Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Messaggi ME 2003 Messaggio 404 dell'11 dicembre 2003
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Messaggio 404 dell'11 dicembre 2003
Oggetto:
Titolare di pensione a carico di un fondo esclusivo. Domanda di pensione supplementare a carico della Gestione Separata di cui all'articolo 2, commi 26 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E' stata prospettata da una Sede la situazione di un lavoratore, titolare di pensione a carico di un fondo esclusivo ed iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, il quale ha maturato i requisiti di contribuzione (5 anni) e di età (57) per la pensione di vecchiaia. Peraltro l'importo di detto trattamento risulta inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995).
Ciò posto è stato chiesto se l'interessato possa chiedere utilmente la pensione supplementare, prima del compimento del 65° anno di età, continuando l'iscrizione alla gestione in parola.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, con la quale è stato, tra l'altro, precisato - al punto 3 - che qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'A.G.O., delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni, previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995. n. 335.
Considerato che l'interessato è titolare di pensione a carico di un Fondo esclusivo, la domanda di pensione supplementare è suscettibile di accoglimento.
Si ricorda che l'eventuale contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico della predetta Gestione dà titolo a un supplemento (v. punto 4 della circolare n. 112 del 1996).
p. IL DIRETTORE CENTRALE
LONGA