferimento 2021 e 2022, nei limiti di spesa previsti, secondo i criteri di priorità indicati nel citato decreto interministeriale.
7. Decadenza e sospensione del beneficio
L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale e indicati al precedente paragrafo 3.
La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:
decesso del figlio;
decesso del richiedente;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Con successivo messaggio saranno indicate le modalità di comunicazione dei descritti eventi che sono causa di decadenza o di sospensione del contributo.
8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
L’articolo 1, comma 365, della legge di Bilancio 2021, come confermato dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, stabilisce che il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Inoltre, il citato articolo 6, comma 2, attribuisce espressamente all’INPS la funzione di controllo e di monitoraggio delle erogazioni del contributo in oggetto.
L’INPS provvede, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale, al monitoraggio dell’erogazione della prestazione, assicurando al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze la rendicontazione delle domande accolte e dei relativi oneri.
L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 stabilisce che il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il contributo è, inoltre, cumulabile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ai fini della rilevazione contabile del beneficio previsto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge n. 178/2020, e successive modificazioni, in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità in misura non inferiore al 60 per cento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il cui onere è a carico del bilancio dello Stato, si istituiscono, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia), i seguenti conti:
GAT30195 - Contributo mensile a sostegno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli disabili a carico (per gli anni 2021, 2022, 2023) – articolo 1, commi 365 e 366 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 13 bis, della Legge 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del Decreto-Legge n. 41, del 22 marzo 2021; Decreto del Ministro del Lavoro 12 ottobre 2021;
GAT10195 – Debiti nei confronti dei beneficiari del contributo mensile istituito a favore dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli disabili a carico (per gli anni 2021, 2022, 2023) – art. 1, commi 365 e 366 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 13 bis della Legge 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del Decreto-Legge n. 41, del 22 marzo 2021; Decreto del Ministro del Lavoro 12 ottobre 2021.
La procedura gestionale che consente la liquidazione del contributo ai beneficiari utilizzerà la consueta struttura dei biglietti contabili in uso per i pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio: “3277” - Somme non riscosse dai beneficiari - “Contributo ai genitori disoccupati con figli con disabilità” -art. 1, commi 365 e 366 della Legge n. 178/2020; art. 13 bis della Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021; Decreto del Ministro del Lavoro 12 ottobre 2021 - GAT.
Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAT24195 - Entrate varie. Recuperi e re-introiti del contributo ai genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli con disabilità - art. 1, commi 365 e 366 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 13 bis della Legge 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del Decreto-Legge n. 41, del 22 marzo 2021; Decreto del Ministro del Lavoro 12 ottobre 2021.
Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il seguente codice bilancio di nuova istituzione: “1209” – Recupero Contributo ai genitori disoccupati con figli con disabilità - art. 1, commi 365 e 366 della Legge n. 178/2020; art. 13 bis della Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021; Decreto del Ministro del Lavoro 12 ottobre 2021 – GAT.
Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tale fine opportunamente aggiornata.
Il codice bilancio “1209” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si allegano le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi