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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Contributi sindacali
(circ.55/2001)
I lavoratori, che fruiscono dell’assegno straordinario, possono proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza, qualora all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.
A tal fine saranno ritenute valide le Convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni sindacali.