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Regolamento CE 883 del 2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1)
(1) Regolamento così modificato dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s'iscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione.
(2) Il trattato non prevede, per l'adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308.
(3) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, è essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione delle persone.
(4) è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.
(5) è necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.
(6) Lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l'ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quella offerta ai sensi del presente regolamento. Quale primo passo, occorrerebbe valutare l'esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali regimi.
(7) In ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro ambito d'applicazione ratione personae, è preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
(8) Il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.
(9) In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.
(10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.
(11) L'assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la sua legislazione applicabile.
(12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.
(13) Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione.
(14) Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell'apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.
(15) è necessario assoggettare le persone che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.
(16) All'interno della Comunità non c'è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell'interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente economico e sociale dell'interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza.
(17) Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma.
(17 bis) Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.
(18) è necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità (1).
(18 bis) Il principio dell'unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione (1).
(18 ter) Nell' allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di «base di servizio» come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali. (2)
(19) In alcuni casi, possono beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate sia la madre che il padre e dato che, in quest'ultimo caso, tali prestazioni sono diverse dalle prestazioni parentali e possono essere assimilate a quelle di maternità strictu sensu in quanto sono erogate durante i primi mesi di vita del neonato, è opportuna una regolamentazione congiunta delle prestazioni di maternità e paternità assimilate.
(20) Nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, occorrerebbe garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone assicurate, nonché dei loro familiari, che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
(21) Le disposizioni in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate sono state elaborate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Le disposizioni in materia di autorizzazione preventiva sono state migliorate, tenendo conto delle pertinenti decisioni della Corte di giustizia.
(22) La posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell'assicurazione malattia adattate a questa situazione.
(23) In vista delle differenze tra i diversi sistemi nazionali, è opportuno che gli Stati membri prevedano, se possibile, la prestazione di cure mediche per i familiari dei lavoratori frontalieri nello Stato membro in cui questi ultimi esercitano la loro attività.
(24) Occorre prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia in natura e delle prestazioni di malattia in denaro dello stesso tipo di quelle oggetto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-215/99, Jauch, e C-160/96, Molenaar, sempreché le diverse prestazioni coprano lo stesso rischio.
(25) In materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorrerebbe disciplinare la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente allo scopo di garantirne la protezione.
(26) Occorrerebbe, in materia di prestazioni d'invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa.
(27) è necessario elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti qualora l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri.
(28) è necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.
(29) Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l'applicazione di tali clausole.
(30) Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell'importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.
(31) Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.
(32) Per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri. è pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.
(33) è necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo così la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi.
(34) Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijärvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni.
(35) Allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.
(36) Gli anticipi degli assegni alimentari sono anticipi recuperabili, intesi a compensare l'incapacità di un genitore ad adempiere al proprio obbligo giuridico di mantenere la sua prole, che è un obbligo derivante dal diritto di famiglia. Pertanto, tali anticipi non dovrebbero essere considerati una prestazione direttamente derivante dal sostegno della collettività a favore delle famiglie. Date queste peculiarità, a siffatti assegni alimentari non si dovrebbero applicare le norme di coordinamento.
(37) Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo ed elencate nell'allegato X del presente regolamento.
(38) è necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri.
(39) Lo sviluppo e l'impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni richiedono l'istituzione, sotto l'egida della commissione amministrativa, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati.
(40) L'impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati o trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione di dati di carattere personale.
(41) è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento.
(42) Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell'Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo riguardante la «DANIMARCA», limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni.
(43) Conformemente al principio della parità di trattamento, è considerata adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza sociale, una speciale deroga, mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo riguardante la «FINLANDIA», limitata alle pensioni nazionali basate sulla residenza, il cui obiettivo è di garantire che l'importo della pensione nazionale non sia inferiore all'importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in Finlandia.
(44) è necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento (CEE) n. 1408/71. è tuttavia necessario che il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimanga in vigore e continui ad avere effetti giuridici ai fini di taluni atti ed accordi comunitari di cui la Comunità è parte, al fine di garantire la certezza del diritto.
(45) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1) Numero aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(2) Considerando aggiunto dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO N.1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attività subordinata», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
b) «attività autonoma», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
c) «persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;
d) «pubblico dipendente», la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;
e) «regime speciale per pubblici dipendenti», qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;
f) «lavoratore frontaliero», qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;
g) «rifugiato», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
h) «apolide», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
i) «familiare»:
1. i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;
ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;
2. se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;
3. qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;
j) «residenza», il luogo in cui una persona risiede abitualmente;
k) «dimora», la residenza temporanea;
l) «legislazione», in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito d'applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio dell'Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
m) «autorità competente», per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
n) «commissione amministrativa» la commissione di cui all'articolo 71;
o) «regolamento di applicazione», il regolamento di cui all'articolo 89;
p) «istituzione», per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
q) «istituzione competente»:
i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;
ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;
iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
r) «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora», rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
s) «Stato membro competente», lo Stato membro in cui si trova l'istituzione competente;
t) «periodo di assicurazione», i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
u) «periodo di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma », i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
v) «periodo di residenza», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;
(v bis) per «prestazioni in natura» s'intendono:
i) ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;
ii) ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri (1);
w) «pensione», non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
x) «prestazione di pensionamento anticipato», tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una «prestazione anticipata di vecchiaia» designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;
y) «assegno in caso di morte», ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);
z) «prestazione familiare», tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.
(1) Punto aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.2
Ambito d'applicazione «ratione personae»
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.
ARTICOLO N.3
Ambito d'applicazione «ratione materiae»
1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità;
d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.
3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.
4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.
5. Il presente regolamento non si applica:
a) all'assistenza sociale e medica; o
b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza (1).
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.4
Parità di trattamento
Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
ARTICOLO N.5
Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.
ARTICOLO N.6
Totalizzazione dei periodi
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
- l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
- l'ammissione al beneficio di una legislazione,
o
- l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima,
al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.
ARTICOLO N.7
Abolizione delle clausole di residenza
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.
ARTICOLO N.8
Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento
1. Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Cio nonostante, continuano ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell'allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.
2. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.
ARTICOLO N.9
Dichiarazioni degli Stati membri sull'ambito di applicazione del presente regolamento (1)
1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse.
2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità.
(1) Articolo sostituito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.10
Divieto di cumulo delle prestazioni
Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
ARTICOLO N.11
Norme generali
1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.
5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all' allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 (1)
(1) Paragrafo inserito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.12
Norme particolari
1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata; (1)
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.
(1) Paragrafo sostituito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.13
Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure
b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:
i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro; oppure
ii) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure
iii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure
iv) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza (1)
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.
(1) Paragrafo sostituito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.14
Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata
1. Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.
2. Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.
3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma (1).
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.15
Gli agenti contrattuali delle Comunità europee (1)
Gli agenti contrattuali delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.
(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.16
Eccezioni agli articoli da 11 a 15
1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.
2. Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.
TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE CAPITOLO 1 Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate Sezione 1 Persone assicurate e loro familiari ,ad eccezione di pensionati e loro familiari
ARTICOLO N.17
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.
ARTICOLO N.18
Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato membro €” Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri
1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato membro competente.
Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato membro.
2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.
Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1 (1).
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.19
Dimora al di fuori dello Stato membro competente
1. Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.
2. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.
ARTICOLO N.20
Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura €” Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza
1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.
2. La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.
4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.
ARTICOLO N.21
Prestazioni in denaro
1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.
3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.
ARTICOLO N.22
Richiedenti di pensione
1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, purché il richiedente una pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di residenza spetta anche ai familiari del richiedente una pensione.
2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato membro che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da 23 a 25.
Sezione 2 Pensionati e loro familiari
ARTICOLO N.23
Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza
Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.
ARTICOLO N.24
Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza
1. Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:
a) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di un solo Stato membro, il costo è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato membro;
b) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto; se l'applicazione della presente disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall'istituzione che applica l'ultima legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto.
ARTICOLO N.25
Pensione ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni nello Stato membro di residenza
Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma e l'interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo delle prestazioni in natura erogate all'interessato e ai familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, nella misura in cui il pensionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale Stato membro.
ARTICOLO N.26
Residenza di familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede
I familiari di un pensionato che ha diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede, beneficiano delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato membro. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.
ARTICOLO N.27
Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono €” Dimora nello Stato membro competente €” Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza
1. L'articolo 19 si applica mutatis mutandis ad una persona che riceve una pensione o delle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati membri che erogano la sua pensione (le sue pensioni) o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
2. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza e se detto Stato membro ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato IV.
3. L'articolo 20 si applica mutatis mutandis al pensionato e/o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono al fine di ottenere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.
4. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è sostenuto dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.
5. Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato membro che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.
ARTICOLO N.28
Norme particolari per i lavoratori frontalieri pensionati
1. Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. «Prosecuzione di cure» significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.
Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell'ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell'elenco dell'allegato III (1).
2. Un pensionato che, nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità, ha esercitato un'attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero beneficia di prestazioni in natura nello Stato membro in cui ha esercitato tale attività come lavoratore frontaliero, se questo Stato membro e lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza hanno optato in tal senso e figurano entrambi nell'elenco di cui all'allegato V.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai familiari di ex lavoratori frontalieri o suoi superstiti se, durante i periodi di cui al paragrafo 2, essi beneficiavano di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, anche se il lavoratore frontaliero è deceduto prima del maturare della pensione, a condizione che questi abbia esercitato un'attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero per due anni negli ultimi cinque anni precedenti la morte.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fino a quando la persona interessata è coperta dalla legislazione di uno Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.
5. Il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato o ai superstiti nei rispettivi Stati membri di residenza.
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.29
Prestazioni in denaro ai pensionati
1. Le prestazioni in denaro sono erogate ad una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, dall'istituzione competente dello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza. L'articolo 21 si applica mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.
ARTICOLO N.30
Contributi dei pensionati
1. L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato.
2. Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.
Sezione 3 Disposizioni comuni
ARTICOLO N.31
Disposizioni generali
Gli articoli da 23 a 30 non si applicano ad un pensionato o ai suoi familiari se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capitolo, è soggetta agli articoli da 17 a 21.
ARTICOLO N.32
Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura €” Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza
1. Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato membro.
2. Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.
ARTICOLO N.33
Prestazioni in natura di notevole importanza
1. La persona assicurata o un familiare, cui l'istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima che fosse assicurato in virtù della legislazione applicata all'istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse dopo che la persona in questione è già assicurata in virtù della legislazione applicata dalla seconda istituzione.
2. La commissione amministrativa definisce l'elenco delle prestazioni di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO N.34
Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
1. Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.
2. La commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1.
3. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.
ARTICOLO N.35
Rimborsi tra istituzioni
1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base al presente capitolo danno luogo a rimborso integrale.
2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato e effettuato ai sensi delle norme previste nel regolamento di applicazione, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati membri le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.
3. Due o più Stati membri, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
CAPITOLO 1 Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
ARTICOLO N.36
Diritto alle prestazioni in natura e in denaro
1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali (1).
2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.
2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della prognosi della malattia (2).
3. L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
(2) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009e dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.37
Spese di trasporto
1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un incidente sul lavoro fino al luogo d'inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.
ARTICOLO N.38
Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre di siffatta malattia è stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri
Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.
ARTICOLO N.39
Aggravamento di una malattia professionale
In caso d'aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;
b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato membro;
c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati membri ai sensi della lettera b).
ARTICOLO N.40
Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni
1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.
2. Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro competente, le disposizioni di cui al presente capitolo relative alle prestazioni in natura si applicano ad una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato membro se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato membro. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.
3. L'articolo 5 si applica all'istituzione competente di uno Stato membro per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificati o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro all'atto della determinazione del grado di invalidità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:
a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;
e
b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo ad indennizzo, a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.
ARTICOLO N.41
Rimborsi tra istituzioni
1. L'articolo 35 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capitolo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.
2. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
CAPITOLO 3 Prestazioni in caso di morte
ARTICOLO N.42
Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente
1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato membro.
2. L'istituzione competente è tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
ARTICOLO N.43
Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato
1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 24 e 25, le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogate a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato membro in cui si trova l'istituzione.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.
CAPITOLO 4 Prestazioni di invalidità
ARTICOLO N.44
Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A
1. Ai fini del presente capitolo, per «legislazione di tipo A» si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell'allegato VI e per «legislazione di tipo B» s'intende qualsiasi altra legislazione.
2. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri e che abbia maturato periodi di assicurazione o residenza esclusivamente a norma di legislazioni di tipo A, ha il diritto di ricevere prestazioni solo dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, e ottiene tali prestazioni ai sensi della suddetta legislazione.
3. La persona che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 2 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45.
4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 contiene norme relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni di invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis gli articoli 53, paragrafo 3, e l'articolo 55, paragrafo 3.
ARTICOLO N.45
Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi
Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato membro applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo 51, paragrafo 1.
ARTICOLO N.46
Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B
1. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5, che si applica mutatis mutandis, tenuto conto del paragrafo 3.
2. Tuttavia, se l'interessato è stato precedentemente soggetto a una legislazione di tipo B e successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto a una legislazione di tipo A, egli beneficia delle prestazioni a norma dell'articolo 44 purché:
- soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B,
e
- non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell'articolo 50, paragrafo 1.
3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa il grado di invalidità del richiedente è vincolante per l'istituzione di un altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative al grado di invalidità fra le legislazioni di questi Stati membri sia riconosciuta nell'allegato VII.
ARTICOLO N.47
Aggravamento dell'invalidità
1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno o più Stati membri, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell'aggravamento:
a) le prestazioni sono erogate a norma del capitolo 5, applicabile mutatis mutandis;
b) tuttavia, ove l'interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.
2. Se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un'integrazione pari alla differenza tra i due importi.
3. Se l'interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente dello Stato membro precedentemente competente è tenuta ad erogare le prestazioni, secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell'aggravamento e, eventualmente, dell'articolo 45.
ARTICOLO N.48
Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia
1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono erogate e a norma del capitolo 5.
2. Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri, a norma dell'articolo 50, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.
3. Qualora le prestazioni d'invalidità erogate secondo la legislazione di uno Stato membro, a norma dell'articolo 44, siano trasformate in prestazioni di vecchiaia e l'interessato non soddisfi ancora le condizioni stabilite dalla legislazione di uno o più altri Stati membri per beneficiarne, questi ultimi gli erogano prestazioni d'invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.
Tali prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni.
4. Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo 44 sono ricalcolate ai sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d'invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro.
ARTICOLO N.49
Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici
Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.
CAPITOLO 5 Pensioni di vecchiaia e ai superstiti
ARTICOLO N.50
Disposizioni generali
1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.
2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.
4. Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3.
ARTICOLO N.51
Disposizioni speciali relative alla totalizzazioine dei periodi
1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.
2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l'interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime speciale.
3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57 (1).
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.52
Liquidazione delle prestazioni
1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;
ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione prorata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.
2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.
3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:
i) tali situazioni siano definite nell'allegato VIII, parte 1;
ii) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2; e
iii) l'articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche (1).
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato (2).
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
(2) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.53
Clausole anticumulo
1. Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.
2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.
3. Le seguenti disposizioni si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:
a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero;
b) l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel regolamento di applicazione;
c) l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;
d) se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati membri, oppure di reddito acquisito in altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito.
ARTICOLO N.54
Cumulo di prestazioni della stessa natura
1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.
2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza;
oppure
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:
i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio;
o
ii)una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato IX.
ARTICOLO N.55
Cumulo di prestazioni di natura diversa
1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:
a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;
tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione;
b) una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni prorata.
2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii).
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, oppure di altri redditi.
ARTICOLO N.56
Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:
a) qualora la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati membri per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato membro tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;
b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nel regolamento di applicazione;
c) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:
i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;
ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;
se del caso secondo le procedure di cui all'allegato XI per lo Stato membro interessato (1);
d) qualora la lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione (2).
2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato membro a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri.
(1) Lettera modificata dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.57
Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno
1. In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:
- la durata di detti periodi è inferiore a un anno,
e
- tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.
Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.
2. L'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i).
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati membri le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro.
4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell'allegato VIII (1).
(2) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.58
Attribuzione di un'integrazione
1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazioni inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.
2. L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.
ARTICOLO N.59
Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni
1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un nuovo calcolo a norma dell'articolo 52.
2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.
ARTICOLO N.60
Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici
1. Gli articoli 6 e 50, l'articolo 51, paragrafo 3, e gli articoli da 52 a 59 si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.
2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.
3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.
CAPITOLO 6 Prestazioni di disoccupazione
ARTICOLO N.61
Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma
1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile.
2. Tranne nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
- periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,
- periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione,
oppure
- periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.
ARTICOLO N.62
Calcolo delle prestazioni
1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i persone disoccupate di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione (1).
(1) Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.63
Disposizioni speciali relative all'abolizione delle clausole di residenza
Disposizioni speciali relative all'abolizione delle clausole di residenza Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli. (1)
(1) Articolo sostituito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.64
Disoccupati che si recano in un altro Stato membro
1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;
d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.
2. Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.
3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.
4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un'occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.65
Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.
2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.
3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.
4. L'attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.
5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.
b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto.
6. Le prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest'ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi. L'importo del rimborso lungo l'arco di questo periodo non può essere superiore all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il periodo durante il quale sono erogate prestazioni a norma dell'articolo 64, è detratto dalla durata del periodo di cui alla seconda frase del presente paragrafo. Le modalità di rimborso sono definite nel regolamento di applicazione.
7. Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a cinque mesi se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato, a condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.
8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
ARTICOLO N.65 bis
Disposizioni speciali per lavoratori autonomi transfrontalieri in stato di disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non preveda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi
1. In deroga all'articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l'ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a loro disposizione, e, quando richiede le prestazioni, rispetta permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. La persona in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.
2. L'ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 eroga, in conformità della propria legislazione, le prestazioni di disoccupazione.
3. Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l'ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza, l'articolo 64 si applica mutatis mutandis, a eccezione del paragrafo 1, lettera a).
L'autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni
NOTE
Articolo inserito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
CAPITOLO 7 Prestazioni di prepensionamento
ARTICOLO N.66
Prestazioni
Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo 6.
CAPITOLO 8 Prestazioni familiari
ARTICOLO N.67
Familiari residenti in un altro Stato membro
Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.
ARTICOLO N.68
Regole di priorità in caso di cumulo
1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:
a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;
b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:
i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione;
ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;
iii) nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli.
2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
a) detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di cui al paragrafo 2;
b) l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest'ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione.
ARTICOLO N.68 bis
Erogazione delle prestazioni (1)
Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.69
Disposizioni complementari
1. Se, a titolo della legislazione designata a norma degli articoli 67 e 68, nessun diritto è conferito al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono erogate per difetto e in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite a titolo della predetta legislazione, dalla legislazione dello Stato membro al quale il lavoratore defunto è stato assoggettato più a lungo, sempreché il diritto sia stato conferito in virtù di detta legislazione. Se nessun diritto viene acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto a titolo delle legislazioni degli altri Stati membri sono esaminate e le prestazioni sono erogate nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tali Stati membri.
2. Le prestazioni erogate in forma di pensioni o rendite o integrazioni di pensioni o rendite sono fornite e calcolate a norma del capitolo 5.
CAPITOLO 9 Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo
ARTICOLO N.70
Disposizione generale
1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.
2. Ai fini del presente capitolo, le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure
ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;
e
b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;
e
c) sono elencate nell'allegato X.
3. L'articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.
TITOLO IV COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E COMITATO CONSULTIVO
ARTICOLO N.71
Composizione e funzionamento della commissione amministrativa
1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa ») istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa.
2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l'adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo. Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all'articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità (1)
Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all'articolo 72, lettera a), sono adottate secondo le regole di voto stabilite dal trattato e formano oggetto della necessaria pubblicità.
3. La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dalla Commissione delle Comunità europee.
(1) Paragrafo sostituito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.72
Compiti della commissione amministrativa
La commissione amministrativa è incaricata di:
a) trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell'ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;
b) agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative;
c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l'altro di tenere conto dei problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera;
d) favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;
e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso nell'ambito dei suddetti regolamenti;
f) presentare alla Commissione delle Comunità europee ogni proposta opportuna in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e modernizzare l'acquis comunitario mediante l'elaborazione di regolamenti ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;
g) stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74.
ARTICOLO N.73
Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati
1. è istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata «commissione tecnica». La commissione tecnica propone alla commissione amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell'articolo 72, lettera d). La composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.
2. A tal fine la commissione tecnica:
a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;
b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone;
d) garantisce la direzione dei progetti pilota comunitari di utilizzazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati e, per la parte comunitaria, dei sistemi operativi di utilizzazione di tali servizi.
ARTICOLO N.74
Commissione di controllo dei conti
1. Nell'ambito della commissione amministrativa è istituita una commissione di controllo dei conti. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti sono fissate dalla commissione amministrativa.
La commissione di controllo dei conti è incaricata di:
a) verificare il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui presentati dagli Stati membri;
b) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'elaborazione della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;
c) rendere conto periodicamente alla commissione amministrativa dei risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in particolare sul piano finanziario;
d) fornire le relazioni e i dati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g);
e) trasmettere alla commissione amministrativa ogni suggerimento utile, anche sul presente regolamento, in relazione alle lettere a), b) e c);
f) effettuare ogni lavoro, studio o missione sulle questioni sottopostegli dalla commissione amministrativa.
ARTICOLO N.75
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
1. è istituito un comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in seguito denominato «comitato consultivo», composto, per ognuno degli Stati membri, di:
a) un rappresentante del governo;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Per ognuna delle suddette categorie è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.
I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee. Il comitato consultivo stabilisce le modalità di organizzazione dei suoi lavori.
2. Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o su propria iniziativa:
a) ad esaminare le questioni generali o di principio e i problemi sollevati dall'applicazione delle disposizioni comunitarie sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda talune categorie di persone;
b) a formulare, all'intenzione della commissione amministrativa, pareri in materia nonché proposte in vista dell'eventuale revisione delle disposizioni in causa.
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO N.76
Cooperazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:
a) i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente regolamento;
b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, la commissione amministrativa stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre ai quali è previsto il relativo rimborso.
3. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.
Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.
Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.
6. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.
7. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell'articolo 290 del trattato.
ARTICOLO N.77
Protezione dei dati di carattere personale
1. Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione da parte dell'autorità o dell'istituzione dello Stato membro che li ha ricevuti, nonché la memorizzazione, la modificazione e la distruzione dei dati forniti da parte di tale Stato membro sono soggette alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li riceve.
2. I dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento d'applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.
ARTICOLO N.78
Elaborazione elettronica dei dati
1. Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento d'applicazione. La Commissione europea appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.
2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.
3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.
4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale ad un'altra, sono adottate misure di sicurezza adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.
ARTICOLO N.79
Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale
Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la Commissione delle Comunità europee può finanziare in tutto o in parte:
a) azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazione tra le autorità e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio elettronico di dati;
b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.
ARTICOLO N.80
Esenzioni
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro, è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.
2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.
ARTICOLO N.81
Domande, dichiarazioni o ricorsi
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.
ARTICOLO N.82
Perizie mediche
Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, in un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d'applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
ARTICOLO N.83
Applicazione delle legislazioni
Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI.
ARTICOLO N.84
Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni
1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro.
2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.
3. In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.
ARTICOLO N.85
Diritti delle istituzioni
1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:
a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;
b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.
2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro impiegati, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.
Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e/o dell'articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:
a) qualora l'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;
b) per l'applicazione della lettera a):
i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora;
e ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;
c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.
ARTICOLO N.86
Accordi bilaterali
Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 7, è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO N.87
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.
2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.
7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo (1).
9. L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica alla data di applicazione del presente regolamento.
10. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
10 bis. I punti dell'allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento (2).
10 ter. L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d'impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell'abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell'elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo (2).
11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.
(1) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
(2) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009.
ARTICOLO N.87 bis
Disposizione transitoria per l'applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012 (1)
1. Se, in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio.
Tale domanda è presentata all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Le richieste presentate entro il 29 settembre 2012 sono considerate produrre effetti il 28 giugno 2012. Le richieste presentate successivamente al 29 settembre 2012 producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione.
2. Entro il 29 giugno 2014 la commissione amministrativa valuta l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 bis del presente regolamento e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale relazione la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare le dette disposizioni
(1) Articolo inserito dall' articolo 1 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.88
Aggiornamento degli allegati
Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.
ARTICOLO N.89
Regolamento di applicazione
Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.
ARTICOLO N.90
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;
b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia (2), fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;
c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità, si intendono fatti al presente regolamento.
ARTICOLO N.91
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
ALLEGATO N.1
ALLEGATO I
ANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI, ASSEGNI SPECIALI DI
NASCITA O DI ADOZIONE
[articolo 1, paragrafo 4, lettera z)]
I. Anticipi sugli assegni alimentari
BELGIO (1)
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge del 21 febbraio 2003 che istituisce un servizio dei crediti alimentari in seno al Servizio pubblico federale per le finanze
BULGARIA (2)
Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia
DANIMARCA (1)
Anticipo sui sussidi per i figli previsto dalla legge sugli assegni familiari
Anticipo sui sussidi per i figli codificato dalla legge n. 765 dell'11 settembre 2002
GERMANIA (1)
Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge tedesca relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (Unterhaltsvorschussgesetz) del 23 luglio 1979
ESTONIA (2)
Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007;
SPAGNA (2)
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007
FRANCIA (1)
Assegno di sostegno familiare versato al bambino di cui uno o entrambi i genitori si sottraggono o non sono in grado di ottemperare agli obblighi alimentari o al pagamento di un assegno alimentare fissato con decisione giudiziaria
LITUANIA (2)
Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo
LUSSEMBURGO (2)
Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980
AUSTRIA (1)
Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per i figli (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 €” UVG)
POLONIA (2)
Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull'assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari
PORTOGALLO (1)
Anticipi sugli assegni alimentari (legge n. 75/98, del 19 novembre 1998, sulla garanzia degli alimenti destinati ai minori)
SLOVENIA (2)
Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006
SLOVACCHIA (2)
Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche
FINLANDIA (1)
Assegni alimentari a norma della legge sulla sicurezza degli alimenti destinati ai figli (671/1998)
SVEZIA (1)
Assegni alimentari previsti dalla legge sugli alimenti (1996:1030)
II. Assegni speciali di nascita e di adozione
BELGIO (1)
Assegno di natalità e premio di adozione
BULGARIA (2)
Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli)
REPUBBLICA CECA (2)
Assegno di nascita
ESTONIA (2)
a) Assegno di nascita
b) assegno di adozione
SPAGNA (1)
Assegni di natalità o di adozione una tantum
FRANCIA (1)
Assegni di natalità o di adozione nel quadro delle «prestazioni per l'accoglienza della prima infanzia» («Prestations d'accueil au jeune enfant' €” PAJE), salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo
LETTONIA (2)
a) Assegno di nascita
b) assegno di adozione
LITUANIA (2)
Assegno forfettario per figlio
LUSSEMBURGO (1)
Assegni prenatali Assegni di natalità
UNGHERIA (2)
Assegno di maternità
POLONIA (2)
Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari)
ROMANIA (2)
a) Assegno di nascita
b) Corredi per neonati
SLOVENIA (2)
Assegno di nascita
SLOVACCHIA (2)
a) Assegno di nascita
b) integrazione dell'assegno di nascita
FINLANDIA (19
L'assegno globale di maternità, l'assegno forfetario di maternità e l'aiuto sotto forma di importo forfetario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità
(1) Punto modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(2) Punto aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
ALLEGATO N.2
ALLEGATO II (1)
DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO
(articolo 8, paragrafo 1)
Osservazioni di carattere generale
Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.
Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili:
BELGIO-GERMANIA
Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).
BELGIO-LUSSEMBURGO
Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).
BULGARIA-GERMANIA
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
BULGARIA-AUSTRIA
Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
BULGARIA-SLOVENIA
Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).
REPUBBLICA CECA-GERMANIA
Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).
REPUBBLICA CECA-CIPRO
Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO
Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).
REPUBBLICA CECA-AUSTRIA
Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA
Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).
DANIMARCA-FINLANDIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
DANIMARCA-SVEZIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
GERMANIA-SPAGNA
Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).
GERMANIA-FRANCIA
a) Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950);
b) titolo I di detta clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);
c) punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);
d) titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).
GERMANIA-LUSSEMBURGO
Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).
GERMANIA-UNGHERIA
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
GERMANIA-PAESI BASSI
Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945).
GERMANIA-AUSTRIA
a) L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l'articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011;
b) articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
GERMANIA-POLONIA
a) Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1o gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);
b) articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).
GERMANIA-ROMANIA
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
GERMANIA-SLOVENIA
Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
GERMANIA-SLOVACCHIA
Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o dicembre 2003 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).
GERMANIA-REGNO UNITO
a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);
b) articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).
IRLANDA-REGNO UNITO
Articolo 19, paragrafo 2 dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).
SPAGNA-PORTOGALLO
Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
ITALIA-SLOVENIA
a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;
b) articolo 45, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
LUSSEMBURGO-PORTOGALLO
Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente).
LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA
Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).
UNGHERIA-AUSTRIA
Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
UNGHERIA-SLOVENIA
Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
UNGHERIA-SLOVACCHIA
Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
AUSTRIA-POLONIA
Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
AUSTRIA-ROMANIA
Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
AUSTRIA-SLOVENIA
Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
AUSTRIA-SLOVACCHIA
Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
FINLANDIA-SVEZIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
(1) Allegato sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
ALLEGATO N.3
ALLEGATO III (1)
RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA
(Articolo 18, paragrafo 2)
DANIMARCA
ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)
IRLANDA
SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)
ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)
LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)
UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)
PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)
FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO
(1) Allegato sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
ALLEGATO N.4
ALLEGATO IV
DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO MEMBRO COMPETENTE
(articolo 27, paragrafo 2)
BELGIO
BULGARIA (1)
REPUBBLICA CECA (1)
GERMANIA
GRECIA
SPAGNA
FRANCIA
CIPRO (1)
LUSSEMBURGO
UNGHERIA (1)
PAESI BASSI (1)
AUSTRIA
POLONIA (1)
SLOVENIA (1)
SVEZIA
(1) Punto inserito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
ALLEGATO N.5
ALLEGATO V
Diritti supplementari per gli ex lavoratori frontalieri che ritornano nello Stato membro in cui hanno precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma (applicabile solo se è citato anche lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza)
(articolo 28, paragrafo 2)
BELGIO
GERMANIA
SPAGNA
FRANCIA
LUSSEMBURGO
AUSTRIA
PORTOGALLO
ALLEGATO N.6
ALLEGATO VI
LEGISLAZIONE DI TIPO A CHE DEVE BENEFICIARE DEL COORDINAMENTO SPECIALE
(articolo 44, paragrafo 1)
REPUBBLICA CECA (1)
Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione)
ESTONIA (1)
a) Pensioni di invalidità assegnate prima del 1o aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale
b) pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale
c) pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica
IRLANDA (2)
Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17 GRECIA Legislazione relativa al regime di assicurazione agricola (OGA) ai sensi della legge n. 4169/1961
LETTONIA (1)
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato
UNGHERIA
A decorrere dal 1° gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:
a) prestazioni di riabilitazione;
b) prestazioni di invalidità. (4)
SLOVACCHIA
Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, come modificata).(4)
FINLANDIA (3)
Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)
Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007)
SVEZIA (2)
Prestazioni di malattia correlate al reddito e indennità compensative per inabilità (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110).(5)
REGNO UNITO
Indennità di integrazione salariale e di sostegno
a) Gran Bretagna Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007;
b) Irlanda del Nord Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007 (6)
(1) Punto inserito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(2) Punto modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(3) Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(4) Punto inserito dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
(5) Punto modificato dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
(6) Punto sostituito dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
ALLEGATO N.7
ALLEGATO VII (1)
CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO D'INVALIDITà FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
(articolo 46, paragrafo 3)
BELGIO Tabella omissis
FRANCIA Tabella omissis
ITALIA
--------------------------------------------------------------------------------
Stato | Regimi applicati |Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui
membro |dalle istituzioni | s'impone la decisione in caso di concordanza
|degli Stati membri|----------------------------------------------------
| che hanno preso | Regime generale | Gente di mare
| la decisione che |--------------------------------| Inabilità alla
|riconosce lo stato| Operai | Impiegati | navigazione
|di invalidità | | |
--------|------------------|----------------|---------------|-------------------
BELGIO |1. Regime generale|Non concordanza |Non concordanza|Non concordanza
| | | |
|2. Regime miniere | | |
|€“ invalidità |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|generale parziale | | |
|€“ invalidità |Non concordanza |Non concordanza|Non concordanza
| professionale | | |
| | | |
|3. Regime gente di|Non concordanza |Non concordanza|Non concordanza
| mare | | |
--------|------------------|----------------|---------------|-------------------
FRANCIA |1. Regime generale| | |
|€“ III gruppo |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|(assistenza terza | | |
|persona) | | |
|€“ II gruppo |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|€“ I gruppo |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
| | | |
|2. Regime agricolo| | |
|€“ invalidità |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|generale totale | | |
|€“ invalidità |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|generale parziale |
|€“ assistenza terza|Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|persona | | |
| | | |
|3. Regime miniere |
|€“ invalidità |Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|generale parziale | | |
|€“ assistenza terza|Concordanza |Concordanza |Non concordanza
|persona | | |
|€“ invalidità | | |
|professionale |Non concordanza |Non concordanza|Non concordanza
| | | |
|4. Regime gente | | |
| di mare | | |
|€“ invalidità |Non concordanza |Non concordanza|Non concordanza
|generale parziale | | |
|€“ assistenza |Non concordanza |Non concordanza|Non concordanza
| terza persona | | |
|€“ invalidità | | |
|professionale | | |
--------------------------------------------------------------------------------
(2) Allegato modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
ALLEGATO N.8
ALLEGATO VIII (1)
CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA
(articolo 52, paragrafi 4 e 5)
Parte 1: Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4
DANIMARCA
Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.
IRLANDA
Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).
CIPRO
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.
LETTONIA
a) Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1° gennaio 1996);
b) tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di stato del 1° gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1° luglio 2001).
LITUANIA
Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).
PAESI BASSI
Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).
AUSTRIA
a) Le pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004 (2);
b) tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;
c) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2; (3)
d) tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);
e) tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;
f) tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.
g) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972 (5)
POLONIA
Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.
PORTOGALLO
Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 , del 10 maggio 2007 (4).
SLOVACCHIA
a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;
b) tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.
SVEZIA
Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge n. 1998/702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge n. 1998/674).
REGNO UNITO
Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:
i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;
ii) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.
Parte 2: Casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5
BULGARIA
Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.
REPUBBLICA CECA
Pensioni versate a carico del regime nell'ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali (5)
DANIMARCA
a) Pensioni integrative;
b) Prestazioni in caso di decesso (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002);
c) Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009. (6)
ESTONIA
Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.
FRANCIA
Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.
LETTONIA
Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1° gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1° luglio 2001).
UNGHERIA
Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.
AUSTRIA
a) Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;
b) indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);
c) le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);
d) l'assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;
e) prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;
f) prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull'invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;
g) benefici ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLONIA
Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.
PORTOGALLO
Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione) (6).
2) nell'allegato IX, parte I, la voce «PAESI BASSI» è così modificata:
a) «la legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)»;
b) «la legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)» è sostituita da «la legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)»;
c) «la legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)»;
d) «la legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)» è sostituita da «la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)».
SLOVENIA
Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.
SLOVACCHIA
Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.
SVEZIA
a) Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia [capo 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)];
b) Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di reversibilità [capitolo 81 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)] (8)
REGNO UNITO
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.
(1) Allegato sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1372 del 19 dicembre 2013.
(3) Lettera sostituita dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
(4) Voce sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
(5) Voce aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1372 del 19 dicembre 2013.
(6) Lettera inserita dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
(7) Voce aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
(8) Voce sostituita dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
ALLEGATO N.9
ALLEGATO IX
PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 54
I. Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza maturati
BELGIO (1)
Le prestazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile
Le prestazioni riguardanti l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi
Le prestazioni concernenti l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi
DANIMARCA (1)
La pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989
IRLANDA (1)
Pensione d'invalidità di tipo A
GRECIA (1)
Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA)
SPAGNA (1)
Le pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per funzionari pubblici
FRANCIA (1)
La pensione d'invalidità prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli
La pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a)
LETTONIA (2)
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato
PAESI BASSI (1)
La legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)
La legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)
La legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW) La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)
FINLANDIA (1)
Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007) Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007)
L'importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)
SVEZIA (1)
L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito [capo 34 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)] (4)
La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data
II. Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data successiva
GERMANIA (1)
Le pensioni di invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare Le pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito
SPAGNA (1)
Le pensioni di anzianità o per disabilità permanente (invalidità) previste dal regime speciale per funzionari pubblici dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento del verificarsi del rischio, il beneficiario era un impiegato pubblico in servizio o a questi assimilato; le pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori) dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se al momento della morte l'impiegato pubblico era in servizio o in situazione assimilata
ITALIA (1)
Le pensioni italiane di inabilità totale
LETTONIA (2)
La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato)
LITUANIA (2)
a) Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato
b) le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato
LUSSEMBURGO (1)
Le pensioni di invalidità o ai superstiti
SLOVACCHIA (2)
a) Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano
[b) la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata)] (5)
FINLANDIA (1) (3)
Le pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale
SVEZIA (1)
Le prestazioni per malattia e le indennità compensative per inabilità in forma di prestazione garantita (legge 1962:381)
La pensione per i superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione presunti (leggi 2000:461 e 2000:462)
La pensione di vecchiaia in forma di pensione garantita sulla base di periodi presunti presi in considerazione in precedenza (legge 1998/702)
III. Accordi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento volti ad evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio
L'accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania
L'accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo
La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (3)
(1) Punto modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(2) Punto inserito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(3) Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
(4) Voce modificata dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
(5) Lettera soppressa dall' articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1224 del 18 dicembre 2012.
ALLEGATO N.10
ALLEGATO X (1)
PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO
[articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]
BELGIO
a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);
b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).
BULGARIA
Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell'assicurazione sociale).
REPUBBLICA CECA
Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).
DANIMARCA
Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).
GERMANIA
a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale);
b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).
ESTONIA
a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);
b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).
IRLANDA
a) Indennità per le persone in cerca d'occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);
b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);
c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);
d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);
e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);
f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).
GRECIA
Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).
SPAGNA
a) Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);
c) i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e
ii) prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;
d) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).
FRANCIA
a) Assegno supplementare del:
i) Fondo speciale invalidità; e
ii) del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti;
(legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).
b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);
c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;
d) assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.
ITALIA
a) Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).
CIPRO
a) Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata];
b) assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
c) assegno speciale per i ciechi [legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata].
LETTONIA
a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);
b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).
LITUANIA
a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);
b) indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);
c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).
LUSSEMBURGO
Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.
UNGHERIA
a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];
b) assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);
c) indennità di trasporto [decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili].
MALTA
a) Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);
b) pensione di vecchiaia [legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318). 318) 1987].
PAESI BASSI
a) Legge sull'assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);
b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).
AUSTRIA
Integrazione compensativa [legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG)].
POLONIA
Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).
PORTOGALLO
a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);
b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);
c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).
SLOVENIA
a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);
b) integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);
c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).
SLOVACCHIA
a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004;
b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.
FINLANDIA
a) Indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);
b) sostegno del mercato del lavoro (legge sull'indennità di disoccupazione 1290/2002);
c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).
SVEZIA
a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761);
b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853).
REGNO UNITO
a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale];
b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego];
c) complemento di reddito [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale];
d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale].
(1) Allegato sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
ALLEGATO N.11
ALLEGATO XI (1)
MODALITà PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
BULGARIA
L'articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.
REPUBBLICA CECA
Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll.
sulle unioni registrate.
DANIMARCA
1. a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un «lavoro a carattere stagionale» è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.
b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a), sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.
c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b), non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.
2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, l'articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.
b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.
3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d'occupazione simili per la stessa categoria di persone.
4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.
GERMANIA
1. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.
2. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.
3. Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume V, del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume VII, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell'articolo 200, paragrafo 2, della legge sull'assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.
4. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.
5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.
6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).
7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).
8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l'istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.
ESTONIA
Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall'Estonia si considerano basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità.
IRLANDA
1. Fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 2 e l'articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.
2. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, se l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l'Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l'interessato sarebbe stato considerato, riguardo all'invalidità successiva all'incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.
GRECIA
1. La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.
2. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.
SPAGNA
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.
2. a) A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.
Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d'assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.
b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.
3. I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.
4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.
FRANCIA
1. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.
2. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato membro responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d'assicurazione malattia della regione Alsazia- Mosella.
3. La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.
CIPRO
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.
MALTA
Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:
a) esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;
b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e), del presente regolamento, «regimi speciali per funzionari».
PAESI BASSI
1. Assicurazione malattia a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:
i) persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e
ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.
b) La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).
c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.
d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).
e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).
f) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),
- le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),
- le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),
- le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;
- le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.
g) Ai fini dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.
2. Applicazione della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi d'assicurazione:
- ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
- pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o
- ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.
b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.
c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:
- ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
- pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o
- ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.
d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.
e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:
- periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o
- periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.
I periodi d'assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59o anno d'età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.
g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge olandese sull'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet).
In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
h) L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.
i) Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.
3. Applicazione della legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene nabestaandenwet (ANW)] a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d'assicurazione maturati prima del 1° ottobre 1959 sono considerati periodi d'assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d'età:
- ha risieduto nei Paesi Bassi, o
- pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o
- ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.
b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.
c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.
d) In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.
In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
4. Applicazione della legge olandese sull'inabilità al lavoro a) Se, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d'invalidità olandese, l'importo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:
i) se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del presente regolamento:
- conformemente alle disposizioni della legge relativa all'assicurazione invalidità [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° gennaio 2004, o
- conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l'inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1° gennaio 2004;
ii) se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività autonoma ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° agosto 2004.
b) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:
- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967,
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,
- periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,
- periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,
- periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.
AUSTRIA
1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d'istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSGV per il riscatto di tali periodi d'istruzione.
2. Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.
3. Se, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d'assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.
FINLANDIA
1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.
2. Quando si applica l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d'assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d'assicurazione in Finlandia.
SVEZIA
1. Se a un familiare non subordinato viene versata un'indennità per congedo parentale conformemente all'articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all'importo di base o al livello più basso.
2. Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un'indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:
Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un'attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un'attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all'assicurazione superiore al livello minimo.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).
4. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:
a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;
b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.
5. a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.
b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.
REGNO UNITO
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:
i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:
- una donna coniugata, o
- una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
- un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o
- una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per «pensione di vedova connessa con l'età» s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).
2. Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
3. Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.
4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:
i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o
ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.
5. 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.
2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:
a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;
b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.
3) Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.
(1) Allegato sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 988 del 16 settembre 2009
Regolamento CE 987 del 2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare l’articolo 89,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d’applicazione.
(2) L’organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.
(3) L’uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
(4) La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli organismi nazionali che possono intervenire nell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che dovrebbe essere introdotta dal presente regolamento.
(5) La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell’efficace gestione delle complesse procedure per l’applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell’allegato 4. La preparazione e l’applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale banca dati le informazioni elencate nell’allegato 4.
(6) Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di termini comuni per l’espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.
(7) Le persone interessate dal presente regolamento dovrebbero ricevere dall’istituzione competente una risposta tempestiva alle loro richieste. La risposta dovrebbe essere fornita entro i termini prescritti dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione, ove tali termini esistano. Sarebbe auspicabile che gli Stati membri la cui legislazione in materia di sicurezza sociale non prevede disposizioni per detti termini vagliassero l’opportunità di adottarle e comunicarle come necessario alle persone interessate.
(8) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.
(9) La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo particolare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all’istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento.
(10) Per la determinazione dell’istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.
(11) Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all’articolo di riferimento del presente regolamento.
(12) Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall’esperienza di oltre trent’anni d’applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.
(13) Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell’ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.
(14) Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli.
(15) Alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l’esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che sostengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell’ambito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l’onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
(16) Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di «cure programmate», vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un’autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell’istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell’autorizzazione. È opportuno anche precisare gli effetti di un’autorizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro.
(17) Il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all’applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro.
(18) Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all’esigenza di corretta gestione che s’impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.
(19) Le procedure tra le istituzioni per l’assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò implica l’adozione di nuove procedure prendendo a riferimento alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell’esperienza dopo cinque anni di applicazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili.
(20) Ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca relative al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensazione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i provvedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giurisdizione dello Stato membro richiedente.
(21) I provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consistenza o del fondamento del credito.
(22) L’informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. L’informazione dovrebbe includere orientamenti sulle procedure amministrative. Le persone interessate possono comprendere, a seconda della situazione, gli assicurati, i loro familiari e/o i loro superstiti o altre persone.
(23) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di misure di coordinamento per garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALICAPO I Definizioni
ARTICOLO N.1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;
b) «regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e
c) le definizioni contenute nel regolamento di base.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) «punto d’accesso»: entità che svolge le funzioni di:
i) punto di contatto elettronico;
ii) inoltro automatico in base all’indirizzo; e
iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un’applicazione di intelligenza artificiale) e/o dell’intervento umano;
b) «organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall’autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;
c) «documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;
d) «documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;
e) «trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l’elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;
f) «commissione di controllo dei conti»: l’organismo di cui all’articolo 74 del regolamento di base.
CAPO II Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati
ARTICOLO N.2
Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni
1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapidità e dell’accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.
2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.
3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un’istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l’istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all’istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.
4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione.
ARTICOLO N.3
Ambito d’applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni
1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.
2. La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all’istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.
3. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell’applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.
4. Per quanto necessario all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione. L’istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.
ARTICOLO N.4
Formato e modalità degli scambi di dati
1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati.
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.
3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all’interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.
ARTICOLO N.5
Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro
1. I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.
2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.
4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.
ARTICOLO N.6
Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni
1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;
b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma; (1)
c) in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri (1)
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell’istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l’interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.
3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1° 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.
4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l’affiliazione provvisoria, o se l’istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l’istituzione competente, l’istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell’affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.
5. Se necessario, l’istituzione individuata come competente e l’istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capitolo III del regolamento di applicazione. L’istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un’istituzione a norma del paragrafo 2.
(1) Lettera sostituita dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.7
Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi
1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.
2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.
CAPO III Altre disposizioni generali d’applicazione del regolamento di base
ARTICOLO N.8
Accordi amministrativi tra due o più Stati membri
1. Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all’applicazione delle convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all’allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all’applicazione di convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.9
Altre procedure tra autorità e istituzioni
1. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.
2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell’allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.10
Clausole anti-cumulo
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d’applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
ARTICOLO N.11
Elementi per la determinazione della residenza
1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:
a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;
b) la situazione dell’interessato tra cui:
i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;
ii) situazione familiare e legami familiari;
iii) esercizio di attività non retribuita;
iv) per gli studenti, fonte del loro reddito;
v) alloggio, in particolare quanto permanente;
vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.
ARTICOLO N.12
Totalizzazione dei periodi
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, l’istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l’interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.
2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un’assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.
5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo.
Nel caso in cui l’interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.
ARTICOLO N.13
Regole di conversione dei periodi
1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell’articolo 6 del regolamento di base si effettua secondo le regole seguenti:
a) l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:
--------------------------------------------------------------------------------
| Regime | un giorno | una | un mese | un | n. massimo |
| basato su | equivale a | settimana | equivale a| trimestre | di giorni |
| | | equivale a | | equivale a | in un anno |
| | | | | | civile |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 giorni | 9 ore | 5 giorni | 22 giorni | 66 giorni | 264 giorni |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 giorni | 8 ore | 6 giorni | 26 giorni | 78 giorni | 312 giorni |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 giorni | 6 ore | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 360 giorni |
--------------------------------------------------------------------------------
c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
i) tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all’unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all’unità intera più vicina.
2. L’applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l’insieme dei periodi maturati nel corso dell’anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell’ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.
Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l’applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell’arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.
3. La conversione è effettuata in un’unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.
4. Quando un’istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.
TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
ARTICOLO N.14
Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un’attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l’esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l’attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all’attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell’attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall’altro Stato membro.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che “esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri (1)
5 bis. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per “sede legale o domicilio” s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un'attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell' allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile. (2)
5 ter. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. (2)
6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.
7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell’attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.
9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze.
10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.
11. Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.
(1) Lettera sostituita dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
(2) Lettera inserita dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.15
Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)
1. Salva disposizione contraria dell’articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia alla persona interessata l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione e senza indugio rende disponibile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base (1)
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.
3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l’attività.
(1) Paragrafo modificato dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.16
Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base
1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.
2. L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.
4. Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del regolamento di applicazione.
5. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato.
6. Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata.
ARTICOLO N.17
Procedura per l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di base
L’agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all’articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L’autorità abilitata a concludere il contratto informa l’istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l’agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.
ARTICOLO N.18
Procedura per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di base
Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell’interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione.
ARTICOLO N.19
Informazione agli interessati e ai datori di lavoro
1. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l’interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l’aiuto necessario all’espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.
2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.
ARTICOLO N.20
Cooperazione tra istituzioni
1. Le istituzioni interessate comunicano all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del regolamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.
2. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l’informazione, indicando la data da cui decorre l’applicazione di tale legislazione, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.
ARTICOLO N.21
Obblighi del datore di lavoro
1. Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente.
2. Il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro.
TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI CAPO I Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate
ARTICOLO N.22
Disposizioni generali di applicazione
1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’istituzione competente.
2. Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.
ARTICOLO N.23
Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora
Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d’assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 17, dell’articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.
ARTICOLO N.24
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall’autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell’istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l’istituzione competente non informa l’istituzione del luogo di residenza del suo annullamento. L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, del regolamento di base.
ARTICOLO N.25
Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A) Procedura e ambito di applicazione del diritto
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l’istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora.
3. Le prestazioni in natura di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.
B) Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura
4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell’articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest’ultima può inoltrare domanda di rimborso all’istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l’importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.
5. Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l’istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all’istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l’articolo 62 del regolamento di applicazione nel caso in questione. L’istituzione del luogo di dimora fornisce all’istituzione competente che ne fa richiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.
6. In deroga al paragrafo 5, l’istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all’applicazione di questa disposizione.
7. Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l’istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.
8. Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l’importo delle spese effettivamente sostenute.
9. Nel caso di spese di importo rilevante, l’istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest’ultima presenta domanda di rimborso.
C) Familiari
10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
ARTICOLO N.26
Cure programmate
A) Procedura di autorizzazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione compente.
Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza.
2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, richiede l’autorizzazione all’istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all’istituzione competente senza indugio.
In tal caso, l’istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.
L’istituzione competente può rifiutare di concedere l’autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell’istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata.
L’istituzione competente informa della sua decisione l’istituzione del luogo di residenza.
In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l’autorizzazione dell’istituzione competente è considerata concessa.
3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure urgenti e vitali e l’autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, l’autorizzazione è concessa dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, che è informata immediatamente dall’istituzione del luogo di residenza.
L’istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall’istituzione del luogo di residenza che rilascia l’autorizzazione.
4. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell’autorizzazione, l’istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.
5. L’istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all’autorizzazione, informa l’istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall’autorizzazione già rilasciata.
B) Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata
6. Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione.
7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l’istituzione competente è tenuta a rimborsare all’istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l’istituzione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L’importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell’importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.
C) Assunzione a carico delle spese per il viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate
8. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell’istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l’istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.
D) Familiari
9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
ARTICOLO N.27
Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A) Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.
2. La persona assicurata trasmette il certificato all’istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.
3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all’istituzione competente.
4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l’istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.
B) Procedura che deve seguire l’istituzione dello Stato membro di residenza
5. Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell’incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall’istituzione del luogo di residenza all’istituzione competente.
C) Procedura che deve seguire l’istituzione competente
6. L’istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico di sua scelta.
7. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l’istituzione del luogo di residenza.
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, le indicazioni del certificato d’incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall’istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.
9. Se l’istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all’istituzione del luogo di residenza.
D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
ARTICOLO N.28
Prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A) Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Per avere diritto a prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all’istituzione competente.
Se necessario questa ne informa l’istituzione del luogo di residenza.
B) Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza
2. Su richiesta dell’istituzione competente l’istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine all’esigenza di assistenza di lungo periodo. L’istituzione competente fornisce all’istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.
C) Procedura che deve seguire l’istituzione competente
3. Per stabilire in quale misura sia necessaria l’assistenza di lungo periodo l’istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.
4. L’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
E) Familiari
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
ARTICOLO N.29
Applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base
Se lo Stato membro in cui l’ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un’attività non è più lo Stato membro competente e se l’ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione competente.
ARTICOLO N.30
Contributi del pensionato
Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l’importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all’importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente.
ARTICOLO N.31
Applicazione dell’articolo 34 del regolamento di base
A) Procedura che deve seguire l’istituzione competente
1. L’istituzione competente informa la persona interessata dell’esistenza della norma contenuta nell’articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L’applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.
2. L’istituzione competente informa altresì l’istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest’ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo incluse nell’elenco di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.
B) Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza o di dimora
3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l’istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall’istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.
4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.
ARTICOLO N.32
Disposizioni di applicazione particolari
1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.
2. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.
L’istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.
CAPO II Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
ARTICOLO N.33
Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da 24 a 27 del regolamento di applicazione.
2. L’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l’istituzione competente.
ARTICOLO N.34
Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all’istituzione competente.
2. L’istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all’istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato membro.
3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un’indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall’istituzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all’infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell’infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all’istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell’istituzione competente.
5. L’istituzione competente notifica all’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.
ARTICOLO N.35
Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia
1. Se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di base, ne avverte senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all’assicurazione malattia.
2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istituzione competente ne informa senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.
Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.
Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell’infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.
3. L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
ARTICOLO N.36
Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro
1. Nel caso di cui all’articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione o notifica dell’infortunio o della malattia professionale è trasmessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia considerata.
Se l’istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un’attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all’istituzione corrispondente di questo Stato membro.
2. Se l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l’altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato membro un’attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
ARTICOLO N.37
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall’istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e l’avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell’istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest’ultima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.
3. L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
ARTICOLO N.38
Aggravamento di una malattia professionale
Nei casi di cui all’articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all’istituzione dello Stato membro presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.
ARTICOLO N.39
Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente
Se un’inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa:
a) a richiesta dell’istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l’inabilità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione dell’altro Stato membro;
b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d’incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l’importo delle prestazioni.
ARTICOLO N.40
Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari
Per beneficiare di una pensione o rendita o di un’indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.
ARTICOLO N.41
Disposizioni di applicazione particolari
1. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 2, del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.
2. L’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma e l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
CAPO III Prestazioni in caso di morte
ARTICOLO N.42
Domanda di prestazioni in caso di morte
Ai fini dell’applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all’istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.
CAPO IV Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti
ARTICOLO N.43
Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione
1. Ai fini del calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, si applicano le regole di cui all’articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l’importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica.
L’importo effettivo della prestazione, calcolato in base all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L’istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l’importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.
Qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
ARTICOLO N.44
Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli
1. Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.
2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
3. Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma.
ARTICOLO N.45
Domanda di prestazioni
A) Presentazione della domanda di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base.
1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell’aggravamento di tale invalidità oppure all’istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione.
2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione.
3. Nel caso di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base, l’istituzione a cui l’interessato è stato affiliato da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell’integrazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base.
B) Presentazione delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all’istituzione del proprio luogo di residenza, o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l’interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.
5. La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.
6. In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.
ARTICOLO N.46
Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda
1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall’istituzione di cui all’articolo 45, paragrafi 1° 4, del regolamento di applicazione, e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d’identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell’attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.
2. Qualora, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base, il richiedente domandi che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell’interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.
3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati membri.
ARTICOLO N.47
Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni Interessate
A) Istituzione di contatto
1. L’istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all’articolo 45, paragrafi 1° 4, del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L’istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l’interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.
L’istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.
B) Istruttoria delle domande di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di base.
2. Nel caso di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all’istituzione a cui quest’ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.
3. Gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui all’articolo 44 del regolamento di base.
C) Istruttoria delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l’istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. L’istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.
5. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.
6. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell’importo delle prestazioni conformemente all’articolo 52 del regolamento di base e comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l’importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.
7. Qualora un’istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l’articolo 46, paragrafo 2 o l’articolo 57, paragrafi 2 o 3, del regolamento di base, ne avverte l’istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.
ARTICOLO N.48
Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l’istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa.
La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell’istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all’articolo 290 del trattato.
2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l’interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negativamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.
ARTICOLO N.49
Determinazione del grado di invalidità
1. Nel caso in cui sia applicabile l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base, l’unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d’invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legislazione applicata da detta istituzione è compresa nell’allegato VII del regolamento di base o, in mancanza, l’istituzione la cui legislazione è compresa in tale allegato e alla quale è stato da ultimo soggetto il richiedente. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.
Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d’invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l’istituzione di contatto ne informa senza indugio l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest’ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d’invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.
Ove necessario, nell’accertare i requisiti, la questione può essere rinviata, alle stesse condizioni, all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo.
2. Nel caso in cui l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base non sia applicabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il grado d’invalidità. Tuttavia, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni d’ordine amministrativo raccolti dall’istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.
ARTICOLO N.50
Acconti provvisori e anticipi su prestazioni
1. In deroga all’articolo 7 del regolamento di applicazione, ogni istituzione che constati, nel corso dell’istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l’importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d’istruttoria della domanda.
2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un’istituzione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1° 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.
ARTICOLO N.51
Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell’articolo 48, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 50, paragrafo 4, e dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l’articolo 50 del regolamento di applicazione.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l’istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.
ARTICOLO N.52
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l’istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
b) con sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un’età che dev’essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell’interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un’altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d’informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali regimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.
3. Per l’applicazione del paragrafo 1, l’istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d’identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
ARTICOLO N.53
Disposizioni di coordinamento negli Stati membri
1. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l’istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di questo Stato membro.
2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici e il regime generale dei lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
CAPO V Prestazioni di disoccupazione
ARTICOLO N.54
Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni
1. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis all’articolo 61 del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all’istituzione competente un documento, rilasciato dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all'istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro in cui l'istituzione competente ha sede, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepito. (1)
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62 del regolamento di base e fatto salvo il suo articolo 63, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente.
Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.
(1) Paragrafo sostituito dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.55
Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro
1. Per beneficiare dell'articolo 64 o dell'articolo 65 bis del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base. (1).
Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all’istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l’istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all’istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.
4. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all’istituzione competente un documento con l’indicazione della data d’iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all’istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.
5. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l’istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.
7. I paragrafi da 2 a 6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 3, del regolamento di base (2)
(1) Paragrafo sostituito dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
(2) Paragrafo inserito dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.56
Persone disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se la persona disoccupata decide, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, o all'articolo 65 bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni. Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata. (1)
2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l'adempimento di determinati obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni. Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazioni non incidono sulle prestazioni erogate nell'altro Stato membro (1)
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.
(1) Paragrafo sostituito dall' articolo 2 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 465 del 22 maggio 2012.
ARTICOLO N.57
Disposizioni per l’applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici
1. Gli articoli 54 e 55 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.
2. L’articolo 56 del regolamento di applicazione non si applica alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici. Una persona disoccupata assoggettata ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o totalmente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato membro. Tali prestazioni sono fornite dall’istituzione competente, che se ne fa carico.
CAPO VI Prestazioni familiari
ARTICOLO N.58
Regole di priorità in caso di cumulo
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo.
L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.
ARTICOLO N.59
Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari
1. Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l’istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.
2. Essa informa l’istituzione dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L’erogazione delle prestazioni da parte dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.
ARTICOLO N.60
Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base
1. La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.
2. L’istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente.
Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.
Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un’integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all’istituzione competente dell’altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l’istituzione dell’altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all’importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se l’istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base, all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest’ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.
Qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l’istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all’istituzione che ha trasmesso la domanda l’importo delle prestazioni erogate.
4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l’istituzione del luogo di residenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di applicazione è l’istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli.
5. L’istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.61
Procedura per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base
Per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l’elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo.
Se l’istituzione competente non è tenuta a erogare in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE CAPO I Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base Sezione 1 Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute
ARTICOLO N.62
Principi
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base, l’importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell’articolo 63 del regolamento di applicazione.
2. Se l’importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell’istituzione che le ha erogate, l’importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l’importo.
3. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall’istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono non essere prese in considerazione per il rimborso.
Sezione 2 Rimborso sulla base di un forfait
ARTICOLO N.63
Identificazione degli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione.
2. Per gli Stati membri elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, l’importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:
a) ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base; e
b) ai pensionati e ai familiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 e degli articoli 25 e 26, del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO N.64
Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo forfettario totale
1. Per ogni Stato membro creditore, l’importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi) secondo diverse classi d’età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:
Fi = Yi *1/12*(1-X)
dove:
— l’indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d’età considerate per il calcolo degli importi forfettari:
i = 1: persone di meno di 20 anni
i = 2: persone da 20 a 64 anni
i = 3: persone di 65 anni e più.
— Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe d’età i, quale definito al paragrafo 2.
— Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l’abbattimento, quale definito al paragrafo 3.
2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d’età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d’età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d’età nell’anno civile in questione.
Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all’articolo 23 del regolamento di applicazione.
3. L’abbattimento da applicare all’importo forfettario mensile è di norma pari al 20% (X = 0,20). È pari al 15% (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base.
4. Per ogni Stato membro debitore l’importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d’età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d’età.
Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato membro debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall’istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall’istituzione competente.
5. Al più tardi entro il 1° maggio 2015 la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull’applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.
6. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario per il 1° maggio 2015, purché si applichi l’abbattimento di cui al paragrafo 3.
ARTICOLO N.65
Notifica dei costi medi annuali
1. L’importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d’età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l’anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l’importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.
2. I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sezione 3 Disposizioni comuni
ARTICOLO N.66
Procedura di rimborso tra istituzioni
1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.
2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l’organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 41 del regolamento di base.
ARTICOLO N.67
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti
1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istituzione creditrice.
2. I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento.
3. Nel caso di cui all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell’individuazione dell’istituzione competente.
4. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.
5. I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’articolo 66 del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l’istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.
6. Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.
7. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.
ARTICOLO N.68
Interessi di mora e anticipi
1. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90% del credito totale introdotto a norma dell’articolo 67, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione.
Sulle parti di credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione.
2. L’interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.
3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l’istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.
ARTICOLO N.69
Rendiconti annuali
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell’articolo 72, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.
2. La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.
CAPO II Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base
ARTICOLO N.70
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione
In assenza dell’accordo di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione del luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l’importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona disoccupata.
I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.
Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma.
L’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 67, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l’istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L’interesse è calcolato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
L’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo in ogni singolo caso in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.
CAPO III Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero Sezione 1 Principi
ARTICOLO N.71
Disposizioni comuni
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.
Sezione 2 Compensazione
ARTICOLO N.72
Prestazioni percepite indebitamente
1. Se l’istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L’istituzione di quest’ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.
2. In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 del titolo III del regolamento di base, l’istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest’ultima istituzione ha comunicato l’importo dei suoi arretrati all’istituzione che ha erogato una somma indebita, l’istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l’importo entro due mesi. Se l’istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata.
3. Se una persona ha fruito dell’assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha erogato l’assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato per l’assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata.
Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.
L’istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l’assistenza trasmette il giustificativo dell’importo che le è dovuto all’istituzione dell’altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo all’istituzione che ha erogato l’importo indebito.
ARTICOLO N.73
Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione '64ebitrice delle prestazioni, l’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all’istituzione individuata come competente.
L’istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l’importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
Se l’importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l’istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
2. L’istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l’istituzione individuata come competente in base dall’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione.
Su richiesta dell’istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l’istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all’istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all’istituzione individuata come competente.
Se l’importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all’importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all’istituzione individuata come competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l’importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.
ARTICOLO N.74
Spese relative alla compensazione
Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.
Sezione 3 Recupero
ARTICOLO N.75
Definizioni e disposizioni comuni
1. Ai fini della presente sezione:
— per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito,
— per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente,
— per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero.
2. Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.
3. La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applicazione pratica, comprese, tra l’altro, quelle relative all’articolo 4 del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.
ARTICOLO N.76
Richiesta di informazioni
1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona giuridica o fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:
a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o
b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;
o
c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.
4. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
ARTICOLO N.77
Notifica
1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell’identificazione del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l’azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
ARTICOLO N.78
Domanda di recupero
1. La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte richiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero.
2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:
a) se il credito e/o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all’articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione;
b) quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;
c) se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.
3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
a) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;
b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della parte richiedente;
c) gli estremi dell’atto che ne consente l’esecuzione, emanato nello Stato membro della parte richiedente;
d) il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;
e) la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il titolo all’interessato;
f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;
g) ogni altra informazione utile.
4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
5. La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
ARTICOLO N.79
Atto che consente l’esecuzione del recupero
1. Conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di base, l’atto che consente l’esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, l’atto che permette l’esecuzione del credito può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Gli Stati membri si impegnano a ultimare l’approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.
Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all’atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l’articolo 81 del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.80
Modalità e termini di pagamento
1. Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest’ultima alla parte richiedente.
2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
A decorrere dalla data in cui l’atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
ARTICOLO N.81
Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi
1. Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l’atto che ne consente l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro.
La parte richiedente notifica senza indugio quest’azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.
2. Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l’informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l’articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.
In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.
3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l’azione viene intrapresa davanti all’autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
4. Qualora l’autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l’azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l’«atto che consente l’esecuzione» ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.
ARTICOLO N.82
Limiti dell’assistenza
1. La parte richiesta non è tenuta:
a) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;
b) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l’atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l’atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.
2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.
ARTICOLO N.83
Termini di prescrizione
1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
a) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l’atto che consente il recupero; e
b) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.
I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’articolo 79 del regolamento di applicazione.
2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo Stato.
ARTICOLO N.84
Misure cautelari
Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono.
Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.85
Spese connesse al recupero
1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.
2. L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.
ARTICOLO N.86
Clausola di revisione
1. Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.
2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all’articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.
3. Entro il 1° maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.
Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO N.87
Esame medico e controlli amministrativi
1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, l’esame medico è effettuato, su richiesta di quest’ultima istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest’ultima istituzione applica.
L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico.
2. L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto l’esame medico. L’istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza.
L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.
3. Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest’istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo di cui all’articolo 34 del regolamento di base.
5. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.
6. In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rimborsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.
ARTICOLO N.88
Comunicazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all’articolo 1, lettere m), q) ed r), del regolamento di base e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. L’allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell’inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l’esattezza nell’inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO N.89
Informazioni
1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.
2. Il comitato consultivo di cui all’articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.
3. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.90
Conversione valutaria
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.
ARTICOLO N.91
Statistiche
Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.
ARTICOLO N.92
Modifica degli allegati
Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della commissione amministrativa.
ARTICOLO N.93
Disposizioni transitorie
L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.94
Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite
1. Qualora la data del verificarsi dell’evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;
b) per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d’ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell’importo della prestazioni.
ARTICOLO N.95
Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici
1. Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) rispetto all’entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.
2. Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.96
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1° maggio 2010.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia, fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
c) dell’accordo sullo Spazio economico europeo, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.
2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità, e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.
ARTICOLO N.97
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il 1° maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO N.1
ALLEGATO 1
Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali (di cui all’articolo 8, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di applicazione)
BELGIO — DANIMARCA
Lo scambio di lettere dell’8 maggio 2006 e del 21 giugno 2006 sull’accordo concernente il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Belgio qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Belgio, ma residenti in Danimarca.
BELGIO — GERMANIA
L’accordo del 29 gennaio 1969 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
BELGIO — IRLANDA
Lo scambio di lettere del 19 maggio e del 28 luglio 1981 concernente l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
BELGIO — SPAGNA
L’accordo del 25 maggio 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
BELGIO — FRANCIA
a) L’accordo del 4 luglio 1984 relativo al controllo medico dei lavoratori frontalieri residenti in un paese e occupati nell’altro.
b) L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 14 maggio 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
c) L’accordo del 3 ottobre 1977 relativo all’applicazione dell’articolo 92 del regolamento (CEE) n.o 1408/71 (riscossione dei contributi sociali).
d) L’accordo del 29 giugno 1979 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso previsto dall’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (spese per prestazioni di disoccupazione).
e) L’accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità di applicazione della clausola aggiuntiva del 12 ottobre 1978 alla convenzione sulla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.
f) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell’8 febbraio 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.
BELGIO — ITALIA
a) L’accordo del 12 gennaio 1974 relativo all’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) L’accordo del 31 ottobre 1979 relativo all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 574/72.
c) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e del 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
d) L’accordo del 21 novembre 2003 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
BELGIO — LUSSEMBURGO
a) L’accordo del 28 gennaio 1961 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
b) L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 16 aprile 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
[BELGIO — PAESI BASSI
a) L’accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l’accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.] (1)
b) L’accordo del 13 marzo 2006 relativo all’assicurazione per le cure mediche.
c) L’accordo del 12 agosto 1982 sull’assicurazione malattia, maternità, invalidità.
BELGIO — REGNO UNITO
a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1° 4 del regolamento (CE) n. 1408/71], quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1408/71].
BULGARIA — REPUBBLICA CECA
L’articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell’accordo del 25 novembre 1998 e l’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo amministrativo del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
BULGARIA — GERMANIA
Gli articoli 8 e 9 dell’accordo amministrativo sull’attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore delle pensioni.
REPUBBLICA CECA — SLOVACCHIA
Gli articoli 15 e 16 dell’accordo amministrativo dell’8 gennaio 1993 riguardante l’individuazione della sede del datore di lavoro e del luogo di residenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 della convenzione del 29 ottobre 1992 sulla sicurezza sociale.
DANIMARCA — IRLANDA
Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell’11 febbraio 1981 relativo alla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici [articolo 36, paragrafo 3 e articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72].
DANIMARCA — GRECIA
L’accordo dell’8 maggio 1986 riguardante la parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici.
DANIMARCA — SPAGNA
L’accordo dell’11 dicembre 2006 sul versamento degli anticipi, i termini e il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Spagna qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Spagna ma residenti in Danimarca.
DANIMARCA — FRANCIA
L’accordo del 29 giugno 1979 e l’accordo aggiuntivo del 2 giugno 1993 riguardante la parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici).
DANIMARCA — ITALIA
L’accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
[DANIMARCA — LUSSEMBURGO
L’accordo del 19 giugno 1978 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’articolo 63, paragrafo 3 e dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).] (2)
DANIMARCA — PAESI BASSI
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 25 aprile 1979 quale modificato dall’accordo del 12 dicembre 2006 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
DANIMARCA — PORTOGALLO
Accordo del 17 aprile 1998 relativo alla parziale rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
DANIMARCA — FINLANDIA
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70, del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
DANIMARCA — SVEZIA
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
DANIMARCA — REGNO UNITO
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell’8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici.
GERMANIA — FRANCIA
L’accordo del 26 maggio 1981 che attua l’articolo 92 del regolamento di base (riscossione e recupero dei contributi di sicurezza sociale).
GERMANIA — ITALIA
L’accordo del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
GERMANIA — LUSSEMBURGO
a) Gli accordi del 14 ottobre 1975 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottati in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) L’accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
c) L’accordo del 25 gennaio 1990 riguardante l’applicazione dell’articolo 20 e dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
[GERMANIA — PAESI BASSI
a) L’articolo 9 degli accordi amministrativi del 18 aprile 2001 sulla convenzione del 18 aprile 2001 (pagamento delle pensioni).
b) L’accordo del 21 gennaio 1969 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.] (3)
GERMANIA — AUSTRIA
La sezione II, punto 1 e la sezione III dell’accordo del 2 agosto 1979 per l’applicazione della convenzione sull’assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978 continuano ad applicarsi alle persone che hanno esercitato un’attività di lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventano disoccupati prima del 1° gennaio 2011.
GERMANIA — POLONIA
L’accordo dell’11 gennaio 1977 relativo all’applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni d’infortunio sul lavoro.
ESTONIA — REGNO UNITO
L’accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
IRLANDA — FRANCIA
Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e gli esami medici).
IRLANDA — LUSSEMBURGO
Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura sostenute in applicazione del titolo III, capitolo 1° 4, del regolamento (CE) n. 1408/71, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
IRLANDA — PAESI BASSI
Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
IRLANDA — SVEZIA
L’accordo dell’8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
IRLANDA — REGNO UNITO
Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1° 4 del regolamento (CE) n. 1408/71] ed all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
GRECIA — PAESI BASSI
Lo scambio di lettere dell’8 settembre 1992 e del 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.
SPAGNA — FRANCIA
L’accordo del 17 maggio 2005 che stabilisce le modalità di gestione e di conguaglio dei crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
SPAGNA — ITALIA
L’accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento di base (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e l’articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 (modalità di rimborso delle prestazioni dell’assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).
SPAGNA — PAESI BASSI
L’accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita il conguaglio di crediti reciproci riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell’attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
SPAGNA — PORTOGALLO
a) Gli articoli 42, 43 e 44 dell’accordo amministrativo del 22 maggio 1970 (esportazione delle indennità di disoccupazione).
Questo inserimento rimarrà valido per due anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
b) L’accordo del 2 ottobre 2002 che stabilisce modalità particolareggiate per la gestione e il conguaglio di crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria al fine di facilitare e accelerare la liquidazione di tali crediti.
SPAGNA — SVEZIA
L’accordo del 1° dicembre 2004 sul rimborso delle prestazioni in natura erogate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
SPAGNA — REGNO UNITO
L’accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
FRANCIA — ITALIA
a) Lo scambio di lettere del 14 maggio e del 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 concernente le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.
c) Lo scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere di cui alle lettere a) e b), concernente le procedure per il saldo dei debiti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.
d) L’accordo del 28 giugno 2000 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per le spese risultanti dal controlli amministrativi e gli esami sanitari richiesti in base all’articolo 51 di detto regolamento.
FRANCIA — LUSSEMBURGO
a) L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattiamaternità sostenute per familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest’ultimo.
b) L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattiamaternità sostenute per gli ex lavoratori frontalieri, per i loro familiari o superstiti.
c) L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese risultanti dal controllo amministrativo e dagli esami medici di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.
d) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.
FRANCIA — PAESI BASSI
a) L’accordo del 28 aprile 1997 concernente la rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) L’accordo del 29 settembre 1998 riguardante le modalità speciali di fissazione degli importi da rimborsare per quanto riguarda le prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
c) L’accordo del 3 febbraio 1999 riguardante le modalità speciali di gestione e di liquidazione per quanto riguarda le prestazioni di malattia conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
FRANCIA — PORTOGALLO
L’accordo del 28 aprile 1999 riguardante le norme particolareggiate che disciplinano la gestione e la liquidazione dei crediti reciproci relativi alle cure mediche conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
FRANCIA — REGNO UNITO
a) Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
b) L’accordo dell’8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
ITALIA — LUSSEMBURGO
L’articolo 4, paragrafi 5 e 6, dell’accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 sulle disposizioni di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia per i lavoratori agricoli).
ITALIA — PAESI BASSI
L’accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 sull’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
ITALIA — REGNO UNITO
L’accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005.
LUSSEMBURGO — PAESI BASSI
L’accordo del 1° novembre 1976 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottato in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
LUSSEMBURGO — SVEZIA
L’accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.
LUSSEMBURGO — REGNO UNITO
Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrative e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
UNGHERIA — REGNO UNITO
L’accordo concluso il 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
MALTA — REGNO UNITO
L’accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
[PAESI BASSI — PORTOGALLO
L’accordo dell’11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.] (4)
PAESI BASSI — REGNO UNITO a) L’articolo 3, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954.
b) Lo scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1986 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.
PORTOGALLO — REGNO UNITO
L’accordo dell’8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003.
FINLANDIA — SVEZIA
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento di base (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
FINLANDIA — REGNO UNITO
Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
SVEZIA — REGNO UNITO
L’accordo del 15 aprile 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
(1) Lettera soppressa dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
(2) Voce soppressa dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
(3) Voce soppressa dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
(4) Voce soppressa dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
ALLEGATO N.2
ALLEGATO 2
Regimi speciali per i dipendenti pubblici
(di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1 (1))
A. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura
Germania
Regime speciale di malattia per i dipendenti pubblici
B. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 27 e 35 che riguardano le prestazioni in natura
Spagna
Regime speciale di sicurezza sociale per i pubblici dipendenti
Regime speciale di sicurezza sociale per le forze armate
Regime speciale di sicurezza sociale per i giudici ed i funzionari amministrativi degli organi giurisdizionali
C. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura
Germania
Regime speciale infortuni per i pubblici dipendenti
(1) Sottotitoli modificato dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 1244 del 9 dicembre 2010.
ALLEGATO N.3
ALLEGATO 3
Stati membri che chiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura sulla base di importi forfettari
(di cui all’articolo 63, paragrafo 1 del regolamento di applicazione)
IRLANDA
SPAGNA
ITALIA
MALTA
PAESI BASSI
PORTOGALLO
FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO
ALLEGATO N.4
ALLEGATO 4
Specifiche della base dati di cui all’articolo 88, paragrafo 4 del regolamento di applicazione
1. Contenuto della base dati
Un elenco elettronico (URL) degli organismi interessati contiene:
a) i nomi degli organismi nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;
b) il codice di identificazione e l’indirizzo elettronico EESSI;
c) le funzioni svolte con riguardo alle definizioni di cui all’articolo 1, lettere m), q) e r), del regolamento di base [e all’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento di applicazione];
d) la competenza riguardo ai vari rischi, tipi di prestazioni, regimi e copertura territoriale;
e) l’indicazione della parte del regolamento di base che gli organismi applicano;
f) i seguenti dati per contattare l’organismo: indirizzo postale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e il relativo indirizzo URL;
g) qualsiasi altra informazione necessaria per l’applicazione del regolamento di base o del regolamento di applicazione.
2. Gestione della base dati
a) L’elenco elettronico è conservato nell’EESSI a livello della Commissione europea;
b) gli Stati membri sono responsabili della raccolta e verifica delle informazioni necessarie relative agli organismi e della comunicazione tempestiva alla Commissione europea di qualsiasi dato o modifica di dati di loro competenza.
3. Accesso
Le informazioni utilizzate a fini operativi e amministrativi non sono accessibili al pubblico.
4. Sicurezza
Tutte le modifiche alla base dati (inserimento, aggiornamento, cancellazione) sono registrate. Prima di poter accedere all’elenco per la modifica dei dati, gli utenti sono identificati e autenticati. Prima di qualsiasi tentativo di modifica dei dati, sarà verificata l’autorizzazione dell’utente a compiere tale operazione. Qualsiasi operazione non autorizzata sarà rifiutata e registrata.
5. Regime linguistico
La lingua generale del sistema della base dati è l’inglese. Il nome degli organismi e i dati di contatto sono inseriti anche nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro.
ALLEGATO N.5
ALLEGATO 5
Stati membri che determinano, su base di reciprocità, l’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base, riferendosi all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della loro legislazione nell’anno civile precedente (di cui all’articolo 70 del regolamento di applicazione)
BELGIO
REPUBBLICA CECA
GERMANIA
AUSTRIA
SLOVACCHIA
FINLANDIA
Regolamento CEE 1247 del 30 aprile 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 19/05/1992 pag. 0001 – 0006 edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0124 edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0124
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
vista la proposta della Commissione redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti(1) ,
visto il parere del Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71(4) nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) n. 2001/83(5) , modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2195/91(6) ;
considerando che è necessario estendere la definizione di «familiare» nel regolamento (CEE) n. 1408/71 per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda l'interpretazione di detto termine;
considerando che è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale a causa del loro campo d'applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d'applicazione;
considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all'assistenza sociale nelle misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d'applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 esclude dal suo campo d'applicazione, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4, i regimi d'assistenza sociale;
considerando che le condizioni a cui si fa riferimento e le loro modalità di applicazione sono tali che, per proteggere gli interessi dei lavoratori migranti conformemente alle disposizioni dell'articolo 51 del trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento un sistema di coordinamento il quale sia diverso da quello attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e tenga conto delle caratteristiche particolari delle prestazioni in causa;
considerando che queste prestazioni dovrebbero essere concesse, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, unicamente in conformità della legislazione del paese di residenza della persona interessata e dei suoi familiari, totalizzando, a seconda della necessità, i periodi di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro e in assenza di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità;
considerando che è tuttavia necessario garantire che il sistema di coordinamento esistente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 continuerà ad essere applicato alle prestazioni che o non sono comprese nella categoria particolare di prestazioni cui è fatto riferimento o non sono espressamente incluse in un allegato del presente regolamento; che a questo proposito è necessario un nuovo allegato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è modificato come segue:
a) la lettera f) diviene lettera f), punto i) ed è aggiunto il testo seguente:
«ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine "familiare" designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico del lavoratore subordinato o autonomo;»;
b) alla lettera j) il primo comma è completato come segue:
«o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis.»
2) All'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati.
2 ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, rubrica III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio.»
3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento
Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.»
4) È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Prestazioni speciali a carattere non contributivo
1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.
3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1, e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.»
5) All'allegato II è aggiunta la sezione seguente:
«III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento
A. BELGIO
Nulla.
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Laender a favore dei minorati e in particolare dei ciechi.
b) Il supplemento sociale ai sensi della legge sul ravvicinamento delle pensioni del 28 giugno 1990.
D. SPAGNA
Nulla.
E. FRANCIA
Nulla.
F. GRECIA
Nulla.
G. IRLANDA
Nulla.
H. ITALIA
Nulla.
I. LUSSEMBURGO
Nulla
J. PAESI BASSI
Nulla.
K. PORTOGALLO
Nulla.
L. REGNO UNITO
Nulla.»
6) È inserito l'allegato seguente:
«ALLEGATO II BIS
(Articolo 10 bis del regolamento)
A. BELGIO
a) Gli assegni per minorati (Legge del 27 febbraio 1987).
b) Il reddito garantito alle persone anziane (Legge del 1o aprile 1969).
c) Le prestazioni familiari garantite (Legge del 20 luglio 1971).
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
Nulla.
D. SPAGNA
a) Prestazioni a norma della legge sull'integrazione sociale dei minorati (Legge n. 13/82 del 7 aprile 1982).
b) Prestazioni assistenziali in denaro per gli anziani e per gli invalidi che non sono in grado di lavorare (Regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981).
E. FRANCIA
a) L'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (Legge del 30 giugno 1956).
b) L'assegno agli adulti minorati (Legge del 30 giugno 1975).
F. GRECIA
a) Le prestazioni speciali per le persone anziane (Legge 1296/82).
b) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti effettuano il servizio militare (Legge 1483/84, articolo 23, paragrafo 1).
c) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti sono prigionieri (Legge 1483/84, articolo 23, paragrafo 2).
d) L'assegno alle persone affette da anemia emolitica congenita (Decreto legge 321/69), (Decreto ministeriale comune G4a/F.222/oik.2204).
e) L'assegno ai sordomuti (Legge straordinaria 421/37), (Decreto ministeriale comune G4B/F.422/oik.2205).
f) L'assegno ai minorati gravi (Decreto legge 162/73), (Decreto ministeriale comune G4a/F.225/oik.161).
g) L'assegno agli spasmofili (Decreto legge 162/72), (Decreto ministeriale comune G4a/F.224/oik.2207).
h) L'assegno alle persone affette da ritardo mentale grave (Decreto legge 162/73), (Decreto ministeriale comune G4b/423.oik.2208).
i) L'assegno ai ciechi (Legge 958/79), (Decreto ministeriale comune G4b/F.421/oik.2209).
G. IRLANDA
a) L'assistenza ai disoccupati [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, Parte III, capitolo 2].
b) Le pensioni di vecchiaia e per ciechi (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, Parte III, capitolo 3].
c) Le pensioni di vedova e di orfano (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, Parte III, capitolo 4].
d) L'assegno per i genitori che vivono soli (Social Welfare Act del 1990, Parte III).
e) L'assegno per gli assistenti (Social Welfare Act del 1990, Parte IV).
f) Il supplemento di reddito familiare (Social Welfare Act del 1984, Parte III).
g) L'assegno di sussistenza per minorati (Health Act del 1970, articolo 69),
h) L'assegno di mobilità (Health Act del 1970, articolo 61),
i) L'assegno di sussistenza per malattie infettive (Health Act del 1947, articolo 5 e articolo 44, paragrafo 5).
j) L'assegno di cure a domicilio (Health Act del 1970, articolo 61).
k) L'assegno di previdenza sociale per ciechi (Blind persons Act del 1920, capitolo 49).
l) L'assegno di rieducazione per minorati (Health Act del 1970, articoli 68, 69 e 72).
H. ITALIA
a) La pensione sociale ai cittadini senza risorse (Legge 30 aprile 1969, n. 153).
b) Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (Leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508).
c) Le pensioni e indennità ai sordomuti (Leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508).
d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (Leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508).
e) L'integrazione al trattamento minimo (Leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407).
f) L'integrazione dell'assegno di invalidità (Legge 12 giugno 1984, n. 222).
g) L'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222).
I. LUSSEMBURGO
a) L'assegno compensativo per il carovita (Legge del 13 giugno 1975).
b) L'assegno speciale per le persone gravemente minorate (Legge del 16 aprile 1979).
c) L'assegno di maternità (Legge del 30 aprile 1980).
J. PAESI BASSI
Nulla.
K. PORTOGALLO
a) Gli assegni familiari non contributivi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
b) Il premio di allattamento (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
c) L'assegno complementare per bambini e giovani minorati (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
d) L'assegno in caso di frequenza di un istituto scolastico speciale (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
e) La pensione di orfano non contributiva (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
f) La pensione di invalidità non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980).
g) La pensione di vecchiaia non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980).
h) La pensione complementare per grandi invalidi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
i) La pensione di vedovanza non contributiva (Decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).
L. REGNO UNITO
a) L'assegno di mobilità [Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 37 A e Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 37 A].
b) L'assegno per l'assistenza di invalidi [Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 37 e Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 37].
c) Il credito familiare [Legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articoli 20-22, e Regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articoli 21-23].
d) L'assegno di aiuto [Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 35 e Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 35].
e) L'aiuto al reddito [Legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articoli 20, 21 e 22 e articolo 23, e Regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articoli 21-24].
f) L'assegno di sussistenza per minorati [Legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 1 e Regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 3].
g) L'assegno di lavoro per minorati [Legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 6 e regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 8]».
Articolo 2
1. L'applicazione dell'articolo 1 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri in conformità del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71, e a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del medesimo regolamento.
2. L'applicazione dell'articolo 1 non può avere per effetto il rifiuto della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore.
4. Nonostante il paragrafo 3, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento con efficacia alla data del trasferimento di residenza.
5. I periodi di residenza, di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
6. Fatto salvo il paragrafo 3, un diritto può essere acquisito in virtù del presente regolamento anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione in conto capitale della prestazione stessa.
8. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento.
9. Se la richiesta di cui ai paragrafi 7 o 8 è presentata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i diritti acquisiti in virtù dello stesso lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.
10. Se la richiesta di cui ai paragrafi 7 o 8 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli di ciascuno Stato membro.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1992.
Per il Consiglio Il Presidente José da SILVA PENEDA
(1) GU n. C 240 del 21. 9. 1985, pag. 6.
(2) GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 111.
(3) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(5) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 8.
(6) GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2.