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Messaggio 4166 del 19 febbraio 2008
Oggetto:
SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE - PRECISAZIONI - ISCRIZIONE DEI VOLONTARI DAL 1.1.2006 ALLA GESTIONE SEPARATA (ART 2, COMMA 26, LEGGE 335/1995)
Con messaggio n.025493 del 22.10.2007 è stato precisato che a partire dal 1° gennaio 2006 – data di entrata in vigore del DLgs. 77/2002 che ha disciplinato il Servizio Civile Nazionale - i periodi di servizio civile potevano formare oggetto di costituzione di posizione assicurativa ai sensi della legge n.322/1958 nella considerazione che l’onere contributivo, a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile, dovesse essere trattenuto in conto Tesoro.
L' Ufficio del Servizio Civile, con nota del 10.12 2007, ha precisato che i volontari del servizio civile nazionale non sono considerati pubblici dipendenti, che il Fondo Nazionale per il Sevizio Civile non è una gestione previdenziale e che, il compenso percepito viene considerato dall’Agenzia delle Entrate reddito di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, lettera c-bis del DPR 22 dicembre 1986 n.917 del TUIR.
Pertanto, a parziale modifica di quanto comunicato con il predetto messaggio del 22.10.2007, si precisa che i volontari del servizio civile, a partire dal 1° gennaio 2006, sono iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile, previa trattenuta di un terzo al collaboratore.
Si precisa, inoltre, che anche i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2005 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2006 sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla predetta gestione a partire dal 1°gennaio 2006.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI